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Sentenza

Sentenza n. 3874/2026 - Roma, Sezione 2

per l'esecuzione: dell'Ordinanza della Corte Suprema di Cassazione - Sezione Lavoro, emessa in data 27.04.2022, pubblicata il 21.07.2022 e notificata al MEF in data 05.05.2023;

Giustizia amministrativa202514108

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione dell’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione - Sezione Lavoro del 27 aprile 2022, relativa al pagamento di somme dovute

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio per ottenere l’esecuzione dell’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione - Sezione Lavoro, emessa il 27 aprile 2022, pubblicata il 21 luglio 2022 e notificata al Ministero dell’Economia e delle Finanze il 5 maggio 2023. Nel corso del giudizio, il Ministero ha provveduto al pagamento delle somme dovute. Il ricorrente ha depositato il 6 febbraio 2026 la prova dell’avvenuto pagamento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che il pagamento intervenuto nel corso del giudizio ha integralmente soddisfatto la pretesa azionata. Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, sebbene liquidate in misura ridotta in considerazione del pagamento sopravvenuto dopo l’introduzione del ricorso. Il Ministero è stato condannato a pagare euro 700,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    dichiara la cessazione della materia del contendere

    La sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata determina la cessazione della materia del contendere, con definizione del giudizio senza una pronuncia di merito sulla fondatezza originaria della domanda.

  • artt. 74 e 120 c.p.a.

    Richiamati nell’epigrafe processuale; dal testo non emerge una specifica applicazione argomentata di tali disposizioni.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La sentenza dispone l’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei diritti o della dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione adempie integralmente all’obbligo risultante dal titolo giudiziario, la pretesa azionata risulta soddisfatta e il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • L’adempimento sopravvenuto dopo la proposizione del ricorso non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza, potendo tuttavia giustificare una liquidazione ridotta in ragione dell’intervenuto pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOttemperanza e commissario ad acta

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