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Sentenza

Sentenza n. 3391/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Como n. 369/2025 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 26.11.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 490/2024.

Giustizia amministrativa202601327

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Como che aveva riconosciuto alla ricorrente la carta del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 2.000 euro

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Como n. 369/2025, notificata il 27 novembre 2025 e passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto alla carta del docente nella misura di 500 euro annui per quattro anni scolastici, per complessivi 2.000 euro. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha allegato né provato l'avvenuto adempimento. Il ricorso è stato ritenuto procedibile perché, dopo la notifica della sentenza, era decorso il termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche. La ricorrente aveva inoltre chiesto la condanna del Ministero al pagamento di un'ulteriore somma di denaro a titolo di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato del Tribunale di Como. Ha ordinato al Ministero di accreditare alla ricorrente, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, gli importi riconosciuti dal giudicato, pari a complessivi 2.000 euro, detraendo eventuali pagamenti già effettuati per il medesimo titolo. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che dovrà intervenire su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e provvedere entro i successivi 60 giorni, senza compenso trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. È stata respinta la domanda di astreinte: il Collegio ha ritenuto manifestamente iniqua la condanna a un'ulteriore somma, considerata la nomina del commissario ad acta e il fatto che il ritardo fosse principalmente riconducibile all'eccezionale mole del contenzioso seriale sulla carta del docente. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La norma consente al giudice dell'ottemperanza di disporre il pagamento di un'ulteriore somma di denaro per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, ma ne esclude l'applicazione quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'amministrazione rende procedibile il ricorso per l'esecuzione del giudicato nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 112 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è lo strumento per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è procedibile nei confronti di una pubblica amministrazione quando, dopo la notificazione della sentenza da eseguire, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
  • In presenza di un giudicato che riconosce a un privato somme determinate e dell'assenza di prova dell'adempimento da parte dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'inottemperanza e ordinare il pagamento entro un termine assegnato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione, per assicurare l'esecuzione del giudicato.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non è automatica: può essere negata quando, valutate concretamente le circostanze, risulti manifestamente iniqua, anche in ragione della nomina del commissario ad acta, delle condizioni del debitore pubblico e della natura del ritardo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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