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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21930/2024 del 02/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2012 con cui l’Ufficio ha contestato a una società la mancata prova della natura intracomunitaria di cessioni di beni effettuate verso un unico cliente estero, per un unico prodotto e per un importo complessivo di euro 336.004,00. Secondo l’Amministrazione, mancando documenti di trasporto firmati (CMR) o altra documentazione idonea, le operazioni dovevano essere riqualificate come cessioni interne soggette a IVA al 21%, con recupero d’imposta di euro 70.560,84. La CTR ha invece ritenuto sufficiente la documentazione prodotta dalla società (CMR, fatture, estratti conto, scambi e-mail, elementi sul confezionamento e sul rapporto commerciale) per dimostrare che i beni avevano lasciato il territorio nazionale e che non vi era frode o malafede. In Cassazione l’Agenzia ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 41 d.l. 331/1993, nonché degli artt. 116, 2729 e 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente attribuito valore decisivo a circostanze non provate e a documentazione bancaria e commerciale non sufficiente, e che solo il complesso di CMR, DDT e INTRASTAT avrebbe potuto integrare la prova della non imponibilità; con il secondo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente ex artt. 36 d.lgs. 546/1992 e 132 c.p.c., assumendo che la CTR avesse recepito acriticamente le allegazioni della contribuente senza confrontarsi con le deduzioni dell’Ufficio.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché la sentenza della CTR conteneva, pur in forma concisa, una motivazione comprensibile e idonea a rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché, sotto la veste di violazione di legge, esso mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e dell’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito, attività non consentita in sede di legittimità; inoltre ha rilevato la genericità della censura rispetto agli artt. 116, 2729 e 2697 c.c. La Corte ha quindi confermato il rigetto dell’appello dell’Ufficio e ha condannato l’Agenzia alle spese, precisando che non si applica il raddoppio del contributo unificato nei confronti delle amministrazioni dello Stato esonerate dal versamento tramite prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 41 d.l. n. 331 del 1993

    La non imponibilità delle cessioni intracomunitarie richiede prova adeguata del trasferimento dei beni fuori dal territorio nazionale; la censura dell’Ufficio, però, tendeva a rivalutare il giudizio di fatto sulla prova offerta dalla contribuente.

  • art. 116 c.p.c.

    La dedotta violazione è stata ritenuta inammissibile perché la doglianza in realtà contestava la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    La censura non era specifica nel raffronto tra precetto normativo e motivazione della sentenza impugnata; la Corte richiama il principio di specificità del motivo di ricorso.

  • art. 2729 c.c.

    La doglianza sulle presunzioni è stata ritenuta, in sostanza, una contestazione dell’accertamento di fatto riservato al merito.

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    Non consente di veicolare una richiesta di rivalutazione del fatto sotto l’apparente deduzione di violazione di legge.

  • art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.

    La motivazione della CTR non era apparente, perché esponeva le ragioni essenziali della decisione e consentiva il controllo sull’iter logico seguito.

  • art. 366, comma primo, n. 4, c.p.c.

    Il motivo deve essere specifico: occorre indicare le norme asseritamente violate, il loro contenuto precettivo e il contrasto con la sentenza impugnata.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere comprensibile la decisione; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto rispettato.

  • art. 132, comma secondo, n. 4, c.p.c.

    L’obbligo di motivazione è adempiuto se la decisione espone, anche sinteticamente, le ragioni di fatto e di diritto del decisum.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione concisa è sufficiente se rende percepibile il percorso argomentativo della pronuncia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il raddoppio del contributo unificato non si applica alle amministrazioni dello Stato esonerate dal materiale versamento mediante prenotazione a debito.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    È la norma che ha introdotto il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che, pur formalmente prospettato come violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • La motivazione è solo apparente quando non consente di percepire le ragioni della decisione; è invece sufficiente una motivazione concisa, purché esponga gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda il decisum.
  • Chi deduce la violazione di norme sostanziali o processuali deve specificare il contenuto precettivo della norma, indicare i passaggi della sentenza in contrasto con essa e spiegare il nesso tra la violazione denunciata e la decisione impugnata.
  • In tema di cessioni intracomunitarie, la prova della non imponibilità deve essere valutata complessivamente dal giudice di merito, che può trarre il proprio convincimento da un insieme di documenti e circostanze; tale apprezzamento, se logicamente motivato, non è sindacabile in cassazione.
  • La disciplina del contributo unificato aggiuntivo non opera nei confronti delle amministrazioni dello Stato esonerate dal versamento tramite prenotazione a debito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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