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Sentenza

Sentenza n. 3068/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, sezione prima, n. 287 del 2024.

Giustizia amministrativa202500531

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Basilicata n. 287 del 2024, che aveva respinto il ricorso contro la decadenza dall’assegnazione di aree industriali

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (consorzio industriale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

In primo grado era stato impugnato il provvedimento del Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Matera, adottato con determina n. 155 dell’8 maggio 2023, recante la decadenza dall’assegnazione di tre aree censite al foglio di mappa 8, particelle 1147, 1148 e 1149, situate nell’agglomerato industriale di Jesce nel Comune di Matera. Il TAR aveva respinto il ricorso e dichiarato inammissibile l’intervento di una società controinteressata. In appello, l’appellante ha successivamente dichiarato di non avere più interesse alla decisione, rappresentando che tra le società interessate era stato sostanzialmente raggiunto un accordo idoneo a garantire a tutti un’adeguata allocazione e lo sviluppo dei rispettivi programmi nell’area; le intese dovevano essere formalizzate.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile l’appello per sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio ha richiamato il principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere: fino a quando la causa è trattenuta in decisione, il ricorrente può dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia. Il giudice, non potendo procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, deve prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare l’improcedibilità del gravame. Le spese del grado sono state compensate tra le parti, in considerazione dell’esito in rito.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    La disposizione è stata richiamata per giustificare il rinvio della trattazione dell’appello a una successiva udienza pubblica, in presenza delle intese intervenute tra le parti.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo l’interesse a ricorrere è nella piena disponibilità della parte ricorrente, la quale può dichiarare di non avere più interesse alla decisione fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione.
  • La dichiarazione della parte circa la sopravvenuta carenza di interesse, quando non emergano ragioni per procedere comunque all’esame della controversia, impone al giudice di dichiarare l’improcedibilità del ricorso o dell’appello per sopravvenuto difetto di interesse.
  • Il giudice amministrativo non può procedere d’ufficio alla prosecuzione del giudizio né sostituirsi alla parte nella valutazione della permanenza dell’interesse ad agire; deve tuttavia provvedere alla regolazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

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