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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25474/2022 del 29/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria, a seguito di verifiche della Guardia di Finanza su una presunta frode carosello, ha rettificato per un'annualità il reddito e il volume d'affari della società, recuperando maggiori Ires, Irap e Iva per operazioni ritenute soggettivamente inesistenti. La contribuente ha impugnato la decisione di appello che aveva accolto il gravame erariale contro il primo grado favorevole alla società, deducendo sette motivi: 1) inammissibilità/tardività dell'appello dell'Ufficio per difetto di deposito della prova di notifica e per notifica oltre termine; 2) omessa pronuncia sul giudicato esterno derivante da precedenti sentenze della CTP; 3) difetto di legittimazione/sottoscrizione dell'atto d'appello da parte di soggetto non legittimato; 4) inutilizzabilità nel giudizio tributario degli atti e degli elementi emersi in sede penale per violazione del cd. doppio binario; 5) motivazione apparente e violazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992; 6) violazione delle norme su deducibilità dei costi e detraibilità dell'Iva, perché la CTR aveva negato sia la deduzione dei costi sia la detrazione dell'Iva sulle fatture contestate; 7) omessa pronuncia sull'eccezione relativa alla fatturazione fittizia. La Cassazione ha respinto i primi cinque motivi e ha dichiarato assorbito il settimo, ma ha accolto il sesto nei limiti della deducibilità dei costi, confermando invece il diniego della detrazione Iva per la consapevolezza della frode.

La decisione

La Corte ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al sesto motivo, perché la CTR aveva erroneamente omesso di distinguere tra detraibilità dell'Iva e deducibilità dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti. Ha invece confermato la legittimità del diniego della detrazione Iva, essendo stato accertato che la contribuente era consapevole del meccanismo fraudolento. La causa è stata rinviata alla CTR della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame sul profilo della deducibilità dei costi e per la regolazione delle spese di lite, incluse quelle di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario, il deposito dell'atto di appello e della prova di notifica è valutato alla luce della ritualità della spedizione; la prova può essere fornita anche mediante distinta delle raccomandate munita di timbro postale.

  • art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiama il termine per il deposito dell'appello; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che l'appello fosse tempestivo e ritualmente notificato.

  • artt. 16 e 51 d.lgs. n. 546 del 1992

    Sono evocati dalla ricorrente per contestare la tempestività della notifica dell'appello; la censura è stata respinta perché infondata in fatto.

  • art. 112 c.p.c.

    La denuncia di omessa pronuncia è inammissibile se la questione non è riportata nel ricorso nei suoi esatti termini e non risulta trattata nella sentenza impugnata.

  • artt. 10 e 11, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    L'atto di appello dell'Ufficio è validamente sottoscritto dal preposto al reparto competente o dal funzionario delegato in via generale dal direttore dell'ufficio.

  • art. 20 d.lgs. n. 74 del 2000

    Conferma il principio di autonomia tra procedimento penale e procedimento tributario; nel giudizio fiscale possono essere utilizzati elementi raccolti in sede penale.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    La motivazione della sentenza tributaria è sufficiente se consente di comprendere thema decidendum e ragioni della decisione; non è necessario un grado di dettaglio tale da integrare un vizio di motivazione apparente.

  • art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986

    La deducibilità dei costi va valutata secondo i requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità; la CTR ha omesso di distinguere questo profilo dalla detrazione Iva.

  • art. 14, comma 4-bis, l. n. 537 del 1993

    Per le operazioni soggettivamente inesistenti, i costi sono deducibili se non utilizzati direttamente per commettere il reato, anche quando l'acquirente sia consapevole della frode, salvo i limiti civilistico-tributari di effettività e inerenza.

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    È richiamato dalla ricorrente per la detrazione Iva; la Corte precisa che la detraibilità è esclusa se il contribuente era consapevole della frode.

  • art. 21, ultimo comma, d.P.R. n. 633 del 1972

    Esclude la detraibilità dell'Iva quando il contribuente sia consapevole del meccanismo fraudolento connesso a operazioni soggettivamente inesistenti.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare la mancanza di conoscenza o conoscibilità della frode grava sul contribuente che intenda detrarre l'Iva relativa a operazioni soggettivamente inesistenti.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la prova della notifica a mezzo posta dell'atto di appello può essere fornita anche mediante l'elenco delle raccomandate recante timbro postale, se idoneo a identificare numero, data e ufficio di spedizione.
  • La deduzione del vizio di omessa pronuncia richiede che la questione sia stata ritualmente proposta e specificamente trascritta nel ricorso per cassazione, con indicazione degli atti processuali in cui è stata dedotta; in difetto, la censura è inammissibile.
  • L'atto di impugnazione dell'ufficio finanziario è validamente sottoscritto dal preposto al reparto competente, essendo sufficiente una delega generale desumibile dalla preposizione funzionale, salvo prova dell'usurpazione del potere.
  • Nel giudizio tributario sono utilizzabili anche elementi probatori raccolti in sede penale, perché vale l'autonomia tra processo penale e procedimento di accertamento fiscale; l'inutilizzabilità opera solo nei casi previsti espressamente dalla legge o in presenza di violazione di diritti fondamentali.
  • La motivazione della sentenza tributaria è nulla solo se manchi in modo assoluto o sia meramente apparente; non basta una motivazione sintetica se consente comunque di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
  • In tema di Iva relativa a operazioni soggettivamente inesistenti, la detrazione spetta solo se il contribuente prova di non sapere e di non poter sapere della frode.
  • In tema di imposte sui redditi, i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti possono essere dedotti anche se l'acquirente era consapevole della frode, purché risultino effettivi e rispettino i requisiti di inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità.
  • Il giudice di merito deve distinguere autonomamente tra il piano della detraibilità dell'Iva e quello della deducibilità dei costi, poiché i due istituti obbediscono a presupposti diversi e non sono automaticamente sovrapponibili.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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