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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32573/2025 del 02/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Le ricorrenti impugnano la sentenza per l'utilizzo nelle sentenze delle conversazioni intercettate in assenza, nel fascicolo, dei decreti autorizzativi relativi alle intercettazioni; inoltre lamentano difetto di motivazione nella ricostruzione delle condotte rispetto alle prove e la mancata produzione in atti dei decreti emessi in altro procedimento collegato

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che la mera citazione degli estremi dei decreti autorizzativi nella sentenza di primo grado non comprova la presenza degli stessi nel fascicolo processuale; l'acquisizione materiale dei decreti non risulta avvenuta e le conversazioni erano decisive per la decisione. Perciò la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al capo A perché il reato si e' estinto per prescrizione; ha altresì annullato le sentenze impugnate con trasmissione degli atti al giudice di prime cure limitatamente al capo B (delitto consumato) per i necessari ulteriori accertamenti e decisione. Il capo A (reato tentato) e' dichiarato estinto per prescrizione e non e' stato disposto rinvio

Norme richiamate

  • Norme sulle intercettazioni (autorizzazione e produzione dei decreti)

    La Corte interpreta che i decreti autorizzativi devono essere effettivamente presenti o prodotti in atti perché le conversazioni intercettate siano utilizzabili; la sola indicazione degli estremi nella sentenza non sostituisce la loro acquisizione nel fascicolo

  • Norme sulla prescrizione del reato

    Il reato tentato contestato al capo A si e' estinto per prescrizione, sicché la Corte annulla senza rinvio la sentenza rispetto a quel capo

Massime di principio

  • Le intercettazioni sono utilizzabili solo se i decreti autorizzativi relativi sono effettivamente presenti o prodotti nel fascicolo; la citazione degli estremi in sentenza non sostituisce la prova della loro acquisizione
  • Se la prova decisiva per la condanna poggia su conversazioni intercettate non regolarmente acquisite, il vizio rende necessaria l'annullamento della sentenza e, se del caso, la trasmissione degli atti al giudice di merito per nuova valutazione
  • La prescrizione estingue il reato anche in sede di Cassazione; quando un capo e' prescritto la Corte può annullare senza rinvio limitatamente a quel capo
  • La difesa può tempestivamente eccepire l'inutilizzabilità delle intercettazioni per assenza di decreti; il giudice deve verificare concretamente la presenza degli atti probatori nelle carte del procedimento
  • In procedimenti con atti provenienti da procedimenti collegati e separati, occorre curare la trasmissione formale e la produzione in giudizio dei provvedimenti autorizzativi per rendere utilizzabili le intercettazioni

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