Cassazione Penale, Sentenza n. 34848/2023 del 11/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
BASSI: impugna la sentenza di appello lamentando 1) violazione di legge e manifesta illogicità per il mancato applicazione dell'art. 35 D.Lgs. n. 274/2000 (cause speciali di estinzione per condotte riparatorie) e la mancata concessione di termini per porre in essere la riparazione; 2) mancanza/contraddittorietà della motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 3) carenza di motivazione sulle statuizioni civili e sul contributo concreto della Bassi al danno. LOPEZ: impugna per 1) supposta errata applicazione dell'art. 635 c.p. (danneggiamento plurimo) perché secondo il ricorrente era necessario individuare specificamente i singoli beni danneggiati e collegarli a ciascun concorrente; 2) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (motivo aspecifico); 3) omissione di motivazione sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Bassi e dichiarato inammissibile quello di Lopez. In particolare: per Bassi il primo motivo è infondato perché, sebbene l'art. 35 D.Lgs. n. 274/2000 sia astrattamente applicabile anche quando il giudice sia diverso dal giudice di pace (art. 63 del decreto), l'imputata non ha effettivamente posto in essere la riparazione dopo il primo grado e si è limitata a chiedere termini; quindi non può dolersi della mancata applicazione dell'estinzione. I restanti motivi sono manifestamente infondati o inammissibili: la sentenza di appello costituisce "doppia conforme" con quella di primo grado e ha motivato adeguatamente il diniego delle attenuanti generiche richiamando modalità violente, reiterazione, intensità del dolo e mancanza di resipiscenza; le statuizioni civili sono corrette in quanto il danno è stato posto in concorso e rimesso al giudice civile per la liquidazione. Per Lopez i motivi sono inammissibili o manifestamente infondati: la Corte ha ritenuto sufficiente la descrizione di un'azione collettiva e unitaria per configurare responsabilità comune ai sensi dell'art. 635 c.p.; il motivo sulle attenuanti è aspecifico e non confronta le argomentazioni della sentenza (inammissibile); la negazione della sospensione condizionale è giustificata da una prognosi negativa sulla recidiva o reiterazione e quindi non applicabile il beneficio. Conseguenze processuali: condanna di Bassi alle spese; dichiarazione di inammissibilità per Lopez con condanna alle spese e pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 274/2000, art. 35
Prevvede la possibilità di estinzione del reato per condotte riparatorie; la Corte rileva che l'art. 35 è applicabile anche se il processo è deciso da giudice diverso dal giudice di pace (in virtù dell'art. 63), ma richiede che la riparazione sia stata effettivamente eseguita; la semplice richiesta di termine non equivale all'esecuzione della condotta riparatoria.
D.Lgs. n. 274/2000, art. 63
Stabilisce che, quando i reati indicati nel decreto sono giudicati da un giudice diverso dal giudice di pace, si applicano comunque le sanzioni e, se applicabili, gli istituti tipici del giudice di pace (artt. 33,34,35,43,44). La Corte ne trae la conseguenza che art. 35 può trovare applicazione anche in sede diversa dal giudice di pace.
D.Lgs. n. 274/2000, art. 52, lett. b)
Indica il trattamento sanzionatorio più lieve applicabile in caso di riqualificazione della fattispecie; la Corte l'ha applicata correttamente dopo la riforma che ha escluso il reato originario e ha lasciato solo le percosse.
Codice penale, art. 635
Norma sul danneggiamento; la Corte ha ritenuto che, in un'azione collettiva unitaria svolta in unico contesto spazio-temporale, la condotta del singolo si leghi a quella degli altri partecipi e non sia necessario attribuire a ciascuno il danneggiamento di singoli beni distinti per configurare la responsabilità concorrente.
Codice penale, art. 163
Norma relativa alla sospensione condizionale della pena/benefici connessi; la Corte ha ritenuto che la prognosi negativa circa la recidiva e la pervicacia del comportamento ostano all'applicabilità del beneficio.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. B) e E)
Articolazione dei motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme, mancanza o contraddittorietà della motivazione). I ricorsi proposti sono stati valutati con tali parametri: alcuni motivi dichiarati infondati, altri inammissibili per aspecificità.
Codice di procedura penale, art. 591, comma 1, lett. c)
Prevede l'inammissibilità del ricorso per motivi aspecifici che non confrontano puntualmente le argomentazioni della decisione impugnata; la Corte ha richiamato questo principio per dichiarare inammissibile il motivo di Lopez sulle attenuanti.
Codice di procedura penale, art. 616
Stabilisce le conseguenze economiche del rigetto o dell'inammissibilità del ricorso; applicata per condannare Bassi e Lopez al pagamento delle spese e, per Lopez, alla sanzione verso la Cassa delle ammende.
Codice penale, art. 581 (citato dal ricorso)
Richiamato nella prospettazione difensiva di Bassi (nel quadro delle censure); tuttavia la Corte non ha ritenuto che il richiamo mutasse la valutazione circa l'operatività dell'art. 35 quando la riparazione non è stata effettivamente posta in essere.
Massime di principio
- L'art. 35 D.Lgs. n. 274/2000 e gli istituti tipici del giudice di pace possono essere applicati anche quando il procedimento sia deciso da altro giudice (art. 63), ma l'effetto estintivo delle condotte riparatorie richiede che la riparazione sia già stata eseguita: la mera richiesta di termine non è sufficiente.
- Quando la sentenza di appello richiama e conferma esplicitamente i criteri di valutazione della sentenza di primo grado si configura una "doppia conforme": la Corte di Cassazione valuta con maggior rigore le censure già decise in modo coerente dai giudici di merito.
- Nei reati commessi in contesto collettivo e unitario, la responsabilità per danneggiamento può essere attribuita congiuntamente anche senza individuare per ciascun concorrente il singolo bene danneggiato, purché emerga un'azione comune, un unico contesto spazio-temporale e la consapevolezza di concorrere all'azione.
- I motivi di cassazione devono essere specifici e confrontare puntualmente la motivazione impugnata: censure generiche o aspecifiche sono inammissibili ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
- Modalità violente, reiterazione dell'offesa, intensità del dolo e mancata resipiscenza giustificano il diniego delle circostanze attenuanti generiche e possono ostare anche all'applicazione di benefici come la sospensione condizionale della pena quando emergano elementi prognostici negativi.
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