Ordinanza n. 245/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, – del decreto del Direttore Generale della Formazione del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del -OMISSIS-notificato in data 14 aprile 2026, con il quale è stata disposta la dimissione del ricorrente dal 186° Corso di formazione per Allievi Agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b) e comma 4 del D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443; – della proposta di dimissione del Direttore dell’Istituto di Istruzione «Salvatore Rap» di Verbania del -OMISSIS-; – del verbale del Collegio Docenti dell’Istituto di Istruzione di Verbania del 31 marzo 2026, richiamato nel diniego di autotutela del 24 aprile 2026, e di ogni atto istruttorio ad esso relative il cui contenuto è sconosciuto; – del diniego di autotutela del Direttore Generale della Formazione del -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di dimissione dal 186° Corso di formazione per Allievi Agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria, unitamente agli atti presupposti e al diniego di autotutela
Esito
Favorevole al ricorrente (allievo agente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui è stata disposta la sua dimissione dal corso di formazione per Allievi Agenti della Polizia Penitenziaria ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera b), e comma 4, del d.lgs. n. 443/1992, nonché la proposta di dimissione, il verbale del Collegio docenti e il diniego di autotutela. In sede cautelare ha dedotto, in particolare, il difetto di motivazione del provvedimento di dimissione, poiché l’Amministrazione avrebbe motivato per relationem senza allegare né rendere disponibile, nonostante l’esercizio del diritto di accesso, la documentazione dalla quale risultassero le ragioni per cui il ricorrente era stato ritenuto non idoneo al servizio di Polizia Penitenziaria.
La decisione
Il TAR, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto che il ricorso presentasse elementi di fondatezza per l’inadeguatezza della motivazione per relationem. Il provvedimento di dimissione non indicava in modo conoscibile le ragioni della ritenuta non idoneità e l’Amministrazione non aveva messo a disposizione la documentazione richiamata, neppure dopo l’esercizio del diritto di accesso. È stato ritenuto sussistente anche il periculum in mora, poiché la mancata ammissione tempestiva al secondo ciclo del corso, con avvio previsto l’8 giugno 2026, avrebbe compromesso la possibilità di un immediato ripristino della posizione giuridica del ricorrente. L’istanza cautelare è stata quindi accolta, con sospensione degli effetti del decreto di dimissione e ammissione con riserva al secondo ciclo del corso. Il TAR ha precisato che resta impregiudicato il potere dell’Amministrazione di rimuovere in autotutela il provvedimento e, ove ne ricorrano i presupposti, adottare e comunicare un nuovo provvedimento congruamente motivato sui presupposti di fatto e sulle ragioni giuridiche della decisione. L’ulteriore trattazione dell’istanza cautelare è stata rinviata al 14 dicembre 2026; le spese sono state riservate alla definizione della fase di giudizio.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, lettera b), e comma 4, d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443
La disposizione è indicata quale base normativa del provvedimento di dimissione dal corso di formazione, con riferimento alla ritenuta non idoneità al servizio di Polizia Penitenziaria.
art. 3, comma 3, l. n. 241/1990
La motivazione per relationem è ritenuta inadeguata quando l’atto richiamato non è allegato né reso disponibile all’interessato, impedendogli di conoscere le ragioni di fatto e di diritto della decisione, soprattutto dopo l’esercizio del diritto di accesso.
art. 55 c.p.a.
La disposizione disciplina la tutela cautelare richiesta incidentalmente; il TAR ha ravvisato sia elementi di fondatezza del ricorso sia il periculum in mora e ha sospeso gli effetti dell’atto impugnato.
Massime di principio
- La motivazione per relationem di un provvedimento amministrativo non è adeguata se l’atto richiamato non è allegato né reso concretamente disponibile all’interessato, impedendogli di conoscere le ragioni della decisione.
- L’obbligo di rendere conoscibili gli atti richiamati nella motivazione assume particolare rilievo quando il provvedimento incide sulla permanenza dell’interessato in un corso di formazione finalizzato all’accesso a un corpo di polizia e quando l’Amministrazione non mette a disposizione la documentazione neppure a seguito dell’esercizio del diritto di accesso.
- In sede cautelare, il rischio che la mancata ammissione tempestiva a un successivo ciclo formativo renda non utilmente ripristinabile la posizione dell’interessato integra il periculum in mora.
- La sospensione cautelare di un provvedimento di dimissione può essere accompagnata dall’ammissione con riserva al corso di formazione, senza pregiudicare il potere dell’Amministrazione di adottare, ove ne ricorrano i presupposti, un nuovo provvedimento adeguatamente motivato.
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