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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03331/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il motivo non si confrontasse con la motivazione della sentenza impugnata e non soddisfacesse il requisito di specificità dell'impugnazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per tentato furto pluriaggravato. L'unico motivo deduceva vizi di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure riproducevano argomenti già esaminati dai giudici di merito ma non si confrontavano con le specifiche ragioni poste a base del diniego dei benefici, risultando quindi aspecifiche e non conformi al requisito di correlazione con la decisione impugnata richiesto dall'art. 581 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e correlati alle ragioni della decisione impugnata; la mancata correlazione rende il motivo aspecifico e determina l'inammissibilità.

  • Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823

    Le Sezioni Unite hanno ribadito che i motivi di ricorso sono inammissibili non solo se intrinsecamente indeterminati, ma anche quando non si confrontano con le ragioni del provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è sufficiente riproporre doglianze già esaminate nei precedenti gradi di merito: è necessario confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della decisione impugnata.
  • La mancanza di specificità del motivo, intesa come assenza di correlazione con le ragioni poste a fondamento della sentenza, integra causa di inammissibilità del ricorso.
  • La critica alla mancata concessione di attenuanti generiche o di benefici di pena deve indicare quali passaggi della motivazione siano illogici o giuridicamente errati, non essendo sufficiente una contestazione meramente assertiva.
  • L'atto di impugnazione deve esplicitare il ragionamento censuratorio e non può prescindere dalle argomentazioni del provvedimento gravato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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