Cassazione Penale, Sentenza n. 3544/2022 del 01/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Domanda di liquidazione dell'equa riparazione per ingiusta detenzione subita tra maggio e dicembre 1996. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo sussistente una colpa grave ostativa al risarcimento in quanto il ricorrente avrebbe consentito l'uso dell'utenza telefonica a soggetti del sodalizio dedito al narcotraffico e avrebbe avuto conversazioni con contenuti criptici che facevano ipotizzare interesse all'acquisto di stupefacenti; tali elementi erano stati ritenuti idonei a creare la falsa apparenza del reato che giustificò la misura cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che il giudice della riparazione aveva fondato il rigetto su elementi non adeguatamente valutati: non era stata accertata la consapevolezza del ricorrente circa l'illiceità delle condotte dei suoi frequentatori, si era fatto eccessivo affidamento su elementi superati dalla sentenza di assoluzione e non era stata verificata la condotta dell'interessato dopo l'interrogatorio di garanzia rispetto alla prosecuzione della misura. L'ordinanza è stata annullata e la causa è rimessa per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Lecce, Sez. distaccata di Taranto.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
La norma esclude il diritto all'equa riparazione se la privazione della libertà è stata causata da una condotta dolosa o da colpa grave del detenuto; la Corte ricorda che la valutazione della colpa grave richiede un accertamento sulla consapevolezza o sulla macroscopica negligenza dell'interessato nel creare la falsa apparenza dell'illecito.
art. 315 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione al procedimento di liquidazione dell'equa riparazione; censurata la sua falsa applicazione per avere il giudice basato il rigetto su elementi non adeguatamente verificati.
art. 73 d.P.R. 309/1990
Norma del testo unico sugli stupefacenti richiamata come titolo di addebito nel procedimento penale (reati relativi a sostanze stupefacenti); indicata solo come contestazione originaria a carico del ricorrente.
art. 74 d.P.R. 309/1990
Norma che riguarda l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, richiamata quale ipotesi associativa contestata nel periodo delle indagini; usata dalla Corte d'appello nel motivare l'adozione della misura cautelare.
Massime di principio
- Il giudizio sull'equa riparazione è autonomo rispetto al processo penale: il giudice deve valutare ex ante se la condotta dell'interessato abbia creato la falsa apparenza dell'illecito, non limitandosi a rilevare la mera frequentazione di soggetti poi risultati colpevoli.
- Per configurare colpa grave ostativa al risarcimento è necessario provare la consapevolezza dell'interessato circa l'illiceità delle condotte dei suoi conoscenti o, quanto meno, una macroscopica negligenza nel non accorgersi di tali condotte; non è sufficiente che i frequentatori fossero coinvolti se manca prova dell'awareness del richiedente.
- Il giudice della riparazione non può fondare il rigetto su elementi successivamente smentiti dalla sentenza di assoluzione senza esaminare se quegli elementi siano stati effettivamente accertati e se l'interessato abbia contribuito in modo causale alla falsa rappresentazione dell'illecito.
- Va valutata anche la condotta dell'interessato dopo l'inizio della detenzione o dopo l'interrogatorio di garanzia: la cooperazione alle indagini o dichiarazioni che avvalorino l'estraneità possono incidere sull'esclusione della colpa grave.
- In caso di dubbio o di motivazione insufficiente del giudice della riparazione, il provvedimento deve essere annullato e la controversia rimessa per un nuovo esame, preferibilmente da diversa composizione della Corte d'appello.
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