Sentenza n. 13192/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento 1) del provvedimento prot. n. 0145793 del 20 novembre 2025 in uno alla relativa nota di trasmissione con cui ANAC ha disposto l'iscrizione della ricorrente nel casellario informatico - Area B; 2) dell'iscrizione effettuata per la durata di tre anni della notizia dell'avvenuta risoluzione del contratto di servizio con il Comune di -OMISSIS- così come disposta con il provvedimento del 20 novembre 2025; 3) ove e per quanto lesiva, della comunicazione di avvio del procedimento Fasc. Anac n. 3392/2025 prot. uscita n. 0126142 del 25 settembre 2025; 4) ove e per quanto lesiva, della nota di segnalazione del Comune di -OMISSIS- del 22 settembre 2025 ovvero, laddove esistente, della segnalazione effettuata in data 25 agosto 2025, non conosciuta dalla ricorrente, in uno ai relativi modelli di segnalazione; 5) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali che ci si riserva di impugnare con motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento ANAC di annotazione nel Casellario informatico, per tre anni, della risoluzione in danno di un contratto di servizio pubblico
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’annotazione ANAC relativa alla risoluzione del contratto di servizio di igiene urbana disposta dal Comune per gravi e reiterate inadempienze, tra cui la mancata disponibilità, a oltre un anno dalla stipula, di una sede operativa idonea. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 222 d.lgs. n. 36/2023 e dell’art. 9 del Regolamento ANAC sul Casellario, sostenendo che la segnalazione fosse tardiva, perché il Comune avrebbe trasmesso il modulo corretto soltanto il 22 settembre 2025, oltre il termine di 60 giorni, e che l’eventuale precedente comunicazione del 25 agosto 2025, effettuata con modulo generico e non comunicata all’operatore, non potesse rilevare. Ha inoltre dedotto violazione di legge, eccesso di potere, difetto di motivazione e di istruttoria. Con il secondo motivo ha contestato la sussistenza dei presupposti e l’utilità dell’annotazione, sostenendo che la risoluzione fosse illegittima o comunque controversa per responsabilità del Comune, ritardi nei pagamenti, contestazioni non corrette e insussistenza dell’inadempimento relativo alla sede operativa. Ha lamentato inoltre che ANAC non avesse svolto adeguati approfondimenti, non avesse considerato che il Comune aveva imposto la prosecuzione del servizio dopo la risoluzione e avesse omesso di verificare dolo o colpa grave dell’operatore.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto provato che il Comune avesse trasmesso tempestivamente la notizia della risoluzione ad ANAC il 25 agosto 2025. Il termine previsto dall’art. 9 del Regolamento ANAC per la trasmissione delle segnalazioni ha natura acceleratoria e non decadenziale, poiché l’annotazione ordinaria ha natura di pubblicità-notizia e non sanzionatoria. L’utilizzo iniziale di un modulo generico e la mancata immediata comunicazione della segnalazione all’operatore costituiscono mere irregolarità, successivamente sanate con l’invio del 22 settembre 2025, anche tenuto conto che il contraddittorio era stato garantito sia nel procedimento di risoluzione sia nel procedimento ANAC. L’art. 9, comma 2, impone ad ANAC di dichiarare irricevibile la segnalazione quando manchi il contraddittorio legalmente necessario nel procedimento che ha condotto all’atto segnalato, ma non richiede l’archiviazione per la sola omessa comunicazione successiva della segnalazione all’operatore. Quanto al secondo motivo, il giudice ha affermato che le risoluzioni contrattuali sono annotabili e che ANAC deve verificare soltanto la non manifesta infondatezza della notizia e la sua utilità per le stazioni appaltanti, senza sostituirsi al giudice ordinario nell’accertamento definitivo dell’inadempimento o della legittimità della risoluzione. Nel caso concreto la notizia era utile, riguardando plurime contestazioni e, soprattutto, la mancata disponibilità di una sede operativa idonea, contestata reiteratamente e ritenuta significativa. Le deduzioni dell’operatore non dimostravano in modo evidente la manifesta insussistenza degli inadempimenti, l’abnormità della risoluzione o l’inutilità dell’annotazione. Le questioni relative alla responsabilità del Comune, ai ritardi nei pagamenti, alla correttezza delle contestazioni e alla legittimità sostanziale della risoluzione spettano al giudice ordinario investito della controversia contrattuale. La prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo affidatario non elimina l’utilità dell’annotazione. Non era inoltre richiesto uno specifico accertamento di dolo o colpa grave, previsto per le annotazioni interdittive-sanzionatorie e non per l’annotazione ordinaria di pubblicità-notizia. La ricorrente è stata condannata a rifondere ad ANAC € 2.000,00 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 222, comma 10, d.lgs. n. 36/2023
Costituisce la base del potere ANAC di annotazione nel Casellario informatico; l’annotazione ordinaria della risoluzione ha natura di pubblicità-notizia e non sanzionatoria.
art. 9 Regolamento ANAC per la gestione del Casellario informatico
«le stazioni appaltanti … inviano all’Autorità le comunicazioni … nel termine di 60 giorni decorrenti dalla conoscenza o dall’accertamento delle stesse, previa comunicazione al soggetto interessato»; «assicurano la preventiva instaurazione di tempestivo e formale contraddittorio con gli operatori economici a norma di legge, a pena di irricevibilità della segnalazione»
Il termine per la trasmissione della segnalazione è acceleratorio e non decadenziale. La sanzione dell’irricevibilità riguarda la mancata instaurazione del contraddittorio legalmente necessario nel procedimento che ha condotto all’atto segnalato; irregolarità del modulo o della comunicazione successiva non determinano automaticamente l’archiviazione.
art. 108 d.lgs. n. 50/2016
Richiamato quale disciplina delle risoluzioni contrattuali soggette a contraddittorio e potenzialmente oggetto di segnalazione.
art. 122 d.lgs. n. 36/2023
Richiamato quale disciplina delle risoluzioni contrattuali soggette a contraddittorio e potenzialmente oggetto di segnalazione.
art. 96, comma 15, d.lgs. n. 36/2023
Il requisito dell’accertamento di dolo o colpa grave riguarda le annotazioni interdittive-sanzionatorie e non l’annotazione ordinaria di pubblicità-notizia della risoluzione.
art. 3 l. n. 241/1990
Invocato dalla ricorrente in relazione all’obbligo di motivazione, senza che il giudice ravvisasse una carenza motivazionale dell’atto ANAC.
art. 1460 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’incidenza dell’inadempimento del Comune sull’imputabilità dei disservizi; la relativa valutazione è stata ritenuta riservata al giudice ordinario della controversia contrattuale.
Massime di principio
- Il termine previsto dal regolamento ANAC per la trasmissione delle segnalazioni al Casellario informatico ha natura acceleratoria e non decadenziale quando l’annotazione ha funzione di pubblicità-notizia e non natura sanzionatoria.
- L’art. 9, comma 2, del Regolamento ANAC sul Casellario impone l’irricevibilità della segnalazione quando il provvedimento segnalato avrebbe dovuto essere adottato previo contraddittorio legalmente necessario e tale contraddittorio non sia stato garantito; la verifica deve essere sostanziale e non meramente formalistica.
- L’annotazione di una risoluzione contrattuale richiede ad ANAC una verifica sommaria della non manifesta infondatezza della notizia e della sua utilità per le stazioni appaltanti, non l’accertamento definitivo della responsabilità contrattuale dell’operatore.
- ANAC deve archiviare la segnalazione soltanto quando emerga ictu oculi l’abnormità della risoluzione, la manifesta insussistenza dell’inadempimento o l’esistenza di prove pronte e liquide dell’assenza di imputabilità all’operatore; le contestazioni contro la legittimità sostanziale della risoluzione spettano al giudice competente sul rapporto contrattuale.
- Per l’annotazione ordinaria della risoluzione contrattuale, avente natura di pubblicità-notizia, non è richiesto uno specifico accertamento di dolo o colpa grave dell’operatore economico; tale requisito riguarda le annotazioni interdittive-sanzionatorie.
- L’utilità della notizia relativa a una risoluzione contrattuale non viene meno per il solo fatto che la stazione appaltante abbia imposto all’affidatario di proseguire temporaneamente il servizio fino al subentro del nuovo gestore.
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