Corte di giustizia, Sentenza C-584/18
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 30 aprile 2020. — D. Z. contro Blue Air - Airline Management Solutions SRL. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Eparchiako Dikastirio Larnakas. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Decisione n. 565/2014/UE – Regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne – Cittadino di un paese terzo in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato da uno Stato membro – Articolo 3 – Riconoscimento, da parte della Bulgaria, della Croazia, di Cipro e della Romania, di determinati documenti come equipollenti al loro visto nazionale – Invocabilità di una decisione nei confronti di uno Stato – Efficacia diretta – Riconoscimento di un ente di diritto privato come emanazione dello Stato – Presupposti – Regolamento (CE) n. 562/2006 – Codice frontiere Schengen – Articolo 13 – Rifiuto di autorizzare l’ingresso nel territorio di uno Stato membro – Obbligo di motivazione – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Compensazione ed assistenza ai passeggeri aerei in caso di negato imbarco – Articolo 2, lettera j) – Negato imbarco per asserita inadeguatezza dei documenti di viaggio – Articolo 15 – Obblighi a carico dei vettori aerei nei confronti dei passeggeri – Inammissibilità delle deroghe previste dal contratto di trasporto o da altri documenti. — Causa C-584/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha riconosciuto l’efficacia diretta della decisione n. 565/2014 nei confronti dello Stato membro di destinazione che abbia scelto di applicarla, consentendo al passeggero di invocare il diritto all’equipollenza del proprio permesso di soggiorno. Ha però escluso che il vettore aereo possa essere considerato emanazione dello Stato e ha affermato che il negato imbarco non può essere giustificato da un rifiuto di ingresso non formalizzato con provvedimento scritto e motivato. La Corte ha inoltre precisato che il regolamento n. 261/2004 tutela il passeggero anche quando il vettore invochi documenti inadeguati, salvo verifica giudiziale dei ragionevoli motivi, e che clausole contrattuali limitative della responsabilità sono nulle.
Negato imbarco di un cittadino kazako in possesso di permesso di soggiorno cipriota: efficacia diretta della decisione n. 565/2014, limiti del vettore aereo e applicazione del regolamento n. 261/2004
La questione giuridica
Le questioni pregiudiziali vertevano: 1) sulla possibilità per il singolo di invocare direttamente l’articolo 3, paragrafo 1, della decisione n. 565/2014 nei confronti dello Stato membro di destinazione; 2) sulla qualificazione del vettore aereo come emanazione dello Stato quando neghi l’imbarco per asserito rifiuto di ingresso da parte dello Stato di destinazione; 3) sulla necessità di un provvedimento scritto e motivato di respingimento ai sensi dell’articolo 13 del codice frontiere Schengen; 4) sulla nozione di negato imbarco e sui "ragionevoli motivi" legati a documenti di viaggio inadeguati ai sensi del regolamento n. 261/2004; 5) sull’inopponibilità al passeggero di clausole contrattuali o condizioni generali che escludano o limitino la responsabilità del vettore in tali casi.
Principio di diritto
L’articolo 3, paragrafo 1, della decisione n. 565/2014, una volta che lo Stato membro destinatario abbia scelto di applicarla e ne abbia dato notifica, produce effetti diretti e attribuisce ai cittadini di paesi terzi il diritto di far valere, nei confronti di tale Stato, il riconoscimento del visto o del permesso di soggiorno ivi indicato come equipollente al visto nazionale. Il vettore aereo che neghi l’imbarco in base a un preteso rifiuto di ingresso dello Stato di destinazione non diventa emanazione di quello Stato e, in quanto tale, non è il destinatario della decisione. Inoltre, il respingimento non può essere fatto valere contro il passeggero senza un provvedimento scritto e motivato notificato conformemente all’articolo 13 del codice frontiere Schengen; il regolamento n. 261/2004 resta applicabile salvo che il giudice, caso per caso, accerti ragionevoli motivi per il diniego, e le clausole del vettore che escludano o limitino tale tutela sono inopponibili.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 288, quarto comma, TFUE
- Decisione n. 565/2014/UE
- Regolamento (CE) n. 562/2006 (codice frontiere Schengen)
- Regolamento (UE) n. 610/2013
- Regolamento (CE) n. 261/2004
- Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen (CAAS)
- Direttiva 2001/51/CE
- Regolamento (CE) n. 539/2001
- Regolamento (CE) n. 1683/95
- Regolamento (CE) n. 1030/2002
Negato imbarco e riconoscimento dei documenti di soggiorno ai fini dell’ingresso nello Stato membro di destinazione
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunale distrettuale di Larnaca in una controversia tra un cittadino kazako, D.Z., e la compagnia aerea Blue Air. Il caso nasce dal negato imbarco di D.Z. su un volo Cipro-Romania, nonostante egli fosse in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo cipriota e di un riscontro online del Ministero rumeno che escludeva la necessità di un visto per l’ingresso.
Fatti e procedimento principale
D.Z. si era presentato all’imbarco con passaporto, permesso di soggiorno cipriota e documentazione relativa alla richiesta di visto in Romania. Il personale di Blue Air gli ha negato l’imbarco sostenendo che, senza visto rumeno o permesso di soggiorno per familiare rilasciato dalla Romania, non avrebbe potuto entrare nel territorio dello Stato di destinazione. Il passeggero ha chiesto il risarcimento di vari danni, sostenendo che il diniego fosse contrario alla decisione n. 565/2014.
Normativa rilevante
La Corte richiama:
- la decisione n. 565/2014/UE, in particolare gli articoli 1, 2, 3, 5 e 8;
- il regolamento (CE) n. 562/2006 sul codice frontiere Schengen, in particolare gli articoli 7, 13 e 15;
- il regolamento (CE) n. 261/2004, in particolare gli articoli 2, lettera j), 3, 4 e 15;
- la CAAS e la direttiva 2001/51/CE;
- il regolamento (CE) n. 539/2001, che include il Kazakistan tra i Paesi terzi i cui cittadini sono soggetti a visto.
Ricevibilità delle questioni
Blue Air ha contestato la ricevibilità di alcune questioni, sostenendo sia la mancanza di previo contraddittorio sia l’insufficienza del quadro fattuale e normativo. La Corte respinge tali eccezioni ricordando che l’articolo 267 TFUE non richiede un contraddittorio preventivo e che spetta al giudice nazionale definire il contesto della controversia; inoltre, le questioni sollevate godono di una presunzione di rilevanza.
Efficacia diretta della decisione n. 565/2014
Quanto alla prima questione, la Corte osserva che la decisione n. 565/2014 è rivolta alla Bulgaria, Croazia, Cipro e Romania e che l’articolo 3, paragrafo 1, attribuisce a tali Stati la facoltà di riconoscere come equipollenti determinati visti e permessi di soggiorno. Tuttavia, una volta che uno Stato membro abbia scelto di applicare la decisione e abbia notificato tale scelta ai sensi dell’articolo 5, l’obbligo di riconoscimento diventa vincolante e sufficientemente preciso. Ne deriva che il cittadino di un Paese terzo può invocare direttamente tale disposizione per opporsi alla richiesta di un visto ulteriore, salvo le deroghe espressamente previste per documenti apposti su passaporti non riconosciuti o di Paesi terzi senza relazioni diplomatiche.
Inesistenza della qualità di emanazione dello Stato in capo al vettore aereo
Con la seconda questione la Corte esclude che il vettore aereo, o i suoi incaricati, possano essere assimilati a un’emanazione dello Stato di destinazione. Il compito del vettore si limita, secondo la normativa Schengen e la CAAS, alla verifica dei documenti richiesti per l’ingresso, mentre i controlli di frontiera e il respingimento spettano alle guardie di frontiera e alle autorità competenti. Pertanto, il passeggero non può far valere la decisione n. 565/2014 direttamente contro il vettore per ottenere il risarcimento del preteso pregiudizio derivante dal diniego di imbarco.
Necessità di un provvedimento scritto e motivato di respingimento
Con la terza questione la Corte valorizza l’articolo 13 del codice frontiere Schengen: il respingimento può essere disposto solo con un provvedimento motivato che indichi le ragioni precise e che sia notificato mediante il modello uniforme. In assenza di un atto siffatto, il vettore non può invocare un generico rifiuto di ingresso per giustificare il negato imbarco, perché ciò priverebbe il passeggero della possibilità di esercitare efficacemente i propri diritti di difesa e il diritto al ricorso.
Applicazione del regolamento n. 261/2004 al negato imbarco per documenti inadeguati
Quanto alla quarta questione, la Corte precisa che il regolamento n. 261/2004 si applica ai passeggeri con prenotazione confermata che si presentano correttamente all’accettazione. Il negato imbarco dà diritto alla compensazione e all’assistenza, salvo che sussistano “ragionevoli motivi”, come documenti di viaggio inadeguati. Tuttavia, il vettore non è giudice definitivo dell’inadeguatezza: in caso di contestazione, spetta al giudice nazionale verificare concretamente se quei motivi esistano. Nel caso concreto, la Corte osserva che il passeggero disponeva di elementi documentali che rendevano dubbia la legittimità del diniego.
Inopponibilità delle clausole limitative della responsabilità del vettore
Con la quinta questione la Corte interpreta l’articolo 15 del regolamento n. 261/2004 nel senso che gli obblighi del vettore nei confronti dei passeggeri non possono essere limitati o esclusi da clausole contrattuali o da condizioni generali di trasporto. La tutela è irrinunciabile e si estende anche alle clausole contenute in documenti unilaterali del vettore, con la conseguenza che resta fermo l’eventuale diritto alla compensazione pecuniaria previsto dal regolamento.
Dispositivo
La Corte risponde quindi che:
- l’articolo 3, paragrafo 1, della decisione n. 565/2014 ha efficacia diretta nei confronti dello Stato membro di destinazione che abbia aderito al regime;
- il vettore aereo non è emanazione dello Stato;
- il negato imbarco non può essere giustificato senza un provvedimento scritto e motivato di respingimento;
- la nozione di documenti di viaggio inadeguati va verificata dal giudice in concreto;
- le clausole che escludano o limitino la responsabilità del vettore sono inopponibili ai passeggeri.
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