Ordinanza n. 77/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di rigetto alla concessione del modulo 209 della richiesta di Emersione con codice n. N-OMISSIS-e di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale lesivo degli interessi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di rigetto della concessione del modulo 209 relativo a una richiesta di emersione
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il rigetto della richiesta di emersione, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il ricorso è stato ritenuto assistito da apprezzabili profili di fondatezza in relazione al difetto di istruttoria: la datrice di lavoro risultava deceduta il 30 luglio 2023, anteriormente alla richiesta di integrazione documentale del 14 novembre 2024. La ricorrente ha inoltre dedotto, o comunque posto in rilievo ai fini della valutazione amministrativa, la necessità di verificare se il decesso della datrice di lavoro consentisse il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia del provvedimento di rigetto. Il fumus boni iuris è stato ravvisato nei profili di difetto di istruttoria, poiché l'amministrazione avrebbe dovuto considerare il decesso della datrice di lavoro, avvenuto prima della richiesta di integrazione documentale, e valutare la possibilità di rilasciare alla ricorrente un permesso di soggiorno per attesa occupazione. L'udienza pubblica per la trattazione del merito è stata fissata al 23 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; sulla base di tale disposizione il TAR ha accolto l'istanza e sospeso l'efficacia dell'atto impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, il difetto di istruttoria può sussistere quando l'amministrazione non consideri un fatto decisivo, quale il decesso del datore di lavoro intervenuto prima della richiesta di integrazione documentale, e non valuti le conseguenze giuridiche di tale fatto sulla posizione dello straniero.
- Nel procedimento di emersione, il decesso del datore di lavoro antecedente alla definizione della pratica impone all'amministrazione di verificare anche la possibilità di rilasciare allo straniero un permesso di soggiorno per attesa occupazione, anziché limitarsi a respingere la richiesta senza tale valutazione.
- La sospensione cautelare dell'efficacia del provvedimento amministrativo è giustificata quando emergano apprezzabili profili di fondatezza delle censure e, in particolare, un possibile difetto istruttorio incidente sulla legittimità del rigetto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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