Cassazione Penale, Ordinanza n. 04016/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello che aveva confermato la sua condanna per furto pluriaggravato e resistenza a pubblico ufficiale aggravata, commessi in data 11 luglio 2024 a Sant'Antimo. Con un unico motivo ha denunciato vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo in sostanza che il giudice di merito non avrebbe adeguatamente valorizzato elementi favorevoli, tra cui la confessione. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo aspecifico e manifestamente infondato, evidenziando che la decisione di merito aveva già spiegato il diniego in ragione della particolare gravità della condotta, dei precedenti penali reiterati e specifici e della circostanza che la confessione non aveva fornito concreta utilità all'accertamento dei fatti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per furto pluriaggravato e resistenza a pubblico ufficiale aggravata è rimasta ferma, poiché il ricorso non è stato accolto e la censura sulle attenuanti generiche è stata ritenuta non scrutinabile in sede di legittimità nei termini dedotti.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche costituiscono oggetto di un giudizio di fatto rimesso al giudice di merito; il diniego può essere sorretto dalle ragioni preponderanti poste a base della decisione, senza necessità di uno specifico apprezzamento di ogni singolo elemento invocato dalla difesa, purché la motivazione sia non contraddittoria e congrua.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il giudizio sulla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche è un apprezzamento di merito: in cassazione può essere censurato solo per manifesta illogicità, contraddittorietà o mancanza di motivazione, non per una diversa valutazione del materiale fattuale.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice valorizzi elementi ostativi quali la gravità complessiva della condotta e i precedenti penali specifici e reiterati dell'imputato.
- La confessione dell'imputato non impone automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche, specialmente se non apporta una concreta utilità all'accertamento dei fatti.
- Il motivo di ricorso che si limiti a sollecitare una rivalutazione del merito, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, è aspecifico e può essere dichiarato inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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