Sentenza del 13/03/2017 n. 71 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
NON DISPONIBILE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la cartella di pagamento relativa all'IVA 1998, per complessivi euro 68.519,68, emessa perché la società, ammessa alla definizione agevolata prevista dalla legge n. 289/2002, articoli 8, 9 e 9-bis, non aveva versato l'ultima rata del condono, pari a euro 43.879,02. La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso della società ritenendo che l'omesso pagamento delle rate successive alla prima non comportasse necessariamente la perdita degli effetti del condono. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato tale decisione sostenendo che, per il condono previsto dall'articolo 9-bis, l'integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute costituisce condizione essenziale per il perfezionamento della definizione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto integralmente l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza di primo grado. Ha dichiarato non perfezionato il condono per il mancato integrale versamento delle somme dovute, confermando quindi la pretesa fiscale relativa all'IVA, alle sanzioni e agli interessi. La società contribuente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di appello, liquidate in euro 5.000,00.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 9-bis
Il condono previsto dall'art. 9-bis costituisce una forma di condono clemenziale.
La definizione agevolata degli omessi o tardivi versamenti si perfeziona soltanto con l'integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute. Il mancato pagamento, anche di una rata successiva alla prima, determina l'inefficacia ipso iure del condono.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, articoli 8 e 9
Le discipline previste da tali articoli, aventi natura diversa e riconducibili a forme di condono premiale, non possono essere applicate analogicamente al condono disciplinato dall'articolo 9-bis.
Cassazione civile, sentenze n. 14440/2005, n. 2410/2006, n. 18353/2007 e n. 417/2016
La giurisprudenza richiamata qualifica l'articolo 9-bis come condono clemenziale e stabilisce che il pagamento integrale e puntuale è condizione necessaria per la validità della definizione; il mancato versamento non comporta soltanto il recupero delle rate insolute, ma la totale inefficacia della definizione agevolata.
Massime di principio
- Le diverse forme di condono fiscale sono discipline eccezionali e autonome, da interpretare restrittivamente: non è possibile applicare automaticamente a una tipologia di condono le regole previste per un'altra.
- Quando una definizione agevolata richiede l'integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute, il mancato pagamento di una rata può comportare la perdita totale dei benefici, salvo che la legge preveda espressamente una conseguenza diversa.
- Il pagamento della prima rata non è necessariamente sufficiente a perfezionare il condono: occorre verificare la specifica disciplina normativa applicabile e le condizioni previste per i pagamenti rateali.
- Nel condono cosiddetto clemenziale, relativo a debiti tributari già dichiarati e non versati, l'omesso pagamento integrale non determina soltanto il recupero della rata insoluta, ma può rendere inefficace l'intera definizione e consentire all'amministrazione di recuperare imposta, sanzioni e interessi.
- In situazioni analoghe è essenziale documentare la puntualità e l'integralità dei versamenti, poiché l'onere di dimostrare il perfezionamento della definizione agevolata ricade, in concreto, sul contribuente che intende beneficiare del condono.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 13 mar 2017Sentenza del 13/03/2017 n. 64 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 13 mar 2017Sentenza del 13/03/2017 n. 68 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 13 mar 2017Sentenza del 13/03/2017 n. 70 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 13 mar 2017Sentenza del 13/03/2017 n. 429 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 13 mar 2017Sentenza del 13/03/2017 n. 22 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
- Sentenza · 13 mar 2017Sentenza del 13/03/2017 n. 68 - Comm. Trib. Prov. Lecco
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →