Cassazione Penale, Sentenza n. 42260/2022 del 09/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Pavia del 18/11/2021 che aveva rigettato l'appello contro il decreto del GIP del 7/10/2021 che disponeva il sequestro preventivo della società "First Aid One" (compendio aziendale e quote sociali) e il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta o, in subordine, per equivalente ex art. 603-bis cod. pen., nei confronti di Saccomando e dei coindagati, fino a euro 167.155,82. Motivi di doglianza: (I) violazione di legge sulla competenza territoriale; (II) violazione in relazione allo stato di bisogno ai sensi dell'art. 603-bis c.p.; (III) nullità per carenza di motivazione ex art. 125, comma 3, c.p.p. in ordine alla consapevolezza dello stato di bisogno; (IV) nullità per violazione dell'art. 603-bis, comma 2, c.p. in relazione al profitto confiscabile.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per intervenuta valida rinuncia ai sensi dell'art. 589, comma 3, c.p.p., formalizzata dal difensore munito di procura speciale. La rinuncia è stata ritenuta idonea a determinare l'estinzione del rapporto processuale; il merito non è stato esaminato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende (con riferimento alla Corte Cost., sent. n.186/2000 in tema di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità).
Norme richiamate
art. 603-bis cod. pen.
menzionato nella decisione come fondamento del sequestro preventivo e della confisca del profitto
La norma disciplina la confisca per profitto di reato e lo stato di bisogno rilevante per il sequestro; il procedimento impugnato verteva sulla verifica dei presupposti di questa norma
art. 603-bis, comma 2, cod. pen.
espressamente citato nel provvedimento di sequestro preventivo
Comma richiamato in relazione alla confisca diretta o, in subordine, per equivalente del profitto; il ricorso contestava l'individuazione del profitto confiscabile
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
richiamato dal ricorrente per dedurre nullità per assenza di motivazione
La norma impone la motivazione dei provvedimenti; il ricorrente ha lamentato carenza di motivazione in relazione alla consapevolezza dello stato di bisogno, ma la Corte non ha esaminato il merito per effetto della rinuncia
art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
richiamato dalla Corte per dichiarare l'inammissibilità
Prevede ipotesi di inammissibilità del ricorso; la Corte ha utilizzato la normativa di rito per formalizzare l'inammissibilità conseguente alla rinuncia
art. 589, comma 3, cod. proc. pen.
citato come disposizione che consente la rinuncia al ricorso
Consente la rinuncia al ricorso da parte dell'imputato o del suo difensore, ove munito di procura speciale; la Corte ha ritenuto valida la rinuncia e ne ha tratto estinzione del rapporto processuale
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
richiamata in relazione alla determinazione della sanzione pecuniaria
Utilizzata per motivare l'applicazione di una sanzione pecuniaria in assenza di elementi che escludano la colpa del ricorrente nella causa dell'inammissibilità
Massime di principio
- La rinuncia valida al ricorso per cassazione, se effettuata dal difensore munito di procura speciale ai sensi dell'art. 589 c.p.p., determina l'estinzione del rapporto processuale e l'inammissibilità del ricorso senza esame del merito.
- La rinuncia formalizzata correttamente impedisce alla Corte di Cassazione di pronunciare sulle questioni sostanziali (es. competenza territoriale, sussistenza dello stato di bisogno, nullità di motivazione).
- E' necessario che la procura speciale sia regolarmente conferita al difensore perché la rinuncia sia efficace; in mancanza la Corte potrebbe non riconoscere la validità della rinuncia.
- La dichiarazione di inammissibilità per rinuncia può comportare condanna alle spese processuali e l'applicazione di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, salvo elementi che escludano colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- Se si intende preservare la possibilità di sindacato sulla decisione impugnata, non va esercitata la rinuncia; la scelta di rinunciare deve essere valutata con attenzione poiché chiude definitivamente il rimedio in Cassazione.
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