Cassazione Penale, Sentenza n. 4500/2023 del 02/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Conflitto negativo di competenza tra Giudice di Pace e Tribunale relativamente alla sede competente a giudicare Mirko Zagarella. Il nucleo della controversia riguardava la presenza e l'efficacia della contestazione dell'aggravante di cui all'art. 577, comma 1, n. 4 cod. pen. ("per aver adoperato sevizie ed agito con crudeltà"). Nell'originario decreto di citazione erano indicate le fattispecie degli artt. 582, 585 e 577 c.1 n.4 cod. pen., ma l'aggravante era stata inizialmente contestata solo sul piano normativo e non nel fatto. In udienza davanti al Giudice di pace il Pubblico ministero ha invece integrato la contestazione in fatto dell'aggravante, determinando la questione sulla competenza per materia.
La decisione
La Corte ha rilevato l'esistenza di un conflitto negativo di competenza (entrambi i giudici si rifiutavano di prendere cognizione del fatto) e, valutato che il Pubblico ministero aveva effettivamente integrato in udienza la contestazione in fatto dell'aggravante ex art. 577 c.1 n.4, ha ritenuto che ciò abbia incardinato senza dubbio la competenza del Tribunale di Napoli (in composizione monocratica). Pertanto la Corte ha dichiarato la competenza del Tribunale di Napoli e ha disposto la trasmissione degli atti a quel giudice.
Norme richiamate
art. 48 D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Richiamato dal Tribunale nella sua precedente ordinanza per sostenere la competenza del Giudice di pace in assenza di contestazione in fatto dell'aggravante; la Corte prende atto dell'uso della norma da parte del Tribunale per giustificare la propria incompetenza iniziale.
art. 4, co. 1, lett. a) D. L.vo n. 274/2000
Criterio normativo richiamato per individuare le materie attribuite al Giudice di pace: il Tribunale aveva ritenuto che, non essendovi contestazione in fatto dell'aggravante, il reato rientrasse nella competenza del Giudice di pace ai sensi di questa disposizione.
art. 577, comma 1, n. 4 cod. pen.
"per aver adoperato sevizie ed agito con crudeltà"
La presenza della aggravante ex art. 577 c.1 n.4 è decisiva ai fini della competenza: se l'aggravante viene contestata in fatto, la competenza spetta al Tribunale; la Corte ha rilevato che la contestazione in fatto è intervenuta in udienza e pertanto ha determinato la competenza del Tribunale.
artt. 582 e 585 cod. pen.
Le fattispecie sostanziali indicate nel decreto di citazione (insieme all'art. 577 c.1 n.4). La Corte segnala che già dall'originario atto era indicata la norma aggravante ma che solo la contestazione in fatto consente ricadere nella competenza del Tribunale.
art. 28 cod. proc. pen.
La norma che disciplina la procedura di risoluzione dei conflitti di competenza: la Corte rileva che sussiste un conflitto negativo e che la sua risoluzione è demandata alla Corte stessa secondo le regole previste dal codice.
art. 23 D. L. 28 ottobre 2020, n. 137
Richiamato come base per la trattazione scritta del procedimento (la Corte dispone la trattazione scritta ai sensi di tale norma).
Massime di principio
- La competenza per materia si determina sulla base della contestazione dell'aggravante nel capo di imputazione non solo sul piano normativo ma soprattutto sul piano della contestazione in fatto: una mera menzione normativa dell'aggravante nel decreto di citazione può non essere sufficiente a spostare la competenza se non è stata contestata in fatto.
- Se il Pubblico ministero integra in udienza la contestazione in fatto di un'aggravante rilevante per la competenza, questa integrazione è idonea a determinare la competenza del giudice previsto per i reati aggravati (qui: il Tribunale).
- Quando due giudici si rifiutano di assumere la cognizione del fatto (conflitto negativo), spetta alla Corte di legittimità/alla Corte competente decidere la controversia ai sensi dell'art. 28 c.p.p.; la soluzione segue l'analisi di quale configurazione del capo di imputazione (nella sua forma aggiornata) determina la competenza.
- Per evitare conflitti di competenza è preferibile che il Pubblico ministero formalizzi già nel decreto di citazione la contestazione in fatto delle aggravanti ritenute applicabili, o che in udienza proceda tempestivamente e formalmente all'aggiornamento del capo di imputazione, lasciando traccia formale dell'ipotesi accusatoria.
- Il momento in cui viene configurata la contestazione (decreto di citazione vs integrazione in udienza) è determinante: una modifica o integrazione del capo di imputazione in udienza può incidere retroattivamente sulla competenza territoriale o per materia e va considerata attentamente dai giudici investiti.
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