Cassazione Civile, Ordinanza n. 04766/2024 del 22/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri; ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente contro l'avviso di liquidazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società ricorrente ha impugnato un avviso di rettifica e liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria aveva riqualificato, ai fini dell'imposta di registro, come cessione d'azienda un'operazione articolata in più atti: costituzione di una nuova società, conferimento in essa di un ramo d'azienda e successiva cessione dell'intera partecipazione della conferente a terzi. La CTR aveva confermato la pretesa ritenendo che l'operazione complessiva integrasse un contratto a formazione progressiva finalizzato alla cessione diretta dell'azienda. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, in sintesi: 1) violazione dell'art. 20 d.P.R. 131/1986 e norme correlate, sostenendo che la riqualificazione non può fondarsi su elementi extratestuali o su atti collegati; 2) violazione dell'art. 20 d.P.R. 131/1986, dell'art. 37-bis d.P.R. 600/1973 e dell'art. 176, comma 3, d.P.R. 917/1986, affermando che l'art. 20 ha funzione interpretativa e non antielusiva; 3) erroneo mancato ricorso alla disciplina antielusiva e mancata prova dell'intento elusivo; 4) omesso esame delle ragioni economiche dell'operazione. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbendo gli altri, perché la riqualificazione operata dall'Amministrazione e avallata dalla CTR si basava su una pluralità di negozi distinti e su elementi esterni all'atto registrato, in contrasto con il nuovo testo dell'art. 20, che impone di interpretare l'atto solo in base al suo contenuto.
Norme richiamate
art. 20 d.P.R. 131/1986
Norma di interpretazione dell'atto ai fini dell'imposta di registro: va applicata avendo riguardo al solo contenuto dell'atto presentato alla registrazione, senza considerare elementi extratestuali o atti collegati privi di nesso testuale; non ha funzione antielusiva.
art. 21, comma 2, d.P.R. 131/1986
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; non forma oggetto di autonoma decisione nel merito.
art. 22 d.P.R. 131/1986
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; non forma oggetto di autonoma decisione nel merito.
art. 24, comma 2, d.P.R. 131/1986
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; non forma oggetto di autonoma decisione nel merito.
art. 23 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura; non è la base della decisione.
art. 41 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura; non è la base della decisione.
art. 1362 c.c.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'interpretazione dell'atto; la Corte valorizza comunque una lettura testuale dell'art. 20.
art. 37-bis d.P.R. 600/1973
Richiamato come disciplina antielusiva alternativa; la Corte afferma che, se si mira a contestare vantaggi fiscali indebiti o sostanza economica delle operazioni, la sede è quella dell'abuso del diritto, non l'art. 20.
art. 176, comma 3, d.P.R. 917/1986
Richiamato dalla ricorrente; non è oggetto di autonoma applicazione nella motivazione decisoria.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Parametro del quarto motivo, assorbito dall'accoglimento del primo.
art. 370, primo comma, c.p.c.
Richiamato per evidenziare che l'Agenzia non ha validamente proposto controricorso.
art. 10-bis L. 212/2000
È la sede propria per il sindacato sull'abuso del diritto e sui vantaggi fiscali indebiti; non può essere surrettiziamente sostituita dall'art. 20 d.P.R. 131/1986.
art. 1, comma 87, L. 205/2017
Ha modificato l'art. 20 d.P.R. 131/1986, rafforzandone la natura di imposta d'atto.
art. 1, comma 1084, L. 145/2018
Ha attribuito efficacia retroattiva alle modifiche dell'art. 20 d.P.R. 131/1986.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di registro, dopo la riformulazione dell'art. 20 d.P.R. 131/1986, la tassazione deve essere determinata in base al solo contenuto dell'atto presentato alla registrazione, senza estendere l'interpretazione a elementi extratestuali o ad atti collegati non richiamati testualmente.
- La funzione dell'art. 20 d.P.R. 131/1986 è interpretativa e non antielusiva: la contestazione di un disegno elusivo o di vantaggi fiscali indebiti deve essere condotta, se ne ricorrono i presupposti, attraverso la disciplina dell'abuso del diritto.
- Non è consentito riqualificare la cessione di quote o di partecipazioni come cessione d'azienda facendo leva sulla mera equivalenza economica o sulla 'sostanza economica' dell'operazione, poiché cessione di partecipazioni e cessione d'azienda restano fattispecie giuridicamente distinte.
- Quando la riqualificazione fiscale presuppone la considerazione di una pluralità di negozi distinti e di fatti esterni all'atto registrato, essa esorbita dall'art. 20 d.P.R. 131/1986.
- Se l'accoglimento di un motivo di ricorso rende superflui ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito senza rinvio.
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