Cassazione Penale, Sentenza n. 24433/2023 del 07/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che ha disposto la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale (concesso con ordinanza del 12/04/2022), deducendo che la revoca si è basata unicamente sulla nota del responsabile della struttura che ne aveva revocato la disponibilità per comportamenti offensivi e minacciosi. Denuncia violazione dell'art.47 dell'Ordinamento penitenziario e di plurimi articoli della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (artt.1,6,9,10,13,14,17), nonché vizio di motivazione; sostiene che non siano state valutate le giustificazioni rese dall'affidato e che la decisione sia priva di adeguata istruttoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui la revoca dell'affidamento in prova è rimessa alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza e richiede una motivazione logica ed esauriente. Nel caso di specie l'ordinanza impugnata ha adeguatamente motivato la revoca, valorizzando la comunicazione del responsabile della Comunità che denunciava comportamenti tali da far temere per la propria incolumità fisica e la scarsa partecipazione del Pani al percorso di sostegno psicologico (solo un incontro). La Corte ha inoltre ricordato i limiti della sua cognizione, non potendo sostituirsi al giudizio di merito su questioni di fatto. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art.47 Ordinamento penitenziario
La norma disciplina istituti alternativi alla detenzione (quali l'affidamento in prova); la Corte l'ha interpretata nel senso che la revoca non è automatica per qualsiasi violazione, ma richiede che il giudice ritenga la condotta concretamente incompatibile con la prosecuzione della misura, esercitando discrezionalità motivata.
artt.1,6,9,10,13,14,17 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
Richiamati dal ricorrente come presunte violazioni di diritti fondamentali; la Corte di cassazione non ha ritenuto che dall'ordinanza impugnata emergano profili tali da integrare una violazione CEDU, valutando sufficiente la motivazione e ritenendo legittimo l'esercizio discrezionale del giudice di sorveglianza.
art.606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione). Il ricorrente ha invocato tali lett. ma la Corte ha ritenuto infondati i rilievi, confermando la correttezza della motivazione di merito.
art.173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma che limita l'oggetto del ricorso in cassazione; la Corte ha riprodotto il motivo nei limiti consentiti e lo ha esaminato secondo tali limiti procedurali.
art.616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso. La Corte l'ha applicata condannando il ricorrente al pagamento delle spese.
Giurisprudenza consolidata (Sez.1, n.27713 del 06/06/2013; Sez.1 n.2566 del 07/05/1998)
Richiamata per il principio che la revoca dell'affidamento è affidata alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza e che il giudice di merito deve dare una motivazione logica ed esauriente; principio applicato dalla Corte nel confermare la revoca.
Massime di principio
- La revoca dell'affidamento in prova è un atto discrezionale del tribunale di sorveglianza: non dipende automaticamente da ogni violazione delle prescrizioni, ma dall'accertamento che la condotta sia concretamente incompatibile con la prosecuzione della misura.
- La segnalazione del responsabile della struttura di accoglienza può costituire elemento probatorio rilevante e sufficiente, purché il giudice di merito la valuti e motivi logicamente la scelta di revoca.
- Il giudice di cassazione non può rimettere in discussione la valutazione di fatto compiuta dal tribunale di sorveglianza se la motivazione è congrua e non manifestamente illogica; i mezzi di impugnazione in cassazione sono tendenzialmente limitati agli aspetti di diritto e alla congruità della motivazione.
- La mancata partecipazione ai percorsi obbligatori (es. sostegno psicologico) è elemento che può integrare l'incompatibilità con la misura alternativa, specialmente se ritenuta significativa dal giudice di sorveglianza.
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione il ricorrente può essere condannato alle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.; pertanto va valutato il rischio processo prima di proporre impugnazioni fondate su valutazioni di fatto.
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