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Sentenza

Sentenza n. 1150/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: 1) del Decreto Rettorale del 16 settembre 2025, Rep. n. 2570, Prot. n. 340163, con il quale è stata approvata la graduatoria finale della selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca nell'ambito dell'area 11 e per il settore scientifico-disciplinare HIST-03/A presso il Dipartimento di Studi Politici e Sociali, nella parte in cui proclama prima in graduatoria e vincitrice la candidata Rega Donata con il punteggio complessivo di 82/100 (di cui 44/60 per Valutazione Titoli e 38/40 per Colloquio) e colloca la ricorrente al secondo posto con il punteggio complessivo di 72/100 (di cui 42/60 per Valutazione Titoli e 30/40 per Colloquio); 2) del verbale della Commissione Esaminatrice del 15 settembre 2025 (o di data comunque anteriore al Decreto Rettorale) del concorso di cui Decreto Rettorale sub 1) con il quale è stata proposta la graduatoria finale per il settore scientifico-disciplinare HIST-03/A, nella parte in cui colloca al primo posto in graduatoria la candidata Rega Donata con il punteggio complessivo di 82/100 (di cui 44/60 per Valutazione Titoli e 38/40 per Colloquio) e la ricorrente al secondo posto con il punteggio complessivo di 72/100 (di cui 42/60 per Valutazione Titoli e 30/40 per Colloquio); 3) del Verbale n. 1 del 25 luglio 2025 della Sottocommissione per il settore scientifico-disciplinare HIST-03/A denominato “Valutazione dei Titoli da parte della Sottocommissione” nella parte in cui: - omette di disporre l'esclusione della candidata Rega Donata dalla selezione per difetto del requisito di ammissibilità della "presentazione direttamente dai candidati" del progetto di ricerca previsto dall'art. 1 del Bando e dall'art. 22 della L. n. 240/2010; - attribuisce erroneamente alla candidata Rega Donata il punteggio complessivo di 44/60 per i titoli, articolato come segue: 27 punti per il Progetto di Ricerca, 5 punti per i Lavori Scientifici, 2 punti per i Titoli Accademici e/o Professionali, 4 punti per lo Svolgimento di documentata Attività di ricerca presso soggetti pubblici o privati con contratti, borse di studio e incarichi, 4 punti per Lavori presentati in atti di Convegni nazionali e internazionali, 2 punti per Attività scientifica pregressa; - omette di specificare nella valutazione dei titoli della candidata Rega i sub-punteggi attribuiti per le singole categorie predeterminate dalla Commissione Esaminatrice (verbale Sottocommissione n. 1 del 14/07/2025); 4) ove necessario e per quanto lesivo del Verbale del 14 ottobre 2025 della Sottocommissione per il settore scientifico-disciplinare HIST-03/A trasmesso a mezzo pec del 16 ottobre 2025 prot. 2025-UNSACLE-0370267 e denominato “Verbale della Sottocommissione in risposta alla richiesta di rettifica della graduatoria finale avanzata dalla dottoressa Beatrice Benocci” nella parte in cui: omette di disporre l’esclusione della candidata Rega Donata dalla selezione per difetto nel progetto di ricerca del requisito di ammissibilità della “presentazione direttamente dai candidati” richiesto dall’art. 1 del Bando di Concorso e dall’art. 22 L. n. 240/2010; conferma con nuova motivazione i punteggi precedentemente attribuiti; 5) ove già stipulato, se necessario e per quanto lesivo, del contratto di diritto privato di cui all’art. 8 del Decreto Rettorale del 19/12/2024, Rep. n. 3450, Prot. n. 389782 tra l’Università di Salerno e la dott.ssa Donata Rega, avente ad oggetto l’assegno di ricerca per il settore scientifico-disciplinare HIST-03/A e la sua decorrenza, di data non conosciuta; NONCHE’ PER ACCERTARE che il progetto di ricerca dal titolo ““Epurazione e defascistizzazione prima e dopo Salerno capitale (1943-1946)” della candidata Rega Donata partecipante con domanda prot. n. 116979 del 22/04/2025 alla selezione per n. 1 assegno di ricerca indetta con Decreto Rettorale del 16 settembre 2025, Rep. n. 2570, Prot. n. 340163 nell'ambito dell'area 11 e per il settore scientifico-disciplinare HIST-03/A, difetta del requisito di ammissibilità della “presentazione direttamente dai candidati” richiesto dall’art. 1 del Bando di Concorso e dall’art. 22 L. n. 240/2010 e per l’effetto disporre l’esclusione della candidata Rega dalla selezione, riformulare la graduatoria al di cui al Decreto Rettorale del 16 settembre 2025, Rep. n. 2570, Prot. n. 340163 dichiarandone prima classificata la ricorrente, ovvero ordinare all’Amministrazione intimata di disporre l’esclusione della candidata Rega dalla selezione e di riformulare la graduatoria dichiarandone prima classificata la ricorrente, emanando ogni altro provvedimento atto ad assicurare gli effetti della decisione; e che la Sottocommissione Esaminatrice della selezione per n. 1 assegno di ricerca indetta con Decreto Rettorale del 16 settembre 2025, Rep. n. 2570, Prot. n. 340163 nell'ambito dell'area 11 e per il settore scientifico-disciplinare HIST-03/A, nella valutazione dei titoli della candidata Rega Donata, ha erroneamente attribuito per il Progetto di Ricerca 27 punti, per il settore “Pubblicazioni, titoli accademici e scientifici” 5 punti, per i “Lavori Scientifici” 2 punti, per i Titoli Accademici e/o Professionali” 2 punti, per lo “Svolgimento di documentata Attività di ricerca presso soggetti pubblici o privati con contratti, borse di studio e incarichi” 4 punti, per “Lavori presentati in atti di Convegni nazionali e internazionali” 4 punti, per “Attività scientifica pregressa” 2 punti, per un Totale di punti 44/60, in luogo di quello correttamente spettante di zero punti per “Lavori Scientifici”, zero punti per i “Titoli Accademici e/o Professionali”, zero punti per “Svolgimento di documentata Attività di ricerca presso soggetti pubblici o privati con contratti, borse di studio e incarichi”, zero punti per “Lavori presentati in atti di Convegni nazionali e internazionali”, 2 punti per “Attività scientifica pregressa”, per un Totale di punti 29/60 e per l’effetto rettificare ovvero ordinare all’Amministrazione intimata di rettificare l’esito finale della selezione di cui al Decreto Rettorale del 16 settembre 2025, Rep. n. 2570, Prot. n. 340163 dichiarando prima in graduatoria la ricorrente Benocci Beatrice con il punteggio complessivo di 72/100 e seconda la candidata Rega Donata con il punteggio complessivo di 67/100 (di cui non oltre 29/60 per Valutazione Titoli e 38/40 per Colloquio), ovvero il diverso punteggio inferiore meglio visto, ovvero ancora ordinare all’Amministrazione intimata di procedere al riesame in parte qua della valutazione dei titoli della candidata Rega Donata con specificazione dei sub-punteggi per le singole categorie predeterminate emanando ogni altro provvedimento atto ad assicurare gli effetti della decisione;

Giustizia amministrativa202501877

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale, verbali della commissione e della sottocommissione e, ove stipulato, contratto per il conferimento di un assegno di ricerca, con proclamazione della vincitrice e collocazione della ricorrente al secondo posto

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidata a selezione)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha contestato la graduatoria della selezione per un assegno di ricerca, deducendo: violazione dell'art. 1 del bando e dell'art. 22 della l. 240/2010, perché il progetto della vincitrice non sarebbe stato autonomamente ideato e presentato, ma costituirebbe sviluppo di un progetto di ricerca del presidente della sottocommissione; omessa astensione del presidente della sottocommissione, in ragione dei rapporti di collaborazione scientifica con la vincitrice e del collegamento tra i rispettivi progetti; omessa indicazione dei sottopunteggi relativi alle singole categorie di titoli; erroneità, sproporzione e violazione dei criteri predeterminati nell'attribuzione del punteggio di 44/60 alla vincitrice. La ricorrente ha inoltre chiesto l'accertamento del difetto del requisito di ammissibilità del progetto e la riformulazione della graduatoria. Il TAR ha ritenuto infondata la tesi secondo cui la presentazione diretta del progetto implicherebbe, come requisito di ammissibilità, la sua completa originalità. Ha invece ritenuto fondata la censura relativa alla mancata astensione del presidente della sottocommissione, considerato il collegamento oggettivo tra il progetto della vincitrice e quello triennale del presidente, la partecipazione della candidata al gruppo di ricerca e la circostanza che tre delle cinque pubblicazioni presentate fossero state realizzate in collaborazione con il presidente.

La decisione

Il ricorso è stato accolto quanto alla domanda di annullamento. Il TAR ha escluso che l'art. 22 della l. 240/2010 imponga la presentazione diretta del progetto quale requisito legale di ammissibilità e ha interpretato la clausola del bando nel senso che essa esclude l'intermediazione necessaria di un docente o di altra autorità accademica, senza imporre l'originalità assoluta del progetto come condizione di partecipazione. Originalità e innovatività rilevano invece come criteri di valutazione del merito progettuale. È stata tuttavia ritenuta illegittima la mancata astensione del presidente della sottocommissione: la collaborazione scientifica con la candidata, la partecipazione di quest'ultima al progetto del presidente, il collegamento tra i due progetti e la coautorialità di tre delle cinque pubblicazioni presentate hanno integrato un rapporto di particolare intensità, idoneo a compromettere l'imparzialità della selezione e a configurare un conflitto di interessi invalidante la valutazione e l'intera procedura. Gli ulteriori motivi relativi ai punteggi e alla motivazione sono stati assorbiti. Sono stati annullati gli atti impugnati. È stata respinta la domanda di accertamento del difetto del requisito di presentazione diretta del progetto. Le spese sono state compensate tra le parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 22 l. 240/2010

    La disposizione disciplina i contratti e le modalità di selezione, demandando alle università la regolamentazione delle procedure volte a valutare l'aderenza del progetto all'oggetto del bando e l'idoneità del curriculum; non prevede la presentazione diretta del progetto quale requisito legale di ammissibilità.

  • art. 1 del bando di concorso

    presentazione, direttamente dai candidati, dei progetti di ricerca, corredati dei titoli e delle pubblicazioni

    La clausola esclude la necessità di presentazione del progetto da parte di un docente, ricercatore o altra autorità accademica, ma non introduce un requisito di originalità assoluta del progetto; originalità e innovatività costituiscono criteri di valutazione nel merito.

Massime di principio

  • La clausola di un bando che richiede la presentazione diretta del progetto di ricerca da parte del candidato, in assenza di un diverso contenuto espresso, esclude l'intermediazione necessaria di un'autorità accademica, ma non trasforma l'originalità assoluta del progetto in requisito autonomo di ammissibilità.
  • L'originalità e l'innovatività di un progetto di ricerca possono costituire criteri di valutazione del merito progettuale, senza necessariamente rappresentare condizioni preliminari di ammissione alla selezione.
  • La mera collaborazione scientifica tra un commissario e un candidato non determina automaticamente l'obbligo di astensione; tale obbligo sussiste quando, per intensità e rilievo del rapporto professionale, collegamento tra i progetti e ulteriori elementi di collaborazione, risulti compromessa l'imparzialità della selezione.
  • Un conflitto di interessi qualificato tra componente della commissione e candidato, idoneo a compromettere l'imparzialità della valutazione, invalida la valutazione del candidato e l'intera procedura selettiva.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciResponsabile del procedimento e competenza
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniCommissione esaminatrice
IstitutiEccesso di potereBuona fede e correttezza della PADiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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