Sentenza n. 4463/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania - Salerno che aveva respinto la domanda di riconoscimento della revisione prezzi per la gestione di una RSA e di un Centro Diurno nel periodo dal 15 settembre 2020 al 17 gennaio 2022, nonché l’impugnazione del silenzio-rigetto sull’istanza di revisione prezzi
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Consorzio aveva chiesto in primo grado l’accertamento del diritto all’adeguamento periodico del corrispettivo contrattuale, ai sensi dell’art. 115 d.lgs. n. 163/2006, per il servizio svolto dal 15 settembre 2020 al 17 gennaio 2022, oltre alla condanna dell’ASL al pagamento di euro 115.507,00 e degli interessi moratori. Il contratto, stipulato nel 2016, era stato dapprima rinnovato per dodici mesi e poi prorogato fino al gennaio 2022 mediante successive deliberazioni dell’ASL. Il TAR aveva ritenuto legittima soltanto la prima proroga fino al 15 marzo 2021, rilevando che per tale periodo l’ASL aveva già riconosciuto un adeguamento ISTAT con deliberazione non impugnata; aveva invece qualificato come illegittime le proroghe successive, assimilabili a nuovi affidamenti di fatto, escludendo per esse il diritto alla revisione prezzi. Il TAR aveva inoltre escluso che la revisione costituisse un automatismo derivante dagli indici ISTAT o dal rinnovo del CCNL, ritenendo necessaria la prova dello squilibrio effettivo del sinallagma contrattuale. In appello il Consorzio ha dedotto, con il primo motivo, che la revisione spettasse per legge in ragione del decorso del tempo, dell’aumento del costo della vita e dell’incremento del costo del lavoro del 5,9% conseguente al rinnovo del CCNL, nonché delle spese impreviste per dispositivi di protezione individuale durante l’emergenza sanitaria, senza necessità di dimostrare una particolare non remuneratività o l’azzeramento dell’utile. Con il secondo motivo ha sostenuto che il servizio fosse essenziale e che la prosecuzione non fosse liberamente rifiutabile, poiché l’interruzione avrebbe esposto il gestore a sanzioni penali; da ciò avrebbe dovuto derivare il diritto alla revisione anche durante le proroghe illegittime, in relazione all’attività effettivamente svolta.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello. Quanto al periodo dal 15 marzo al 31 dicembre 2021, il Collegio ha confermato che una proroga non prevista né ammessa dalla normativa, assimilabile a un nuovo affidamento e accettata dall’impresa, non può fondare il diritto alla revisione prezzi, che presuppone la vigenza di un rapporto contrattuale legittimo e regolare. L’operatore, a fronte di una proroga illegittima, può avvalersi degli ordinari strumenti di tutela giurisdizionale, ma non può ottenere anche la revisione del corrispettivo come effetto della prosecuzione del rapporto. Il Collegio ha quindi respinto la tesi secondo cui l’essenzialità del servizio e la necessità di assicurarne la continuità avrebbero automaticamente imposto l’adeguamento del prezzo. Quanto al periodo dal 15 settembre 2020 al 15 marzo 2021, il Consiglio di Stato ha rilevato che la deliberazione dell’ASL n. 1328 del 30 luglio 2021 aveva già riconosciuto il compenso revisionale per il periodo dal 31 ottobre 2017 al 15 marzo 2021. Poiché tale deliberazione non era stata impugnata, non era possibile contestare nel giudizio il quantum riconosciuto. La sentenza di primo grado è stata pertanto confermata. Il Consorzio è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 115 d.lgs. n. 163/2006
La revisione dei prezzi presuppone un rapporto contrattuale legittimo e regolare e non opera in relazione a proroghe illegittime assimilabili a nuovi affidamenti; nel testo è inoltre richiamata la necessità, affermata dal TAR e non superata in appello, di una specifica istruttoria sull’effettivo squilibrio del sinallagma, senza automatismo derivante dai soli indici ISTAT o dal rinnovo del CCNL.
Massime di principio
- La revisione prezzi prevista dall’art. 115 d.lgs. n. 163/2006 presuppone la permanenza di un rapporto contrattuale legittimo e regolare e non può essere riconosciuta per periodi coperti da proroghe illegittime, assimilabili a nuovi affidamenti di fatto.
- La prosecuzione dell’attività da parte dell’operatore economico in esecuzione di una proroga illegittima non trasforma tale proroga in un valido titolo per ottenere la revisione del corrispettivo; l’operatore conserva invece la possibilità di tutelarsi con gli strumenti giurisdizionali ordinari contro l’illegittimità della proroga.
- L’essenzialità o la rilevanza pubblica del servizio non determina, di per sé, il diritto alla revisione prezzi per una proroga illegittima né rende automaticamente legittima la prosecuzione del rapporto a condizioni diverse da quelle contrattualmente previste.
- La deliberazione amministrativa che riconosce un determinato compenso revisionale, se non impugnata, non può essere contestata quanto al relativo quantum nel successivo giudizio promosso per ottenere ulteriori somme.
- La revisione prezzi non costituisce un automatismo conseguente al mero decorso del tempo, all’applicazione degli indici ISTAT o al rinnovo del contratto collettivo, ma richiede la verifica dell’effettivo squilibrio del sinallagma contrattuale secondo una specifica istruttoria.
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