Sentenza del 29/02/2016 n. 1151 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Parametri - Studi di settore - Presunzioni semplici - Contraddittorio - Obbligatorietà.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato un accertamento tributario standardizzato fondato sull'applicazione dei parametri o degli studi di settore, sostenendo che il semplice scostamento tra il reddito dichiarato e quello risultante dagli standard non fosse sufficiente a giustificare la pretesa fiscale. La questione riguardava anche l'obbligatorietà del contraddittorio preventivo e la necessità che l'Amministrazione motivasse concretamente l'applicabilità dello standard e le ragioni del rigetto delle contestazioni del contribuente.
La decisione
La sentenza ha stabilito che parametri e studi di settore costituiscono presunzioni semplici. La gravità, precisione e concordanza della presunzione non derivano automaticamente dallo scostamento rispetto agli standard, ma si formano soltanto a seguito del contraddittorio obbligatorio con il contribuente. La mancata instaurazione del contraddittorio comporta la nullità dell'accertamento. Nel contraddittorio il contribuente deve dimostrare le circostanze che giustificano lo scostamento, mentre l'Amministrazione deve motivare l'applicabilità concreta dello standard utilizzato e spiegare perché non abbia accolto le obiezioni formulate. L'orientamento è conforme alle sentenze della Corte di cassazione n. 26635/2009 e n. 14926/2011.
Norme richiamate
Parametri e studi di settore in materia di accertamento tributario
Le procedure di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituiscono un sistema di presunzioni semplici.
Lo scostamento dagli standard non determina automaticamente la fondatezza dell'accertamento: gli elementi presuntivi devono essere valutati nel contraddittorio con il contribuente.
Obbligo di contraddittorio preventivo
Il contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento.
Prima di fondare l'accertamento sugli studi di settore o sui parametri, l'Amministrazione deve consentire al contribuente di fornire spiegazioni e giustificazioni; la sua omissione rende nullo l'atto.
Obbligo di motivazione dell'accertamento
La motivazione dell'atto di accertamento [deve essere] integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente.
L'atto deve indicare perché lo standard è concretamente applicabile al caso specifico e deve confrontarsi in modo effettivo con le deduzioni del contribuente.
Cassazione, sentenza n. 26635/2009
Richiamata come precedente conforme sull'obbligatorietà del contraddittorio negli accertamenti basati sugli studi di settore e sulla natura di presunzione semplice degli standard.
Cassazione, sentenza n. 14926/2011
Richiamata come precedente conforme sui requisiti di contraddittorio e motivazione dell'accertamento standardizzato.
Massime di principio
- Negli accertamenti fondati su parametri o studi di settore, il mero scostamento dal reddito standard non è sufficiente, da solo, a provare l'evasione.
- Il contraddittorio preventivo è essenziale: il contribuente deve poter spiegare le ragioni dello scostamento e l'Amministrazione deve valutarle concretamente.
- La mancata convocazione o instaurazione del contraddittorio può comportare la nullità dell'accertamento.
- Il contribuente deve collaborare e documentare le circostanze specifiche che rendono inattendibile l'applicazione dello standard nel proprio caso.
- L'accertamento deve contenere una motivazione individualizzata, indicando sia l'applicabilità dello standard sia le ragioni del rigetto delle osservazioni del contribuente.
- In una situazione analoga, occorre verificare preliminarmente se il contraddittorio sia stato instaurato, se l'atto sia adeguatamente motivato e se le giustificazioni del contribuente siano state realmente esaminate.
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