Sentenza n. 773/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza numero 202/2025, emessa in data 16 ottobre 2025, dal Tribunale di Ascoli Piceno, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Dott.ssa Caponetti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e condannato l'Amministrazione al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, Sezione Lavoro, n. 202/2025, regolarmente notificata e divenuta definitiva, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto a fruire del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e il Ministero era stato condannato ad assegnarle le somme dovute per gli anni scolastici accertati, oltre alle spese di lite. La ricorrente ha dedotto che il giudicato non era stato eseguito e ha chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito soltanto formalmente, senza contestare la spettanza o l'azionabilità della pretesa. Il ricorso è stato proposto dopo la notificazione della sentenza all'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile perché, prima della sua proposizione, erano decorsi i 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione, richiesti dall'art. 14 d.l. 669/1996. Nel merito ha accertato l'inottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che il Ministero non aveva opposto ragioni contrarie. Ha quindi ordinato all'Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l'eventualità di ulteriore inerzia ha nominato un Commissario ad acta, individuato nel dirigente della Direzione generale competente del Ministero, il quale dovrà intervenire su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e provvedere all'esecuzione entro i successivi 120 giorni. È stata respinta la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., poiché non sono stati ravvisati particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e la nomina del Commissario è stata ritenuta misura sufficiente a incentivare l'esecuzione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori e distratte in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla ricorrente nel giudizio definito dal Tribunale del lavoro, la cui esecuzione è stata azionata in sede di ottemperanza.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il ricorso per l'esecuzione della sentenza nei confronti dell'Amministrazione è procedibile dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine di 120 giorni.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
L'indennizzo è stato negato in assenza di particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento; la nomina del Commissario ad acta è stata ritenuta misura acceleratoria sufficiente.
art. 93 c.p.c.
Le spese sono state distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
art. 39 c.p.a.
La disciplina processuale civile sulla distrazione delle spese è stata applicata nel giudizio amministrativo tramite il rinvio previsto dal codice del processo amministrativo.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza di una sentenza di condanna pronunciata nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile quando il titolo sia stato notificato all'Amministrazione e sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 prima della proposizione del ricorso.
- L'accertata mancata esecuzione di un giudicato impone all'Amministrazione di adempiere integralmente al comando giudiziale, salvo lo scomputo delle somme eventualmente già corrisposte; il giudice può assegnare un termine e nominare sin d'ora un Commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- La nomina del Commissario ad acta può essere ritenuta misura acceleratoria sufficiente e giustifica il rigetto della richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. quando non emergano particolari ragioni per dubitare del sollecito adempimento spontaneo dell'Amministrazione.
- La costituzione meramente formale dell'Amministrazione, in assenza di contestazioni sulla spettanza e sull'azionabilità della pretesa, non impedisce l'accertamento dell'inottemperanza quando il giudicato risulti non eseguito.
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