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Sentenza

Sentenza n. 11707/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento della delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 142 del 20 marzo 2024, comunicata in data 26 marzo 2024 avente ad oggetto «Fascicolo UVLA 4882-2022 - Appalto integrato complesso avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione dell'intervento P3062 "Realizzazione della Nuova Diga Foranea - Ambito Bacini di Sanpierdarena - Porto di Genova". Importo a base di gara per lavori e progettazione euro 910.984.651,19, oltre 17.662.276,19 per oneri per la sicurezza, per un totale di euro 928.646.927,38-CUP C39B180000 600006 - CIG 9432266822 - Aggiudicatario: Consorzio Webuild S.p.a., Fincantieri Infrastructure Opere Marittime S.p.a, Fincosit S.r.l. e Società Italiana Dragaggi S.p.a. ora Consorzio Pergenova Breakwater - Stazione appaltante: Autorità Portuale di Sistema del Mar Ligure Occidentale»; nonché di ogni altro atto connesso, conseguente e presupposto, tra i quali, ove occorrer possa: (i) l'atto di avvio del procedimento istruttorio trasmesso da Anac con nota prot. n. 52931 del 4 luglio 2023; (ii) la comunicazione delle risultanze istruttorie trasmessa da Anac con nota prot. n. 10030 del 9 novembre 2023; (iii) la nota ANAC prot. n. 106382 del 28 novembre 2023; (iv) la nota ANAC prot. n. 114133 del 20 dicembre 2023; (v) la nota ANAC prot. n. 11136 del 12 dicembre 2023; (vi) il Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, così come modificato dalla delibera ANAC n. 654/2021.

Giustizia amministrativa202404966

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera ANAC di conclusione del procedimento di vigilanza relativo all'appalto per la progettazione e realizzazione della nuova diga foranea del porto di Genova, con rilievi critici sull'attività di verifica del progetto

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (autorità di vigilanza e stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, organismo di ispezione incaricato della verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 26 d.lgs. 50/2016, ha impugnato la delibera ANAC n. 142 del 20 marzo 2024, deducendo tre ordini di censure. Con il primo motivo ha lamentato la violazione dell'art. 213 d.lgs. 50/2016, degli artt. 13, 15 e 20 del Regolamento ANAC di vigilanza, dell'art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990, dei principi di contraddittorio e difesa, nonché eccesso di potere per ingiustizia manifesta e contraddittorietà, sostenendo di essere stata coinvolta soltanto nella fase finale di un procedimento originariamente avviato nei confronti di altri soggetti e di non aver potuto partecipare pienamente, in particolare mediante audizione, ricezione di una comunicazione delle risultanze istruttorie e presentazione di controdeduzioni finali. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 25, 26, 27 e 213 d.lgs. 50/2016, nonché irragionevolezza, illogicità, errore nei presupposti, travisamento, contraddittorietà, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, contestando la valutazione ANAC secondo cui la verifica positiva del progetto sarebbe stata inadeguata. La ricorrente ha sostenuto che le prescrizioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici erano state recepite nel capitolato speciale e verificate nell'ambito dell'incarico. Con il terzo motivo ha nuovamente dedotto la violazione degli artt. 25, 26, 27 e 213 d.lgs. 50/2016, incompetenza, vizi motivazionali e istruttori, sostenendo che ANAC non avesse adeguatamente considerato le proprie controdeduzioni e non potesse esercitare un controllo tecnico di secondo grado riservato ai soggetti dotati delle specifiche competenze previste dall'art. 26.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse, senza esaminare nel merito i tre motivi. Il Collegio ha ribadito che l'interesse a ricorrere deve essere personale, concreto e attuale, sussistere al momento della proposizione e della decisione e risultare adeguatamente allegato e provato dal ricorrente. Ha inoltre affermato che gli atti di vigilanza ANAC privi di effetti costitutivi, non accompagnati da ordini, diffide, prescrizioni o sanzioni e non idonei a modificare autoritativamente la situazione giuridica, hanno natura di giudizi o pareri non immediatamente lesivi. Nel caso concreto, la delibera si limitava a rilevare criticità dell'appalto e a invitare la committenza a comunicare eventuali modifiche progettuali, incrementi di costo e aggiornamenti sullo stato dell'opera; non imponeva quindi alla ricorrente o agli altri destinatari alcuna condotta necessitata. La società non ha allegato né dimostrato uno specifico pregiudizio attuale, neppure con riguardo alla reputazione professionale o alle possibilità di accesso al mercato dei contratti pubblici, e non ha fornito elementi circa una concreta risonanza negativa delle valutazioni ANAC presso amministrazioni o operatori del settore. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 213 d.lgs. 50/2016

    La disciplina dei poteri di vigilanza ANAC è richiamata nel quadro della contestazione della legittimità del procedimento e della natura dell'atto adottato; la decisione sottolinea che l'atto di vigilanza, quando privo di effetti vincolanti, non è immediatamente lesivo.

  • art. 26 d.lgs. 50/2016

    La norma disciplina la verifica preventiva della progettazione e delimita l'attività tecnica svolta dall'organismo verificatore; le relative censure non sono esaminate per difetto di interesse a ricorrere.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    È richiamato dalla ricorrente a fondamento del principio di buona fede procedimentale, ma il TAR non esamina la relativa censura nel merito.

  • art. 73 c.p.a.

    È richiamato con riferimento alla memoria dell'ANAC contenente l'eccezione di carenza di interesse, rispetto alla quale la ricorrente non ha fornito specifiche allegazioni o prove sul pregiudizio subito.

Massime di principio

  • L'interesse a ricorrere nel processo amministrativo deve essere personale, concreto e attuale; deve sussistere al momento della proposizione del ricorso e persistere al momento della decisione, consistendo nella possibilità che l'annullamento dell'atto procuri direttamente un beneficio al ricorrente.
  • Grava sul ricorrente l'onere di allegare e provare il pregiudizio concreto posto a fondamento dell'azione di annullamento; il potere acquisitivo del giudice non può supplire alla mancata dimostrazione dell'interesse a ricorrere.
  • Gli atti adottati da un'autorità di vigilanza sui contratti pubblici, che si limitano a esprimere valutazioni o giudizi senza imporre ordini, diffide, prescrizioni o sanzioni, non sono normalmente immediatamente lesivi e non sono autonomamente impugnabili.
  • Un atto di vigilanza privo di effetti vincolanti può essere immediatamente impugnabile soltanto se il suo specifico contenuto dimostra l'idoneità a incidere autoritativamente sulla posizione giuridica del destinatario.
  • La mera possibilità che un giudizio negativo dell'autorità di vigilanza incida sulla reputazione professionale o sull'accesso al mercato non dimostra un interesse concreto e attuale, se il ricorrente non allega e prova una risonanza negativa effettiva presso amministrazioni o operatori del settore.

Come è indicizzato

MaterieAnticorruzione e vigilanza ANACRito appalti e sorte del contrattoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiAutorità indipendenti e regolazioneContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoEccesso di potereBuona fede e correttezza della PA

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