Cassazione Civile, Ordinanza n. 37324/2021 del 29/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di idonea procura speciale. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.100 oltre accessori di legge. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato perché la materia è esente ex lege ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente impugnava per cassazione l'ordinanza del Giudice di pace di Palermo che aveva rigettato l'opposizione avverso un decreto di espulsione. Il ricorso era articolato in due motivi, ma la Corte non li esamina nel merito perché rileva d'ufficio un vizio preliminare: la procura speciale alle liti, conferita su foglio separato, non conteneva un riferimento specifico al provvedimento impugnato né elementi idonei a dimostrare il consapevole conferimento dell'incarico per il giudizio di cassazione. La formula usata nella procura era ritenuta riferibile anche a ogni stato e grado del procedimento, alla fase esecutiva e ad attività tipiche dei gradi di merito, con espressioni incompatibili con il requisito di specialità richiesto per il ricorso per cassazione ex art. 365 c.p.c. e art. 83 c.p.c., comma 3.
Norme richiamate
art. 365 c.p.c.
per il ricorso per cassazione è necessaria una procura speciale idonea e riferibile specificamente al giudizio di legittimità
art. 83 c.p.c., comma 3
la procura su foglio separato deve contenere elementi che ne dimostrino la specialità e il conferimento per la specifica impugnazione
D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18
la controversia in materia di espulsione è esente ex lege e non comporta il raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la procura speciale deve esprimere in modo univoco il conferimento dell'incarico per l'impugnazione del provvedimento specifico, non essendo sufficiente una formula generica riferita a ogni stato e grado del procedimento.
- La specialità della procura è esclusa quando il testo contiene indicazioni compatibili con attività proprie dei gradi di merito o della fase esecutiva, poiché tali espressioni non attestano il consapevole mandato per il solo giudizio di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale è rilevabile indipendentemente dall'esame dei motivi di merito.
- Nelle controversie esenti ex lege, non si applica il raddoppio del contributo unificato.
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