Cassazione Penale, Sentenza n. 41794/2025 del 30/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di rescissione del giudicato proposta il 22/04/2025 per sentenza irrevocabile del Tribunale di Milano del 27/11/2013 (passata in giudicato il 26/11/2016). La ricorrente ha dedotto di non aver avuta piena conoscenza della sentenza prima del 9/04/2025, essendosi confusa per un presunto errore di interpretazione dell'ordine di esecuzione notificato il 3/09/2018 che indicava un'unica condanna; sosteneva di aver creduto che l'ordine si riferisse a una sentenza diversa dalla quella contumace indicata e che solo nel corso di un'udienza del 9/04/2025 ha avuto conoscenza compiuta degli atti e compreso che la condanna era relativa ad altra vicenda. Il motivo di ricorso per cassazione denunciava contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e errata applicazione della norma nel determinare la data di conoscenza effettiva della sentenza e, quindi, il termine per proporre la rescissione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto applicabile la disciplina previgente dell'art. 629-bis cod. proc. pen. (nella formulazione anteriore alla riforma che ha sostituito il riferimento al "procedimento" con quello alla "sentenza") valutando la norma applicabile in base al principio tempus regit actum, cioè alla legge vigente al momento in cui il condannato è venuto a conoscenza del provvedimento e poteva proporre l'impugnazione. Sul punto la Corte ha ritenuto provata la conoscenza della sentenza da parte della ricorrente in data 3/09/2018, allorché le fu notificato l'ordine di esecuzione per la carcerazione contenente gli estremi della pronuncia, e ha fatto decorrere da tale data il termine perentorio di 30 giorni previsto dall'art. 629-bis nella versione antecedente alla novella. La richiesta di rescissione, depositata il 22/04/2025, è quindi stata ritenuta tardiva e il ricorso in cassazione è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 629-bis cod. proc. pen. (versione successiva alla riforma)
1. Fuori dei casi disciplinati dall'articolo 628 bis, il condannato o la persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420 bis, e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza. 2. La richiesta è presentata alla Corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza della sentenza.
La Corte ricorda la nuova formulazione che fa riferimento alla "conoscenza della sentenza" (riforma entrata in vigore il 30/12/2022) ma precisa che nel caso concreto non trova applicazione perché il momento di conoscenza della ricorrente è anteriore alla riforma; la disposizione è stata richiamata per chiarire il diverso parametro introdotto dalla novella.
art. 629-bis cod. proc. pen. (versione antecedente alla riforma)
Nella versione antecedente il dies a quo del termine di 30 giorni decorreva dalla "conoscenza del procedimento". La Corte ha ritenuto applicabile questa versione perché la conoscenza effettiva del procedimento da parte della condannata è avvenuta nel 2018, prima della riforma, e l'azione di rescissione è rimessa alla normativa vigente al momento in cui il rimedio poteva essere esercitato (tempus regit actum).
art. 656 cod. proc. pen.
Richiamato implicitamente per indicare che l'ordine di esecuzione per la carcerazione (ai sensi dell'art. 656) conteneva gli estremi necessari della sentenza (autorità giudiziaria, data, condanna) e che tale notifica ha determinato la conoscenza effettiva della pronuncia.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali in caso di ricorso inammissibile.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 37, comma 1
Norma di riferimento per la riforma che ha modificato il testo dell'art. 629-bis sostituendo il riferimento al "procedimento" con quello alla "sentenza"; citata per contestualizzare la modifica normativa entrata in vigore il 30/12/2022.
art. 11 delle disposizioni preliminari al cod. civ. (principio tempus regit actum)
Principio richiamato per stabilire che, in assenza di specifiche norme transitorie, la disciplina applicabile alla rescissione è quella vigente al momento in cui deve essere svolta l'attività processuale (ossia al momento della conoscenza del provvedimento e dell'esercizio del rimedio).
sentenze della Corte costituzionale e giurisprudenza di legittimità (es. Sez. U n. 8914/2017 Aiello; Sez. U n. 38481/2023 D.)
Giurisprudenza richiamata per confermare che nella valutazione della successione normativa rilevano la data di conoscenza/ notifica e il principio di tutela dell'affidamento; le Sezioni Unite hanno più volte affermato che quando la notifica o la proposizione dell'impugnazione ricadono nel periodo di vigenza della nuova norma, l'impugnazione deve conformarsi alla nuova disciplina.
Massime di principio
- La disciplina applicabile alla richiesta di rescissione del giudicato va individuata con il principio tempus regit actum: conta la normativa vigente al momento in cui l'interessato è venuto a conoscenza del provvedimento e poteva proporre l'impugnazione, non il momento della pronuncia della sentenza.
- La "conoscenza" del provvedimento si realizza con la ricezione di un atto idoneo a fornire gli estremi essenziali della sentenza (autorità che l'ha emessa, data, contenuto della condanna). Una notifica di ordine di esecuzione che riporta tali elementi è normalmente sufficiente a far decorrere il termine per proporre la rescissione.
- L'ignoranza incolpevole o la confusione del destinatario rispetto all'identità della sentenza può essere valutata, ma non vale automaticamente a sospendere o posticipare il decorso del termine se l'atto notificato forniva chiaramente gli elementi necessari per riconoscere l'esistenza e il contenuto della sentenza.
- Quando una riforma processuale interviene cambiando la formulazione del termine (es. da "procedimento" a "sentenza"), occorre verificare la data di effettiva conoscenza del provvedimento per stabilire quale versione normativa sia applicabile; se la conoscenza è anteriore alla riforma si applica la disciplina previgente.
- Per evitare inammissibilità, è opportuno agire tempestivamente: la parte che ritiene di non aver avuto conoscenza effettiva deve documentare con cura fatti e atti (es. date di notifica, contenuto degli avvisi) e, se possibile, promuovere l'azione di rescissione entro i termini ovvero impugnare l'atto che dimostra la conoscenza.
- Nel dubbio sulla data di conoscenza o sulla sufficienza formale della notifica è utile che il difensore acquisisca e produca documenti che provino l'effettiva impossibilità di conoscere la sentenza, o eventuali vizi nella notifica; la mancata prova rende probabile la declaratoria di tardività.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41820/2025 del 30/12/2025
- Sentenza penale · 30 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41643/2025 del 30/12/2025
- Sentenza penale · 30 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41644/2025 del 30/12/2025
- Sentenza penale · 30 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41645/2025 del 30/12/2025
- Sentenza penale · 30 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41646/2025 del 30/12/2025
- Sentenza penale · 30 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41647/2025 del 30/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →