Sentenza del 22/03/2019 n. 268 - Comm. Trib. Prov. Latina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione tributaria ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché i pagamenti effettuati nell'ambito della definizione agevolata avevano ridotto il credito sotto la soglia di 20.000 euro. Non è stata quindi adottata una decisione di merito sulla mancata notifica della cartella o sulla prescrizione. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, anche in considerazione del comportamento collaborativo del contribuente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di iscrizione ipotecaria n. 0572011003502367****, collegato alla cartella di pagamento n. 057/2011/0035****/77/000, relativa a IRPEF per l'anno 2005, tassa per lo smaltimento dei rifiuti per l'anno 2010 e sanzioni. Ha dedotto di non aver mai ricevuto la notifica della cartella e ha quindi contestato sia la validità della pretesa sia la prescrizione dei crediti. L'Agenzia delle entrate ha eccepito, tra l'altro, che l'adesione alla definizione agevolata comportava la rinuncia al giudizio e ha evidenziato che i pagamenti eseguiti dal contribuente avevano ridotto il credito al di sotto della soglia normativa di 20.000 euro.
Norme richiamate
Art. 6, comma 2, del Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla Legge 1 dicembre 2016, n. 225
La procedura di definizione agevolata imponeva la rinuncia al giudizio da parte del contribuente.
L'Agenzia delle entrate ha richiamato questa disposizione per sostenere che l'adesione alla definizione agevolata fosse incompatibile con la prosecuzione del giudizio. Tuttavia, la decisione è stata definita principalmente mediante la dichiarazione di cessazione della materia del contendere conseguente ai pagamenti effettuati.
Massime di principio
- Quando, durante un giudizio tributario, il contribuente paga o definisce integralmente la posizione debitoria e viene meno l'interesse concreto alla decisione, il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere senza esaminare nel merito la notifica della cartella o la prescrizione.
- L'adesione a una definizione agevolata può comportare effetti processuali, tra cui la rinuncia o l'inammissibilità della prosecuzione delle contestazioni relative ai carichi definibili; è quindi necessario verificare le condizioni previste dalla normativa applicabile.
- La riduzione del debito sotto una soglia normativa può far venir meno il presupposto dell'iscrizione ipotecaria, ma non equivale necessariamente all'accertamento dell'illegittimità originaria della pretesa.
- La compensazione delle spese è possibile quando il comportamento delle parti, in particolare la collaborazione del contribuente nella definizione della controversia, giustifica la mancata condanna di una parte al rimborso.
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