Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9447/2023 del 07/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la condanna per il reato di furto (artt. 624 e 625 c.p.). Il ricorso svolge quattro motivi principali: 1) nullità della sentenza per inosservanza dell'art. 23-bis (norme sul "contraddittorio cartolare" in periodo emergenziale), in quanto la requisitoria scritta del Procuratore generale sarebbe stata trasmessa tardivamente rispetto ai termini per le conclusioni difensive; 2) contraddittorietà della motivazione e travisamento delle prove testimoniali rispetto al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 c.p.; 3) erronea applicazione dell'art. 625, comma 1, n. 7 c.p., sostenendo che l'esposizione dell'auto per la vendita senza cautele esclude l'elemento della "esposizione per necessità o consuetudine" richiesto dalla norma; 4) correzione di un errore materiale sul dispositivo di primo grado circa l'esclusione della recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo di ricorso fondato e assorbente. Ha accertato che il "contraddittorio cartolare" richiede il rispetto perentorio delle scadenze e che la difesa aveva tempestivamente eccepito la tardiva trasmissione della requisitoria (tramite PEC). Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata e la causa è rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    Norma relativa al reato di furto; richiamata come definizione del fatto oggetto del processo.

  • art. 625, comma 1, n.7 cod. pen.

    Aggravante per il furto commesso su cosa esposta per la vendita o comunque in luogo atto ad agevolare la sottrazione; la Corte d'appello aveva ritenuto integrata l'aggravante, ma la questione è stata sollevata nel ricorso e assorbita dalla decisione sulla nullità.

  • art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Prevede la nullità della sentenza quando vi sia violazione di norme proceduralmente rilevanti; invocata per sostenere la nullità per mancata osservanza del termine di trasmissione della requisitoria.

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto delle nullità previste dal codice di procedura penale, come richiamo normativo di tipo formalistico alle irregolarità procedurali.

  • art. 23 (d.l. n. 137/2020, conv. con legge n. 176/2020)

    Ha introdotto e disciplinato il "contraddittorio cartolare" in appello durante l'emergenza COVID-19, stabilendo modalità e termini per le conclusioni scritte del Procuratore generale e delle parti private, nonché il diritto a chiedere la discussione orale.

  • art. 23-bis, comma 2 (d.l. n. 137/2020, conv. con legge n. 176/2020)

    Richiamato nella doglianza sulla mancata trasmissione nei termini della requisitoria scritta, come disposizione collegata alle regole temporali del contraddittorio emergenziale.

  • art. 111, comma 2 Cost.

    Garantisce il contraddittorio di tipo argomentativo come garanzia costituzionale del giusto processo; utilizzato per sottolineare la rilevanza costituzionale del rispetto dei termini del contraddittorio cartolare.

  • art. 182 cod. proc. pen.

    Stabilisce che la parte, se non esercita tempestivamente le facoltà processuali previste, si considera presente all'atto; la Corte ha ricordato l'onere di eccepire tempestivamente la tardiva trasmissione e che la mancata eccezione rende la parte "presente" rispetto agli atti successivamente depositati.

Massime di principio

  • Il "contraddittorio cartolare" introdotto per l'emergenza richiede il rispetto perentorio delle scadenze: la tardiva trasmissione delle conclusioni di una parte può determinare la nullità della decisione se la controparte aveva tempestivamente eccepito la violazione.
  • Se la difesa riceve tardivamente atti decisivi (es. requisitoria scritta), deve sollevare immediatamente l'eccezione (anche tramite PEC) per preservare il vizio e impedire che la tardiva conoscenza si traduca in rinuncia implicita alle deduzioni difensive.
  • L'art. 182 c.p.p. impone l'onere di eccepire tempestivamente; se la parte non reclama entro i termini previsti, gli atti successivi potranno considerarsi efficacemente conosciuti e la parte "presente" all'atto.
  • La violazione del contraddittorio cartolare è ritenuta pregiudizievole in quanto tocca la garanzia costituzionale del contraddittorio (art. 111 Cost.); ove riconosciuta, l'effetto processuale è spesso l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio.
  • Questioni relative alla qualificazione dell'aggravante (es. art. 625, comma 1, n. 7) possono essere affrontate nuovamente dopo il rinvio: la Corte che annulla per vizi del contraddittorio assorbe spesso i motivi di merito, che restano sindacabili nel nuovo giudizio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.