Cassazione Civile, Sentenza n. 2614/2020 del 05/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione doganale)
La controversia
La società, attiva nella progettazione e realizzazione di componenti per apparecchi di illuminazione, aveva ottenuto l’autorizzazione a inviare merci in Albania, presso una società locale, per lavorazioni in regime di perfezionamento passivo. A seguito di controlli a posteriori relativi a due bollette di reimportazione, una del 2007 e una del 2008, l’Agenzia delle Dogane contestò la mancata presentazione del certificato Eur 1 in occasione dell’esportazione temporanea e rilevò, dalle fatture della società albanese, che le operazioni svolte consistevano in mero assemblaggio, insufficiente a conferire ai prodotti l’origine preferenziale albanese. Furono quindi emessi due avvisi di rettifica per recuperare i dazi all’importazione. La CTP di Bergamo respinse separatamente le impugnazioni e la CTR della Lombardia, con sentenza n. 171/64/2013, pronunciata l’11 giugno 2013 e depositata il 12 settembre 2013, rigettò gli appelli riuniti. La società propose ricorso per cassazione con sette motivi: i primi due lamentavano motivazione apparente della sentenza regionale e omessa pronuncia sulla motivazione della decisione di primo grado; il terzo e il quarto denunciavano violazione della disciplina europea e degli accordi CE-Albania in tema di verifica dell’origine e di certificazione, contestando che l’Eur 1 dovesse accompagnare l’esportazione temporanea; il quinto deduceva omesso esame della violazione delle regole di cooperazione amministrativa, per il disconoscimento dei certificati Eur 1; il sesto lamentava l’omesso esame di elementi documentali e circostanze relativi alle lavorazioni, sostenendo che non si trattasse di mero assemblaggio; il settimo denunciava omessa pronuncia sulla richiesta di non contabilizzazione a posteriori dei dazi ai sensi dell’art. 220, par. 2, lett. b), CDC, per asserito errore dell’autorità non ragionevolmente rilevabile dalla contribuente, che affermava di aver agito in buona fede.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. I motivi primo e secondo sono infondati: la CTR aveva svolto una motivazione ampia e articolata, fondata su più ragioni autonome, e aveva così anche esaminato la censura relativa alla motivazione della sentenza di primo grado. I motivi terzo, quarto e quinto sono stati dichiarati inammissibili: non coglievano la ratio decidendi, che non verteva sull’autenticità del certificato Eur 1 albanese né sul procedimento di cooperazione amministrativa, ma sull’incertezza circa l’identità delle merci esportate e poi reimportate, non essendo state identificate preventivamente con il certificato o con altro mezzo. Il quinto motivo, inoltre, denunciava come omesso esame un’attività di accertamento e non un fatto storico decisivo. Il sesto motivo è stato ritenuto infondato e in parte inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza: il ricorso non riproduceva il contenuto dei documenti invocati e mirava a sostituire la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; la CTR aveva motivatamente accertato, sulla base delle fatture della società albanese, che le operazioni concrete erano mero assemblaggio, e l’autorizzazione preventiva al perfezionamento passivo non provava quali lavorazioni fossero state effettivamente eseguite. La Corte ha ribadito che gravava sulla contribuente la prova che il prodotto reimportato fosse risultato dalla lavorazione delle merci temporaneamente esportate. Il settimo motivo è stato dichiarato inammissibile perché incompatibile con l’accertamento di fatto posto a base della decisione: l’addebito derivava dal mero assemblaggio e dai rapporti tra le società documentati dalle fatture, non da un errore attivo dell’Amministrazione. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.900, oltre alle spese prenotate a debito; è stato inoltre dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 145 Reg. (CEE) n. 2913/1992 (Codice doganale comunitario)
il “perfezionamento passivo” che, ex art. 145 del CDC (Codice doganale Comunitario, ratione temporis applicabile) consente l’esportazione temporanea fuori dal territorio doganale comunitario (ora Eurounitario) di merci comunitarie per sottoporle a processi di lavorazione per essere poi reimportate in Italia ed immesse in libera pratica in esenzione totale o parziale dai dazi all’importazione, in forza delle disposizioni vigenti.
La procedura consente l’esportazione temporanea di merci comunitarie per la loro lavorazione e la successiva reimportazione con esenzione totale o parziale dai dazi, nei limiti previsti dalla disciplina applicabile. La decisione non ritiene che l’autorizzazione preventiva dimostri da sola quali lavorazioni siano state effettivamente svolte.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
La proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 c.p.c., n. 4, con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio.
È inammissibile la censura di cassazione che non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché equivale alla mancata enunciazione di un motivo.
art. 366 c.p.c.
L’inammissibilità si argomenta dal difetto di specificità ex art. 366 c.p.c. (in termini di autosufficienza), essendo argomentato il preteso difetto di motivazione in forza dell’asserita mancata considerazione di documenti (accordi contrattuali tra le due società e “autorizzazioni rilasciate dagli Uffici”), il cui contenuto non è riprodotto, neanche indirettamente, nel ricorso al fine di rendere apprezzabile la relativa doglianza.
La censura che si fonda sulla mancata valutazione di documenti è inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza se il ricorso non ne riproduce, neppure indirettamente, il contenuto rilevante.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La doglianza di cui al quinto motivo anche perchè facente riferimento ad attività di accertamento e non ad un fatto storico e, quindi, non in linea con l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella sua formulazione, ratione temporis applicabile, dopo la sostituzione ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b) (conv., con modif., dalla L. 7 agosto 2012, n. 134).
Il vizio di omesso esame previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non una contestazione riferita genericamente all’attività di accertamento.
art. 2697 c.c.
La CTR ha difatti sufficientemente motivato in merito al proprio convincimento circa l’attività di mero assemblaggio effettuata in Albania, tale dunque da non integrare attività di trasformazione o lavorazione sufficiente per il riconoscimento dell’origine preferenziale “Albania” (gravando peraltro in capo al contribuente l’onere probatorio circa la risultanza del prodotto dalla lavorazione delle merci in esportazione temporanea, ex plurimis: Cass. sez. 5, 20/06/2019, n. 16570, Rv. 654595-01, che fa esplicito riferimento anche a Corte giust., 3 ottobre 2003, causa C-411/01, GEFCO SA; e Cass. sez. 5, 08/10/2019, n. 25057, Rv. 655405-01).
Spetta al contribuente provare che il prodotto reimportato sia risultato dalla lavorazione delle merci temporaneamente esportate; la mera autorizzazione alla procedura non sostituisce la prova delle operazioni concretamente eseguite.
art. 220, par. 2, lett. b), Reg. (CEE) n. 2913/1992 (Codice doganale comunitario)
Esso difatti non considera la ratio stessa sottesa alla decisione di merito, incompatibile con un errore (attivo) dell’Amministrazione in quanto fondante nell’accertamento dell’attività di mero “assemblaggio” svolta in Albania e, quindi, nei rapporti tra le due società, come ritenuti provati anche in ragione delle fatture emesse.
La censura volta a escludere la contabilizzazione a posteriori dei dazi per errore dell’autorità non è compatibile con un accertamento fondato sulle lavorazioni effettivamente svolte e documentate nei rapporti tra le società, anziché su un errore attivo dell’Amministrazione.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (aggiunto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), deve darsi atto dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
In caso di rigetto dell’impugnazione, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nel regime di perfezionamento passivo, chi invoca il trattamento doganale agevolato deve provare che i prodotti reimportati derivino dalla lavorazione delle merci temporaneamente esportate; l’autorizzazione preventiva alla procedura non prova, da sola, la natura delle operazioni concretamente svolte.
- La prova della continuità identificativa tra le merci esportate temporaneamente e i prodotti reimportati deve consentire di riconoscere i beni originari nel prodotto ottenuto; se manca un’identificazione preventiva o un altro mezzo idoneo, può risultare incerta l’identità dei beni sottoposti a lavorazione.
- Il mero assemblaggio, quando non integra una lavorazione o trasformazione sufficiente secondo la disciplina applicabile, non attribuisce ai prodotti l’origine preferenziale del Paese in cui è stato eseguito.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non censura la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, anche quando la doglianza si concentra su una diversa questione affrontata nel processo.
- Il motivo fondato sull’omesso esame di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. deve riguardare un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non una generica attività di accertamento o una diversa valutazione delle prove.
- Chi denuncia la mancata valutazione di documenti deve indicarne nel ricorso il contenuto rilevante, almeno indirettamente, così da rendere specifica e verificabile la censura.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 5 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 2709/2020 del 05/02/2020
- Sentenza civile · 5 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 2670/2020 del 05/02/2020
- Sentenza civile · 5 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 2671/2020 del 05/02/2020
- Sentenza civile · 5 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 2675/2020 del 05/02/2020
- Sentenza civile · 5 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 2619/2020 del 05/02/2020
- Sentenza civile · 5 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 2620/2020 del 05/02/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →