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Sentenza

Sentenza del 04/10/2022 n. 28828 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La Sig.ra C.C. aveva richiesto il rimborso del 90% degli importi versati a titolo di IRPEF per gli anni 1990-1992 ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17, in relazione ai contribuenti residenti nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa colpiti dal sisma del dicembre 1990. L'Agenzia aveva opposto silenzio-rifiuto. In sede di cassazione l'Agenzia ha impugnato la sentenza favorevole alla contribuente con tre motivi principali: (i) la norma sarebbe applicabile solo a chi non aveva ancora versato le imposte e non a chi le aveva già pagate; (ii) il rimborso sarebbe spettato solo al sostituto d'imposta che materialmente aveva versato le ritenute e non al lavoratore sostituito; (iii) la richiesta sarebbe stata intempestiva rispetto al termine biennale previsto dal D.Lgs. 546/1992.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha confermato che la L. n. 190/2014 (nella versione poi modificata dai successivi interventi legislative) riconosce il diritto al rimborso anche a coloro che avevano già versato le imposte, consentendo il rimborso del 90% di quanto indebitamente versato. Ha affermato inoltre che il diritto spetta al soggetto passivo sostanziale dell'imposta (il percipiente/sostituito), e non è precluso perché il versamento è stato effettuato tramite ritenute operate dal sostituto. Infine la Corte ha ritenuto la domanda presentata il 29 gennaio 2008 tempestiva in base alla specifica disciplina di legge che ha fissato il termine biennale decorrente dall'entrata in vigore della L. 28 febbraio 2008, n. 31. L'Agenzia è stata condannata alle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17

    Disposizione di sanatoria che consente la definizione delle posizioni relative agli anni 1990-1992 per i soggetti colpiti dal sisma; la Corte l'ha interpretata come idonea a prevedere, oltre alla definizione per chi non ha pagato (pagamento del 10%), anche il rimborso per chi ha già versato le imposte (rimborsabilità del 90%).

  • L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 665

    Norma speciale che riconosce espressamente il rimborso per i soggetti che hanno versato imposte oltre il limite previsto dalla L. n. 289/2002; la Corte l'ha ritenuta normativa ius superveniens che legittima il rimborso del 90% e prevale sulle interpretazioni amministrative restrittive.

  • D.L. 20 giugno 2017, n. 91, art. 16-octies (conv. L. 3 agosto 2017, n. 123)

    Modifiche e chiarimenti normativi richiamati in relazione alla disciplina dei rimborsi e alla compatibilità con limiti di spesa; utili per interpretare l'ambito applicativo della L. n. 190/2014.

  • D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, art. 29, comma 1 (conv. L. 28 febbraio 2020, n. 8)

    Ulteriori interventi legislativi richiamati nella ricostruzione normativa circa l'effettiva operatività del rimborso.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2

    Norma generale sul termine biennale per le istanze di rimborso; la Corte ha ritenuto che non si applica nel caso specifico perché il termine per il rimborso del 90% è disciplinato da norma speciale (L. n. 190/2014) con decorrenza specifica dall'entrata in vigore della L. 28 febbraio 2008, n. 31.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38

    Richiamata in tema di legittimazione al rimborso: sia il soggetto che ha effettuato il versamento (sostituto) sia il percipiente (sostituito) possono richiedere il rimborso; la Corte conferma la legittimazione del sostituito a chiedere il rimborso delle ritenute.

Massime di principio

  • La disciplina speciale (lex specialis) che disciplina rimborsi per eventi calamitosi prevale sulla normativa generale sui termini di rimborso: occorre verificare la norma speciale e la data da cui decorre il termine.
  • Il diritto al rimborso fiscale spetta al soggetto passivo sostanziale dell'imposta (il percettore/’sostituito’), anche quando il pagamento è stato effettuato tramite ritenute operate dal sostituto; non è necessario che il richiedente sia l'operatore che materialmente ha versato le somme.
  • Le modifiche legislative successive possono avere efficacia retroattiva in senso favorevole (ius superveniens) e consentire rimborsi di somme precedentemente versate; è necessario leggere il testo modificato nella sua versione vigente.
  • Le eventuali limitazioni di spesa o problematiche di compatibilità con il diritto dell'Unione Europea possono influire sulle modalità di erogazione o sull'esecuzione, ma non necessariamente sul diritto sostanziale del contribuente ad ottenere il riconoscimento giudiziale del rimborso.
  • Le circolari amministrative non vincolano il giudice quando la norma legislativa è chiara e attribuisce il diritto al rimborso; occorre sempre verificare la prevalenza della norma primaria rispetto alle interpretazioni amministrative.
  • In presenza di misure di sanatoria a favore di vittime di calamità, la giurisprudenza tende a interpretare la norma in senso indennizzatorio, favorendo il ristoro dei soggetti coinvolti.

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