Ordinanza n. 2071/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Del provvedimento del 19 dicembre 2025, con il quale la ricorrente è stata esclusa dalla procedura concorsuale, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 1069 professionisti medici di prima fascia funzionale nel ruoli del personale dell’INPS per asserito mancato possesso del requisito di ammissione previsto dall’art. 2 comma 1 lettera h. del bando di concorso, nonché del decreto di approvazione della graduatoria di merito finale per l’assunzione a tempo indeterminato di complessivi 1069 professionisti medici di prima fascia funzionale nei ruoli del personale dell’INPS, e di ogni altro presupposto connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR, nella fase cautelare e impregiudicata ogni questione anche in rito, ha ritenuto che, a un sommario esame, non emergesse il fumus boni iuris lamentato. Il Collegio ha condiviso le osservazioni puntualmente fornite dall'INPS resistente e, conseguentemente, ha respinto la domanda di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati. Le spese sono state rinviate alla decisione definitiva.
Atto impugnato: esclusione dalla procedura concorsuale per l'assunzione di 1069 professionisti medici di prima fascia funzionale presso l'INPS, nonché decreto di approvazione della graduatoria finale
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del 19 dicembre 2025 con cui è stata esclusa dal concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di 1069 professionisti medici di prima fascia funzionale nei ruoli dell'INPS. L'esclusione è stata motivata dall'Amministrazione con il mancato possesso del requisito di ammissione previsto dall'art. 2, comma 1, lettera h), del bando. Sono stati inoltre impugnati il decreto di approvazione della graduatoria finale e gli atti presupposti, connessi e conseguenti. Il testo dell'ordinanza non specifica ulteriori motivi di illegittimità dedotti dalla ricorrente.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; il giudice ha escluso, allo stato del sommario esame, la sussistenza del fumus boni iuris.
art. 2, comma 1, lettera h), del bando di concorso
La disposizione della lex specialis prevedeva il requisito di ammissione il cui asserito mancato possesso ha determinato l'esclusione della candidata.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può respingere la domanda di sospensione quando, sulla base di un sommario esame degli atti e delle osservazioni dell'amministrazione, non ravvisi il fumus boni iuris, lasciando impregiudicate le questioni di rito e di merito da esaminare nella fase definitiva.
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