Sentenza n. 12405/2026 - Roma, Sezione 5Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura speciale di reclutamento per vigili del fuoco a seguito del giudizio di non idoneità nella prova di nuoto con ostacoli
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità relativo al terzo modulo della prova di capacità operativa, consistente nel nuoto con ostacoli, nonché il conseguente provvedimento di esclusione e gli atti connessi. Il superamento del tempo massimo era pacifico, ma il ricorrente ha sostenuto che il risultato fosse stato determinato da circostanze esterne non imputabili alla propria volontà: un infortunio durante l’esecuzione, la presenza di personale estraneo nella piscina e malfunzionamenti del sistema di rilevazione dei tempi. Ha dedotto violazione delle regole del bando, eccesso di potere, carenza di istruttoria e difetto di motivazione, lamentando che la Commissione avesse recepito automaticamente il dato temporale senza verificare le anomalie e senza disporre la rivalutazione o la ripetizione della prova. Il Ministero ha eccepito che il mancato rispetto del tempo massimo comportava necessariamente l’inidoneità, secondo la lex specialis, e che le circostanze allegate erano prive di prova; ha inoltre rilevato che il candidato aveva sottoscritto la scheda di valutazione senza formulare riserve o contestazioni.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Il superamento del limite temporale era un dato oggettivo, non contestato in sé. Le circostanze dedotte dal ricorrente non risultavano documentate ed erano incompatibili con il verbale della Commissione e con la scheda di valutazione, sottoscritta senza riserve. Il verbale della Commissione, quale atto pubblico, faceva fede fino a querela di falso ai sensi dell’art. 2700 c.c.; non essendo stata proposta querela di falso, le allegazioni del ricorrente non potevano sovvertirne il contenuto. L’assenza di contestazioni immediate durante o al termine della prova rendeva inoltre non credibile la ricostruzione prospettata solo in giudizio. La motivazione dell’esclusione è stata ritenuta adeguata, poiché fondata sul dato temporale attestato nel verbale e sull’applicazione necessitata della lex specialis, che prevedeva l’inidoneità per il mancato superamento anche di un solo modulo. Non sussisteva un obbligo dell’Amministrazione di verificare d’ufficio circostanze anomale non rappresentate tempestivamente né documentate. È stato escluso anche il contrasto con proporzionalità e ragionevolezza: la prova mirava ad accertare capacità fisiche e operative in condizioni di stress, mentre ammettere ripetizioni fondate su allegazioni soggettive non verbalizzate avrebbe compromesso parità di trattamento e imparzialità. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 8 D.M. n. 238 del 14 novembre 2018
la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, anche in conseguenza di infortunio occorso durante l’esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso; qualora si verifichi tale condizione, pertanto, il candidato non è ritenuto idoneo
La disposizione costituisce lex specialis vincolante e impone l’inidoneità automatica quando il candidato non supera anche un solo modulo della prova.
art. 2700 codice civile
Il verbale della Commissione fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati dai pubblici ufficiali che lo hanno formato nell’esercizio delle loro funzioni.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in epigrafe quale disposizione processuale applicata per la trattazione della controversia.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali, quando la lex specialis prevede l’inidoneità automatica per il mancato superamento anche di una sola prova o di un suo modulo, l’Amministrazione è tenuta ad applicare tale conseguenza al verificarsi oggettivo della condizione prevista, senza necessità di una motivazione ulteriore rispetto all’indicazione del risultato e della regola applicata.
- Il candidato che intenda contestare anomalie verificatesi durante una prova concorsuale deve rappresentarle tempestivamente alla Commissione, chiedendone la verbalizzazione e, ove possibile, fornendo adeguata documentazione; allegazioni formulate soltanto in giudizio e non supportate da elementi obiettivi non sono idonee a superare il verbale della Commissione.
- Il verbale redatto dalla Commissione concorsuale, in quanto atto pubblico, fa fede fino a querela di falso sui fatti attestati dai pubblici ufficiali; in assenza di querela di falso, dichiarazioni unilaterali incompatibili con il suo contenuto non possono sovvertirne l’efficacia probatoria privilegiata.
- Il principio di proporzionalità non impone di consentire la ripetizione di una prova concorsuale sulla base di eventi impeditivi allegati dal candidato ma non tempestivamente segnalati e documentati, quando la ripetizione comprometterebbe la parità di trattamento e l’imparzialità della procedura.
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