Cassazione Civile, Ordinanza n. 12447/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2016, recuperando a tassazione euro 31.726,40 e contestando l'indeducibilità di spese di pubblicità per euro 20.000, oltre IVA, sostenute dalla società contribuente verso un'associazione sportiva dilettantistica in forza di un contratto del 1 settembre 2016. La contribuente aveva dedotto la nullità dell'atto per violazione dell'art. 90, comma 8, L. 289/2002, sostenendo che la norma speciale qualificasse quelle spese come pubblicità e ne imponesse la deducibilità. L'Ufficio, invece, aveva sostenuto che non era in discussione la natura pubblicitaria della spesa ma la sua inerenza all'attività d'impresa e la congruità del costo, anche alla luce dell'antieconomicità dell'operazione e del mancato pagamento delle fatture. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello la decisione era stata riformata con affermazione della necessità di provare l'inerenza e richiamo all'antieconomicità come indice della sua mancanza. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 90, comma 8, L. 289/2002, assumendo che la presunzione legale assoluta ivi prevista copre sia l'inerenza sia la congruità della spesa e che, una volta integrati i requisiti della norma speciale, non può essere richiesto ulteriore accertamento di inerenza né può l'Amministrazione sindacare le scelte imprenditoriali sulla base di valutazioni prognostiche di antieconomicità.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che l'art. 90, comma 8, L. 289/2002, disciplina speciale rispetto all'art. 109 TUIR, introduce una presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria delle sponsorizzazioni verso società sportive dilettantistiche, con conseguente integrale deducibilità del costo entro il limite normativo, purché ricorrano i requisiti previsti dalla disposizione. Ne deriva che non può gravare sul contribuente un ulteriore onere di provare l'inerenza del costo, né l'Ufficio può negare la deducibilità sulla base di un giudizio di antieconomicità o di una valutazione prognostica sull'utilità commerciale concreta dell'operazione. La sentenza d'appello è stata quindi cassata senza rinvio sul punto, e la Corte, decidendo nel merito, ha accolto l'originario ricorso del contribuente e annullato l'avviso di accertamento. Le spese di merito sono state compensate; quelle di legittimità poste a carico dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
art. 90, comma 8, L. 289/2002
"Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche ... costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità ... ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi"
Introduce una presunzione legale assoluta sulla natura pubblicitaria delle sponsorizzazioni rese a favore di soggetti sportivi dilettantistici, con conseguente deducibilità integrale del costo entro il limite normativo, senza necessità di ulteriore prova dell'inerenza o congruità quando i requisiti di legge sono integrati.
art. 109 d.P.R. 917/1986
La disposizione generale sulla deducibilità dei componenti negativi è derogata dalla disciplina speciale dell'art. 90, comma 8, L. 289/2002, che prevale nei casi di sponsorizzazione ivi contemplati.
art. 74, comma 2, d.P.R. 917/1986
È richiamato dalla norma speciale come base della qualificazione delle spese di pubblicità, ai fini della loro deduzione secondo il regime agevolativo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge dedotto dalla contribuente.
art. 384 c.p.c.
Consente alla Corte, una volta cassata la sentenza impugnata e non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito accogliendo l'originario ricorso e annullando l'atto impositivo.
Massime di principio
- Le spese di sponsorizzazione in favore di società o associazioni sportive dilettantistiche, se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 90, comma 8, L. 289/2002, sono assistite da presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria e non richiedono ulteriori verifiche di inerenza o congruità ai fini della deducibilità.
- La disciplina speciale sulle sponsorizzazioni sportive dilettantistiche prevale sulla regola generale di deducibilità dei costi di impresa: l'Amministrazione finanziaria non può disconoscere la spesa con un giudizio di antieconomicità o con valutazioni prognostiche sull'utilità commerciale concreta dell'operazione.
- Quando la Corte di cassazione ritenga corretta la qualificazione giuridica della spesa e non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidere nel merito annullando l'avviso di accertamento impugnato.
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