Cassazione Penale, Sentenza n. 11780/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 02/10/2024 con la quale il giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta di riconoscimento dell'istituto della continuazione tra due provvedimenti penali: la sentenza n. 41/2021 (reati in materia di stupefacenti, periodo 2014-2017) e la sentenza n. 66/2022 (reati in materia di stupefacenti, febbraio-settembre 2016). La difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., sostenendo che i fatti sono da ritenersi commessi nella stessa provincia (Grosseto), con modalità analoghe e in un arco temporale sovrapponibile (la prima sentenza coprirebbe un periodo che include quello della seconda), sicché sussisterebbe il vincolo di continuazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Grosseto per nuovo esame. La Corte ha rilevato che il giudice dell'esecuzione non si è conformato ai principi di legittimità secondo cui, nel riconoscimento della continuazione, il giudice dell'esecuzione non può ignorare il riconoscimento operato dal giudice della cognizione salvo che ricorrano specifiche e significative circostanze che dimostrino l'estraneità dei fatti al medesimo disegno criminoso. La motivazione del diniego fondata su differenze di luogo e tempo è stata giudicata carente e manifestamente illogica poiché il giudice non ha esaminato compiutamente gli elementi che avevano portato al riconoscimento della continuazione nella cognizione (tra cui la sovrapposizione temporale e l'omogeneità delle condotte) e non ha valutato gli indizi presuntivi rilevanti. Per tali ragioni l'ordinanza è stata annullata con rinvio affinché il Tribunale proceda a nuovo esame secondo i principi indicati.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Disciplina il reato continuato e la possibilità di conteggiare come unico disegno criminoso più condotte analoghe commesse in un arco temporale unitario; la sua applicazione è centrale per riconoscere il vincolo di continuazione tra più fatti.
art. 671 cod. proc. pen.
Regola la procedura dinanzi al giudice dell'esecuzione in tema di riconoscimento della continuazione; consente al soggetto interessato di richiedere il riconoscimento della continuazione già accertata o da accertare e impone al giudice dell'esecuzione di motivare adeguatamente l'eventuale diniego.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma del testo unico sugli stupefacenti che individua specifiche fattispecie di reato in materia di sostanze stupefacenti; i fatti contestati nelle sentenze oggetto del procedimento erano ricondotti a questa disposizione, rilevante per valutare l'omogeneità del bene giuridico leso.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione non può ignorare il riconoscimento della continuazione effettuato dal giudice della cognizione; può escluderlo solo se emergono specifiche e significative circostanze che dimostrino la non riconducibilità dei fatti al medesimo disegno criminoso.
- Per valutare la continuazione rilevano l'omogeneità delle condotte, la analogia delle modalità di commissione, la sovrapposizione o prossimità temporale e la contiguità territoriale; differenze meramente formali di luogo o periodo non escludono automaticamente la continuazione.
- La motivazione del diniego deve essere concreta e puntuale: il semplice richiamo a luoghi diversi o a periodi cronologici non coincidenti è insufficiente se non corredato da elementi che escludano il comune disegno criminoso.
- Se il giudice dell'esecuzione non esamina le ragioni che hanno portato al riconoscimento della continuazione in sede di cognizione, la sua ordinanza rischia di essere annullata con rinvio per nuovo esame.
- In fase difensiva è utile documentare la sovrapposizione temporale, la somiglianza delle modalità di commissione e ogni elemento indiziario presuntivo (es. contiguità territoriale, caratteristiche dell'attività illecita, titolo di vita) per rendere più solida la richiesta di riconoscimento della continuazione.
- La valutazione complessiva della continuazione resta un giudizio di fatto che richiede adeguata motivazione; la Corte di legittimità controlla la logicità e la completezza della motivazione del giudice dell'esecuzione.
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