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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11780/2025 del 25/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 02/10/2024 con la quale il giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta di riconoscimento dell'istituto della continuazione tra due provvedimenti penali: la sentenza n. 41/2021 (reati in materia di stupefacenti, periodo 2014-2017) e la sentenza n. 66/2022 (reati in materia di stupefacenti, febbraio-settembre 2016). La difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., sostenendo che i fatti sono da ritenersi commessi nella stessa provincia (Grosseto), con modalità analoghe e in un arco temporale sovrapponibile (la prima sentenza coprirebbe un periodo che include quello della seconda), sicché sussisterebbe il vincolo di continuazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Grosseto per nuovo esame. La Corte ha rilevato che il giudice dell'esecuzione non si è conformato ai principi di legittimità secondo cui, nel riconoscimento della continuazione, il giudice dell'esecuzione non può ignorare il riconoscimento operato dal giudice della cognizione salvo che ricorrano specifiche e significative circostanze che dimostrino l'estraneità dei fatti al medesimo disegno criminoso. La motivazione del diniego fondata su differenze di luogo e tempo è stata giudicata carente e manifestamente illogica poiché il giudice non ha esaminato compiutamente gli elementi che avevano portato al riconoscimento della continuazione nella cognizione (tra cui la sovrapposizione temporale e l'omogeneità delle condotte) e non ha valutato gli indizi presuntivi rilevanti. Per tali ragioni l'ordinanza è stata annullata con rinvio affinché il Tribunale proceda a nuovo esame secondo i principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Disciplina il reato continuato e la possibilità di conteggiare come unico disegno criminoso più condotte analoghe commesse in un arco temporale unitario; la sua applicazione è centrale per riconoscere il vincolo di continuazione tra più fatti.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Regola la procedura dinanzi al giudice dell'esecuzione in tema di riconoscimento della continuazione; consente al soggetto interessato di richiedere il riconoscimento della continuazione già accertata o da accertare e impone al giudice dell'esecuzione di motivare adeguatamente l'eventuale diniego.

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma del testo unico sugli stupefacenti che individua specifiche fattispecie di reato in materia di sostanze stupefacenti; i fatti contestati nelle sentenze oggetto del procedimento erano ricondotti a questa disposizione, rilevante per valutare l'omogeneità del bene giuridico leso.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione non può ignorare il riconoscimento della continuazione effettuato dal giudice della cognizione; può escluderlo solo se emergono specifiche e significative circostanze che dimostrino la non riconducibilità dei fatti al medesimo disegno criminoso.
  • Per valutare la continuazione rilevano l'omogeneità delle condotte, la analogia delle modalità di commissione, la sovrapposizione o prossimità temporale e la contiguità territoriale; differenze meramente formali di luogo o periodo non escludono automaticamente la continuazione.
  • La motivazione del diniego deve essere concreta e puntuale: il semplice richiamo a luoghi diversi o a periodi cronologici non coincidenti è insufficiente se non corredato da elementi che escludano il comune disegno criminoso.
  • Se il giudice dell'esecuzione non esamina le ragioni che hanno portato al riconoscimento della continuazione in sede di cognizione, la sua ordinanza rischia di essere annullata con rinvio per nuovo esame.
  • In fase difensiva è utile documentare la sovrapposizione temporale, la somiglianza delle modalità di commissione e ogni elemento indiziario presuntivo (es. contiguità territoriale, caratteristiche dell'attività illecita, titolo di vita) per rendere più solida la richiesta di riconoscimento della continuazione.
  • La valutazione complessiva della continuazione resta un giudizio di fatto che richiede adeguata motivazione; la Corte di legittimità controlla la logicità e la completezza della motivazione del giudice dell'esecuzione.

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