Cassazione Penale, Sentenza n. 8145/2024 del 26/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di Pordenone che aveva rigettato la loro richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero. Il sequestro era collegato all'ipotesi che, in concorso tra loro e nell'ambito delle società Canopea s.r.l. e PV service s.r.l., avessero prodotto e commercializzato online prodotti a base di cannabidiolo (CBD) qualificabili come "medicinali" o "sostanze attive" ai sensi dell'art. 147 del d.lgs. n. 219/2006, in assenza delle prescritte autorizzazioni. I ricorrenti contestavano la qualificazione giuridica del CBD come medicinale o sostanza attiva, deducendo la prevalenza della disciplina del d.P.R. n. 309/1990, la non vincolatività dei pareri AIFA e ISS, l'assenza dell'elemento psicologico del reato (atti posti in buona fede) e vizi del provvedimento cautelare (mancanza di fumus, nesso di pertinenzialità e motivazione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati. Ha affermato che, alla data dei fatti e alla luce della normativa e della giurisprudenza vigente, il CBD non risultava dimostrato come rientrante nella nozione di "medicinale" o di "sostanza attiva" ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 219/2006. I pareri AIFA e ISS sono stati considerati atti non vincolanti e insufficienti a integrare il precetto penale; la disciplina del d.P.R. n. 309/1990 e la tabella dei medicinali hanno rilevanza ai fini della qualificazione normativa, secondo il principio di tassatività delle norme incriminatrici. Si è inoltre richiamata la giurisprudenza di Sez. 6 n. 10645/2022 e la pronuncia della Corte di Giustizia citata in tema di libera commercializzazione intra-UE del CBD. Per questi motivi l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro sono stati annullati senza rinvio e i beni sottoposti a sequestro restituiti agli aventi diritto.
Norme richiamate
d.lgs. n. 219 del 2006
art. 147; art. 1, comma 1, lettera a) e b-bis
Definizioni di medicinale e sostanza attiva devono essere dimostrate: la Corte ha ritenuto che il CBD non risultava provato come sostanza avente le proprietà farmacologiche richieste; le definizioni sono ampie ma richiedono riscontro scientifico e normativo effettivo
d.P.R. n. 309 del 1990
tabelle dei medicinali (sezione B) e artt. 13-14
La tabellazione dei medicinali derivanti dalla cannabis ha rilievo interpretativo e, per il principio di tassatività delle norme incriminatrici, l'esclusione del CBD dalla tabella precludeva la sua ricaduta automatica nelle fattispecie penalmente rilevanti previste per medicinali a base di sostanze stupefacenti
decreto del Ministero della Salute 1 ottobre 2020
atto di inserimento delle composizioni orali di CBD nella tabella dei medicinali (poi sospeso)
L'inserimento amministrativo originario era stato sospeso, elemento che ha rafforzato la tesi dell'assenza di qualificazione del CBD come medicinale prima di interventi amministrativi successivi
decreto del Ministero della Salute 7 agosto 2023
nuovo inserimento del CBD tra i farmaci (poi sospeso dal TAR Lazio)
Anche il successivo tentativo di ricomprendere il CBD tra i farmaci è stato oggetto di sospensione giurisdizionale, confermando incertezza amministrativa che non può retroagire per qualificare fatti antecedenti
Sentenza Cass., Sez. 6, n. 10645 del 03/02/2022
Giurisprudenza richiamata che esclude la ricomprensione automatica del CBD tra i medicinali/stupefacenti se non inserito nella tabella del d.P.R. 309/1990
Ordinanza TAR Lazio 26/10/2023
sospensione dell'efficacia del decreto ministeriale 7/8/2023
Ha sospeso l'efficacia del decreto che reinseriva il CBD tra i farmaci per carenze motivazionali, contribuendo a dimostrare l'assenza di una qualificazione amministrativa stabile
Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza n. 141/2020 citata)
menzionata nella motivazione
Principio secondo cui la commercializzazione del CBD legalmente prodotto in altro Stato membro può essere ostacolata solo per concreti e proporzionati motivi di tutela della salute pubblica; utile a delineare limiti alla regolamentazione nazionale
Codice penale
Il Tribunale aveva ipotizzato anche il reato di messa in vendita di prodotti idonei a indurre in inganno sull'origine/qualità (art. 517 c.p.), ma la Cassazione ha ritenuto irrilevante la qualificazione di medicinale e quindi annullato il sequestro complessivo
Massime di principio
- Per configurare il reato di cui all'art. 147 d.lgs. 219/2006 è necessario che la sostanza sia effettivamente e normativamente qualificabile come "medicinale" o "sostanza attiva": non bastano pareri amministrativi non vincolanti senza un quadro normativo certo
- Il principio di tassatività delle norme incriminatrici impone attenzione agli elenchi tabellari (d.P.R. 309/1990): l'assenza di una sostanza nella tabella può precluderne la qualificazione penale come medicinale/stupefacente
- Pareri tecnici o amministrativi (AIFA, ISS) possono orientare le valutazioni ma, se non supportati da un atto normativo vincolante, difficilmente bastano a integrare la fattispecie penale
- In presenza di incertezza normativa o amministrativa (inclusioni/sospensioni di decreti), la qualificazione penalistica di prodotti innovativi come il CBD richiede prudenza: decisioni amministrative non definitive non possono retroagire per criminalizzare condotte anteriori
- Per l'adozione e la conferma di misure cautelari come il sequestro è necessario dimostrare il fumus del reato e il nesso di pertinenzialità dei beni: l'incertezza sulla qualificazione giuridica della sostanza indebolisce tali presupposti
- In situazioni simili, è consigliabile documentare la buona fede (assenza dell'elemento psicologico), la conformità alle normative commerciali/di prodotto e vigilare su provvedimenti amministrativi e giurisprudenziali intervenuti nel periodo rilevante
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