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Sentenza

Sentenza n. 851/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l’annullamento, previe misure cautelari - della determinazione n. 1711 del 2 settembre 2025 della Direttrice del Servizio supporti direzionali e trasferimenti, nella parte in cui approva la graduatoria definitiva relativa al “CARTELLONE delle manifestazioni del turismo ESPERIENZIALE” e con cui conferma l’esclusione della ricorrente e rigetta la sua istanza di riesame; - della determinazione n. 1868 del 23 settembre 2025 della Regione autonoma della Sardegna, con cui viene confermata l’esclusione della ricorrente, e i rispettivi allegati; - della determinazione n. 1596 del 6 agosto 2025, prot. n. 34028, della Direttrice del Servizio supporti direzionali e trasferimenti nella parte in cui approva la graduatoria provvisoria e dispone l’esclusione della ricorrente; - del verbale della Commissione di valutazione, non conosciuto, nella parte in cui ha proposto l’esclusione della ricorrente; - del bando pubblico approvato con determinazione n. 957 del 15 maggio 2025 e dei relativi allegati, ove interpretati nel senso fatto proprio dall’amministrazione resistente; - della delibera della giunta regionale n. 51/29 del 18 dicembre 2024 e i relativi allegati, ove interpretati nel senso fatto proprio dall’amministrazione resistente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; e per l’accertamento del diritto della ricorrente all’ammissione al contributo richiesto.

Giustizia amministrativa202501002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura per la concessione di contributi regionali e conferma dell’esclusione nella graduatoria definitiva

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’associazione aveva presentato domanda per ottenere un contributo regionale relativo a una manifestazione di turismo esperienziale, allegando atto costitutivo e statuto. La domanda era stata provvisoriamente esclusa perché non risultava allegato un documento comprovante la registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto presso l’Agenzia delle Entrate. L’associazione contestava l’esclusione deducendo: violazione della lex specialis, dei principi di tassatività delle cause di esclusione, trasparenza, legittimo affidamento e favor partecipationis, nonché travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, sostenendo che il bando non avrebbe previsto in modo chiaro e autonomo l’onere di allegare la prova della registrazione a pena di esclusione; violazione dei principi di leale collaborazione e del giusto procedimento per avere l’amministrazione attivato un soccorso istruttorio asseritamente apparente e fuorviante; disparità di trattamento, contraddittorietà e manifesta illogicità, poiché in casi analoghi l’amministrazione avrebbe consentito la regolarizzazione. La ricorrente sosteneva inoltre che la titolarità di una partita IVA antecedente al bando avrebbe consentito all’amministrazione di verificare d’ufficio il possesso del requisito sostanziale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate congiuntamente le tre censure. La disciplina regionale individuava tra i requisiti degli organismi privati la regolare costituzione mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero scrittura privata non autenticata, con atto costitutivo e statuto registrati presso l’Agenzia delle Entrate. Le disposizioni sull’esclusione stabilivano inoltre che la domanda fosse esclusa quando priva delle dichiarazioni o dei documenti richiesti nel modulo di domanda. Da tale coordinamento il giudice ha ricavato che non era sufficiente allegare documenti genericamente denominati atto costitutivo e statuto, ma occorreva produrre atti idonei a comprovare il requisito soggettivo, mediante la forma dell’atto pubblico oppure la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate. L’associazione aveva invece allegato documenti privi della prova della registrazione e, in sede di riesame, aveva ritrasmesso la medesima documentazione senza emendare la carenza. La titolarità della partita IVA non dimostrava, di per sé, l’avvenuta registrazione degli atti costitutivo e statutario. Non è stata ravvisata alcuna anomalia nel soccorso istruttorio, poiché la ricorrente aveva avuto la possibilità di regolarizzare la domanda ma non aveva prodotto la documentazione necessaria. È stata esclusa anche la disparità di trattamento, essendo stata riconosciuta la medesima possibilità di regolarizzazione agli altri partecipanti e avendo un altro concorrente provvisoriamente escluso effettivamente provveduto alla trasmissione degli atti registrati. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 10 del bando pubblico

    Le domande pervenute sono escluse dalla procedura qualora: ... d) Ricorrano le condizioni previste all’art. 9 punto 9.3 dell’allegato 1 alla delibera.

    La disposizione richiama le cause di esclusione previste dai criteri regionali, comprese quelle relative alla mancanza dei documenti richiesti nella domanda.

  • art. 1.15 dell’Allegato 1 alla D.G.R. n. 51/29 del 18 dicembre 2024

    per Organismi Privati si intendono Organismi privati propriamente detti, Comitati organizzativi, Federazioni sportive, Associazioni sportive dilettantistiche, Società sportive dilettantistiche, etc. regolarmente costituiti con atto pubblico o scrittura privata autenticata o scrittura privata non autenticata, con Atto costitutivo e Statuto registrati presso l’Agenzia delle Entrate

    La registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto costituisce requisito di regolare costituzione dell’organismo privato e, quindi, requisito soggettivo di ammissibilità.

  • art. 4.1 dell’Allegato 1 alla D.G.R. n. 51/29 del 18 dicembre 2024

    Possono accedere ai contributi soltanto gli organismi in possesso dei requisiti generali e di quelli specifici previsti per il singolo cartellone.

  • art. 9.3.3 dell’Allegato 1 alla D.G.R. n. 51/29 del 18 dicembre 2024

    la domanda sia priva delle dichiarazioni, documenti allegati e quanto altro richiesto nel modulo domanda predisposto dal Servizio o qualora non sia compilata o la cui consegna avvenga oltre il termine fissato nel bando o ad altro Servizio dell’Assessorato o Ufficio

    La mancanza nella domanda della documentazione necessaria a comprovare i requisiti richiesti comporta l’esclusione dalla procedura.

  • art. 3 dell’Allegato 2/E alla D.G.R. n. 51/29 del 18 dicembre 2024

    Per il cartellone del turismo esperienziale possono presentare domanda gli organismi in possesso dei requisiti generali, inclusa la costituzione mediante atti registrati presso l’Agenzia delle Entrate.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento, imparzialità e leale collaborazione; il giudice non ha ravvisato la loro violazione.

Massime di principio

  • Quando una disciplina di finanziamento richiede che un organismo privato sia costituito mediante atto costitutivo e statuto registrati, la registrazione integra un requisito soggettivo di ammissibilità e la domanda deve contenere documenti idonei a comprovarla.
  • La clausola che prevede l’esclusione delle domande prive delle dichiarazioni e dei documenti richiesti nel modulo comprende anche la documentazione necessaria a dimostrare i requisiti soggettivi espressamente stabiliti dalla disciplina del contributo.
  • Il soccorso istruttorio consente la regolarizzazione della domanda, ma l’esclusione resta legittima quando il partecipante, dopo essere stato posto in condizione di integrare la documentazione, ritrasmette gli stessi atti privi dell’elemento comprovante il requisito richiesto.
  • La titolarità di una partita IVA non dimostra, di per sé, l’avvenuta registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto dell’associazione e non sostituisce la documentazione richiesta dalla disciplina di finanziamento.
  • Non sussiste disparità di trattamento quando tutti i partecipanti esclusi per una carenza documentale siano stati posti nella medesima condizione di regolarizzare la domanda e l’esclusione definitiva dipenda dalla mancata integrazione da parte dell’interessato.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatoriePartecipazione al procedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiSoccorso istruttorioConcorrenza ed evidenza pubblicaLegittimo affidamentoDifetto di istruttoria

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