Sentenza n. 1117/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento - dell'ordinanza n. 48 del 19/05/2025 emessa dal responsabile del Settore della Polizia Locale e Amministrativa del Comune di Brembate di Sopra avente ad oggetto “Disciplina della circolazione stradale, modifica permanente del senso di marcia in via Tresolzio e in via San Zenone, in vigore dal 26 maggio 2025”; - nonché di ogni altro atto pregresso, connesso e/o conseguente e/o consequenziale, ancorché non conosciuto; - del riscontro del 01/07/2025 alla richiesta di accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/90 e accesso civico generalizzato ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 di cui al prot. 7747.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale che ha istituito il senso unico su un tratto di via Tresolzio e invertito il senso di marcia su un tratto di via San Zenone, oltre al riscontro parziale a un’istanza di accesso agli atti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno dedotto, in primo luogo, l’incompetenza relativa del responsabile del Settore Polizia Locale e Amministrativa, sostenendo che la modifica permanente della viabilità costituisse un atto generale di pianificazione e programmazione spettante alla giunta comunale ai sensi dell’art. 7, comma 9, del Codice della strada. In secondo luogo, hanno denunciato difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità e irragionevolezza, contestando l’assenza di dati, studi o documenti sui flussi di traffico e sostenendo che l’inversione del senso di marcia su via San Zenone avrebbe aumentato pericolosità, rumore, inquinamento e pregiudizio alla qualità della vita e al valore degli immobili. Con il terzo motivo hanno lamentato l’omessa ponderazione degli interessi e la violazione del legittimo affidamento dei residenti nella conservazione della precedente viabilità, nonché la mancata valutazione di soluzioni alternative meno impattanti. Con il quarto motivo hanno dedotto la violazione delle garanzie partecipative, per mancata comunicazione di avvio del procedimento ai ricorrenti e agli altri residenti. È stata inoltre proposta domanda incidentale di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a. per ottenere gli atti istruttori relativi all’ordinanza; dopo il deposito degli atti da parte del Comune, i ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla domanda di accesso, chiedendo soltanto la rifusione delle spese della relativa fase.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha escluso l’incompetenza, rilevando che l’istituzione di un senso unico costituisce una misura puntuale di regolazione della circolazione, riconducibile alla competenza gestionale della dirigenza o, in mancanza di dirigenti, del responsabile del settore, mentre la competenza della giunta riguarda in particolare le zone a traffico limitato e gli atti programmatori generali di forte impatto territoriale. Ha ritenuto infondate le censure di difetto di istruttoria, motivazione e irragionevolezza: l’ordinanza esponeva il collegamento tra la modifica di via San Zenone e il precedente senso unico istituito su via Tresolzio, nonché la finalità di creare una circolazione più efficiente e circolare. Le valutazioni viabilistiche sono state qualificate come espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile solo per vizi macroscopici di illogicità, irragionevolezza, difetto di istruttoria o travisamento, non ravvisati nel caso concreto. L’assenza di studi statistici sui flussi non è stata ritenuta sufficiente, considerata la limitata estensione dell’intervento e la conoscenza diretta dello stato dei luoghi da parte dell’ufficio competente; inoltre, le prospettazioni dei ricorrenti erano rimaste ipotetiche e non supportate da dati empirici, neppure dopo l’attuazione della nuova viabilità. È stata esclusa anche la configurabilità di un affidamento tutelabile alla conservazione della precedente disciplina viabilistica. Il terzo motivo è stato respinto perché né i privati né il giudice possono sostituire la propria valutazione tecnica a quella dell’amministrazione in assenza di macroscopici profili di illegittimità. Il quarto motivo è stato respinto poiché le determinazioni sulla circolazione stradale hanno portata generale e non richiedono la comunicazione di avvio del procedimento. La domanda di accesso era divenuta improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ma le spese, comprese quelle della fase incidentale, sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 7 Codice della strada
La giunta comunale è competente per gli atti programmatori generali e di forte impatto territoriale, in particolare per l’istituzione e la disciplina delle zone a traffico limitato; le ordinarie misure puntuali di regolazione della circolazione, come il senso unico, sono invece rimesse alla competenza gestionale.
art. 50 d.lgs. 267/2000
La disciplina della circolazione stradale oggetto della controversia non rientra nelle deroghe alla competenza gestionale riconducibili ai poteri del sindaco.
art. 54 d.lgs. 267/2000
La disciplina della circolazione stradale oggetto della controversia non rientra nelle deroghe alla competenza gestionale riconducibili ai poteri del sindaco.
art. 107 d.lgs. 267/2000
Il principio di separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa fonda la competenza della dirigenza, o del responsabile del settore in assenza di dirigenti, per le misure puntuali di regolazione della circolazione.
art. 116, comma 2, c.p.a.
La domanda incidentale di accesso agli atti è divenuta priva di interesse dopo il deposito in giudizio della relazione e della documentazione richiesta.
Massime di principio
- L’istituzione puntuale di un senso unico o di altra misura ordinaria di regolazione della circolazione stradale appartiene alla competenza gestionale del dirigente comunale o, in assenza di una figura dirigenziale, del responsabile del settore competente; non richiede una deliberazione della giunta, salvo che l’atto abbia natura programmatoria generale e un forte impatto territoriale, come nel caso della disciplina delle zone a traffico limitato.
- Le valutazioni dell’amministrazione sulla regolamentazione della viabilità urbana costituiscono esercizio di ampia discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di vizi macroscopici di illogicità, irragionevolezza, difetto di istruttoria o travisamento dei fatti.
- Per una misura viabilistica puntuale e circoscritta non è di per sé necessario acquisire studi complessi o dati statistici sui flussi di traffico, quando l’amministrazione abbia motivato la scelta sulla base della conoscenza diretta dello stato dei luoghi e non emergano elementi concreti idonei a dimostrare l’inadeguatezza della soluzione adottata.
- I residenti non vantano un legittimo affidamento o un diritto acquisito alla conservazione della precedente disciplina della circolazione, poiché l’amministrazione conserva un’ampia potestà discrezionale di modifica della viabilità in funzione della sicurezza e dell’efficienza del traffico.
- Le determinazioni comunali sulla disciplina della circolazione stradale, anche quando non abbiano i caratteri propri della pianificazione, hanno portata generale e sono rivolte a una pluralità indeterminata di utenti; pertanto, non è normalmente necessaria la comunicazione di avvio del procedimento ai singoli residenti.
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