Sentenza del 12/11/2020 n. 3466 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Imu - Abitazione principale - Esenzione/esclusione - Riconoscimento del diritto - Criterio di applicazione - Trasferimento della residenza - Necessita.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha confermato che, ai fini dell'esenzione IMU per abitazione principale, occorre la residenza anagrafica nel Comune dove insiste l'immobile. Ha quindi negato l'esenzione al contribuente che non aveva trasferito la residenza nel Comune dell'immobile, statuendo che la definizione di "abitazione principale" (come modificata dal d.l. 16/2012) richiede sia la dimora abituale sia l'iscrizione anagrafica nel medesimo Comune.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente chiedeva l'applicazione dell'esenzione IMU per abitazione principale. La controversia verteva sull'interpretazione della nozione di "abitazione principale" ai fini IMU: se è sufficiente la dimora abituale nell'immobile oppure occorre anche la residenza anagrafica nel Comune in cui si trova l'immobile.
Norme richiamate
d.l. 201/2011, art. 13 co. 2 (modificato dal d.l. 16/2012)
"l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente"
La norma è stata interpretata nel senso che l'agevolazione IMU per abitazione principale richiede necessariamente la residenza anagrafica nel Comune in cui è ubicato l'immobile; non è quindi sufficiente la sola dimora abituale senza l'iscrizione anagrafica nel medesimo Comune.
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione IMU come abitazione principale è necessario avere la residenza anagrafica nel Comune in cui si trova l'immobile; la mera dimora abituale non è sufficiente.
- L'immobile deve essere una unica unità immobiliare iscritta o iscrivibile al catasto edilizio urbano per poter beneficiare dell'agevolazione.
- Il nucleo familiare del possessore deve anch'esso 'dimorare abitualmente e risiedere anagraficamente' nell'immobile/comune; se la famiglia è registrata altrove l'esenzione può essere esclusa.
- Il trasferimento della residenza deve essere effettivo e documentabile: per tutelarsi è necessario provare l'iscrizione anagrafica nel Comune interessato nei termini rilevanti per il periodo impositivo.
- In caso di contrasti tra dimora effettiva e residenza anagrafica, prevale il requisito della residenza anagrafica per il riconoscimento dell'agevolazione IMU.
- Nei casi di trasferimenti recenti o situazioni familiari complesse (es. separazioni, nuclei familiari anagrafici diversi) valutare con attenzione tempistica e documentazione anagrafica prima di chiedere l'esenzione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 12 nov 2020Sentenza del 12/11/2020 n. 31 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 12 nov 2020Sentenza del 12/11/2020 n. 71 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 12 nov 2020Sentenza del 12/11/2020 n. 121 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 12 nov 2020Sentenza del 12/11/2020 n. 124 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 12 nov 2020Sentenza del 12/11/2020 n. 141 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 12 nov 2020Sentenza del 12/11/2020 n. 665 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →