Sentenza n. 4900/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda) n. 00529/2025,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Marche che aveva respinto il ricorso contro i provvedimenti regionali di non ammissibilità a contributo e di liquidazione del saldo per danni da evento alluvionale
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante contestava il rigetto, da parte del TAR, delle censure contro i provvedimenti regionali relativi ai contributi richiesti per il ripristino dei danni subiti dall'azienda agricola a seguito delle piogge alluvionali del marzo 2011. In particolare, sosteneva: che il valore delle scorte fosse superiore a quello risultante dall'atto di donazione, poiché le piante acquistate negli anni precedenti si erano nel tempo moltiplicate; che sulle spese di ripristino fosse intervenuta un'intesa con la Regione; che il contributo dovesse comunque essere riconosciuto almeno nei limiti del valore indicato nell'atto di donazione; che l'asserita abusività delle serre fosse irrilevante, trattandosi di contributo destinato al ripristino delle scorte, e comunque insussistente per la natura amovibile e stagionale delle strutture; che i termini assegnati dall'Amministrazione per il deposito della documentazione non fossero perentori in assenza di una previsione legislativa; che la documentazione di fine lavori fosse necessaria soltanto per il saldo e non per l'acconto; e che l'esistenza e la distruzione delle vasche acquistate da un'impresa fornitrice fossero provate dalla documentazione e dalle fotografie consegnate brevi manu agli accertatori, da valutare secondo buona fede.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto alle scorte, ha ritenuto coerente e adeguatamente supportata la quantificazione regionale, pari approssimativamente a 50.000 euro, sulla base del valore indicato nell'atto di donazione stipulato poco prima dell'alluvione, delle dichiarazioni IVA e dei redditi e delle domande per altri contributi agricoli. La successiva rettifica della donazione, intervenuta dopo l'evento e durante il procedimento, non aveva efficacia probatoria privilegiata verso i terzi e risultava priva di adeguato supporto documentale; anche le relazioni tecniche non fornivano elementi significativi. Non è stata riconosciuta alcuna intesa vincolante con la Regione, poiché il procedimento si era concluso con un provvedimento unilaterale non conforme alle allegazioni dell'interessata. È stata inoltre esclusa la pretesa subordinata di ottenere il contributo nei limiti del valore risultante dalla donazione, poiché tale richiesta non era stata formulata nel procedimento e l'applicazione dell'art. 75 d.P.R. 445/2000, richiamato dalla disciplina regionale, non imponeva all'Amministrazione di liquidare d'ufficio un importo molto inferiore a quello richiesto. La censura relativa ai titoli abilitativi e alle distanze delle serre è stata dichiarata priva di interesse, trattandosi di una motivazione ulteriore e autonoma rispetto alla principale ragione relativa all'insufficienza della prova del valore delle scorte: è sufficiente che una sola ragione autonoma sia idonea a sorreggere il provvedimento. La censura sulla perentorietà dei termini documentali è stata dichiarata inammissibile perché diretta contro un'argomentazione svolta dal TAR ad abundantiam, non incidente sul dispositivo, avendo il giudice fondato la decisione sull'assenza di prova dei requisiti per il contributo. La doglianza sulla documentazione di fine lavori non coglieva la ratio decidendi, costituita dalla mancata prova dei lavori eseguiti, indipendentemente dal loro completamento e dal certificato di fine lavori. Infine, è stata respinta la censura relativa alle vasche, poiché nel procedimento amministrativo non era stata provata la loro esistenza anteriormente all'alluvione; la consegna informale delle fotografie è rimasta senza riscontro documentale, in assenza di verbale o ricevuta. L'appellante è stata condannata alle spese di lite, liquidate in 3.500 euro oltre accessori, se dovuti.
Norme richiamate
art. 75 d.P.R. 445/2000
Il richiamo alla norma, previsto dalla disciplina regionale, escludeva l'obbligo dell'Amministrazione di liquidare d'ufficio un importo molto inferiore a quello richiesto dalla beneficiaria.
art. 5 della delibera della Giunta regionale della Regione Marche n. 918/2011
Prevede l'applicabilità dell'art. 75 d.P.R. 445/2000 nell'ambito della procedura contributiva.
art. 96 r.d. 523/1904
Richiamato con riferimento al mancato rispetto delle distanze, ma la relativa censura è stata assorbita perché la decisione era già sorretta dalla distinta ragione concernente la mancata prova del danno e del valore delle scorte.
Massime di principio
- Quando un provvedimento amministrativo è fondato su una pluralità di ragioni autonome, è sufficiente che una sola di esse sia legittima e idonea a sorreggerlo; il rigetto delle censure contro tale ragione fa venir meno l'interesse all'esame delle doglianze relative alle ulteriori motivazioni.
- Le censure rivolte contro argomentazioni svolte dal giudice di primo grado ad abundantiam o come obiter dicta sono inammissibili per difetto di interesse, perché tali argomentazioni, non incidendo sul dispositivo, non producono effetti giuridici autonomi.
- Nel procedimento di concessione di contributi pubblici, il richiedente deve fornire una prova documentale attendibile dell'esistenza, consistenza e ammontare del danno; elementi successivi all'evento, privi di adeguato riscontro probatorio e formati nel corso del procedimento, non prevalgono automaticamente sugli elementi documentali anteriori e contemporanei all'evento valorizzati dall'Amministrazione.
- La mancata formulazione nel procedimento amministrativo di una domanda subordinata di liquidazione del contributo in misura inferiore a quella richiesta non impone all'Amministrazione di procedere d'ufficio a tale liquidazione, ove la disciplina applicabile preveda conseguenze connesse alle dichiarazioni e alla documentazione prodotte.
- La censura d'appello è infondata quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, ma contesta un presupposto diverso da quello posto a fondamento della decisione.
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