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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19986/2022 del 21/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consorzio)

La controversia

La controversia nasce da due azioni revocatorie ex art. 64 l.fall. promosse da un consorzio in liquidazione coatta amministrativa per ottenere la restituzione di somme collegate a un’operazione di rientro di un mutuo fondiario acceso da una cooperativa edilizia. In particolare, il consorzio chiedeva la revoca di versamenti per complessivi euro 497.431,12, effettuati mediante assegni circolari intestati alla banca, e di un ulteriore finanziamento di euro 2.127.879,93. Il tribunale aveva accolto parzialmente la domanda: aveva dichiarato inefficaci i versamenti verso alcuni soci della cooperativa e condannato costoro alla restituzione, rigettando invece le domande verso la banca per quel capo. In appello la Corte territoriale ha invece ritenuto che i pagamenti non fossero stati effettuati ai soci, ma direttamente alla banca, che li aveva incassati sul proprio conto corrente; pertanto ha rigettato la revocatoria nei confronti dei soci e ha accolto la domanda restitutoria contro la banca, condannandola a restituire l’importo di euro 497.431,12 oltre interessi. La banca ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità del giudizio d’appello per omessa notifica dell’atto di riassunzione ad alcune parti dopo l’interruzione del processo; 2) violazione dell’art. 64 l.fall. per insussistenza dei presupposti della revocatoria, sostenendo che le somme non erano nella sua disponibilità e che mancava la prova della sua consapevolezza dell’origine della provvista; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per erronea valutazione della documentazione bancaria e degli atti penali; 4) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l’individuazione dei beneficiari effettivi dei versamenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l’omessa notifica dell’atto di riassunzione a soggetti estranei al capo di causa interessato dall’interruzione non produce effetti, trattandosi di cause scindibili. Ha dichiarato inammissibili i motivi secondo, terzo e quarto perché, sotto l’apparente deduzione di violazioni di legge o vizi motivazionali, essi miravano in realtà a rimettere in discussione l’accertamento di fatto compiuto dalla Corte d’appello circa la destinazione dei pagamenti e la disponibilità delle somme in capo alla banca. La Suprema Corte ha quindi confermato la condanna della banca alla restituzione delle somme revocate; il ricorso incidentale condizionato del consorzio è stato dichiarato assorbito. Le spese sono state poste a carico della banca soccombente.

Norme richiamate

  • art. 64 l.fall.

    La revocatoria colpisce il pagamento inefficace nei confronti della procedura quando il denaro sia stato effettivamente incassato dal destinatario senza titolo e senza prova di un interesse economicamente apprezzabile del disponente.

  • art. 67 l.fall.

    Richiamato in via alternativa dalla domanda originaria, ma non è la norma decisiva nella soluzione finale della controversia.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La denuncia di violazione di legge non può essere usata per contestare l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La nullità del procedimento per irregolarità del contraddittorio va esclusa quando l’evento interruttivo e la riassunzione riguardano solo una delle cause scindibili cumulate.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame richiede l’indicazione di uno specifico fatto storico, decisivo e discusso, non essendo sufficiente censurare la ricostruzione probatoria del giudice di merito.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte o disattende il regime legale delle prove, non quando si contesta la mera valutazione del materiale istruttorio.

  • artt. 101 e 303, comma 3, c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente per sostenere la nullità del giudizio in riassunzione; la Corte esclude l’effetto invalidante nel caso di cause scindibili.

  • art. 43, comma 3, l.fall.

    L’evento interruttivo conseguente al fallimento produce effetti solo nei confronti della parte colpita, non degli altri litisconsorti nelle cause scindibili.

Massime di principio

  • Quando più domande cumulate sono scindibili, l’evento interruttivo che colpisce una sola delle cause non impone la riassunzione nei confronti delle parti estranee a quella specifica domanda; la mancata notifica dell’atto di riassunzione a tali soggetti non determina nullità del processo.
  • Nel giudizio di cassazione, la violazione di legge non può essere dedotta per contestare la ricostruzione della vicenda fattuale compiuta dal giudice di merito: se la censura mira a ribaltare l’accertamento sulla destinazione dei pagamenti o sulla disponibilità delle somme, essa è inammissibile.
  • La doglianza ex art. 115 o 116 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia utilizzato prove inesistenti o abbia attribuito valore di prova legale a elementi che non lo hanno, non quando si contesta l’apprezzamento del materiale istruttorio.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l’indicazione di un fatto storico preciso, discusso e decisivo; non è sufficiente prospettare una diversa lettura delle risultanze di causa o lamentare un ragionamento ritenuto contraddittorio se la motivazione, letta nel suo complesso, resta coerente.
  • In tema di revocatoria fallimentare di pagamenti, rileva l’effettivo destinatario del pagamento e la concreta acquisizione della disponibilità delle somme; la qualificazione dell’operazione deve fondarsi sulla realtà dell’incasso e non sulla sola intestazione formale delle partite contabili.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaContenzioso tributarioProveImpugnazioniConto corrente
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaGiudicato

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