Cassazione Penale, Ordinanza n. 24630/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sulla manifesta infondatezza del primo motivo, sulla genericità e natura fattuale del secondo, e sull'indeducibilità del terzo perché attinente al solo trattamento punitivo, già congruamente motivato nei gradi di merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di merito deducendo: 1) vizio motivazionale e violazione di legge in relazione agli artt. 431, comma 1, lett. a), e 511, comma 4, c.p.p., sostenendo l'inutilizzabilità degli atti investigativi acquisiti al fascicolo dibattimentale; 2) carenza di motivazione quanto alla configurabilità della truffa ex art. 640 c.p., formulando censure di merito sul compendio probatorio; 3) violazione degli artt. 62-bis e 99 c.p., contestando il trattamento sanzionatorio e la valutazione delle circostanze attenuanti generiche e della recidiva. La Corte rileva che le doglianze sono già state esaminate e disattese in appello con motivazione sufficiente, e che la prova di responsabilità era stata correttamente fondata su elementi pienamente dimostrativi, anche alla luce dell'esame dibattimentale della persona offesa.
Norme richiamate
art. 431, comma 1, lett. a), c.p.p.
Richiamato dalla difesa per sostenere l'inutilizzabilità degli atti investigativi acquisiti al fascicolo dibattimentale; la Corte esclude la violazione perché smentita dagli atti e comunque irrilevante rispetto al compendio probatorio valorizzato in sentenza.
art. 511, comma 4, c.p.p.
Invocato come parametro dell'eccezione di inutilizzabilità; la Corte ritiene la doglianza manifestamente infondata.
art. 640 c.p.
La censura sul reato contestato è reputata meramente fattuale e già confutata in appello con argomenti giuridici corretti.
art. 62-bis c.p.
Dedotto per contestare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; la censura è ritenuta inerente al trattamento sanzionatorio e priva di autonoma decisività in cassazione.
art. 99 c.p.
Richiamato in relazione alla recidiva e al trattamento punitivo; la Corte reputa la motivazione di merito sufficiente e non illogica.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o vizio motivazionale, riproponga questioni già esaminate dai giudici di merito senza indicare un effettivo errore decisivo della sentenza impugnata.
- Le censure sull'inutilizzabilità di atti acquisiti al fascicolo dibattimentale non sono idonee a fondare l'annullamento quando la decisione di merito abbia comunque fondato l'affermazione di responsabilità su un compendio probatorio autonomo, coerente e dotato di piena efficacia dimostrativa.
- La doglianza che si risolva in una diversa lettura del materiale probatorio è estranea al controllo di legittimità se la sentenza impugnata contiene motivazione sufficiente e non manifestamente illogica.
- Le contestazioni concernenti attenuanti generiche e recidiva, se investono il solo trattamento sanzionatorio e la motivazione di merito è congrua, non sono suscettibili di accoglimento in cassazione salvo specifici vizi di legge o manifesta illogicità.
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