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Sentenza

Sentenza del 25/02/2019 n. 199 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

TARSU - Applicabilità nel 2013 dell'addizionale ECA Enti comunali di assistenza - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente aveva impugnato il sollecito di pagamento relativo alla TARSU 2013, contestando anche l'applicazione dell'addizionale ex ECA. La CTP di Teramo aveva rideterminato la superficie imponibile in 3.130 mq e dichiarato non dovuta l'addizionale. Il Comune ha appellato limitatamente a quest'ultimo punto, sostenendo che la deroga prevista per il 2013 consentisse di mantenere, insieme alla TARSU, anche l'addizionale ex ECA applicata nel 2012.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello del Comune e confermato che l'addizionale ex ECA non era dovuta per il 2013. La deroga introdotta dall'art. 5, comma 4-quater, del D.L. 102/2013 consentiva ai Comuni di determinare costi e tariffe del servizio rifiuti secondo i criteri TARSU del 2012, ma non permetteva di ripristinare o mantenere un tributo già soppresso dall'art. 14, comma 46, del D.L. 201/2011. È stata ritenuta illegittima, e quindi non applicata nel giudizio, la delibera comunale nella parte relativa al mantenimento dell'addizionale ECA. Le spese di giudizio sono state compensate per la presenza di obiettive incertezze interpretative.

Norme richiamate

  • Art. 14, comma 46, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214

    A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

    La disposizione ha soppresso dal 1° gennaio 2013 i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti e, in modo espresso, l'addizionale ex ECA. La sua abrogazione non poteva essere superata da una delibera comunale.

  • Art. 5, comma 4-quater, D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124

    Per l'anno 2013 il comune [...] può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno.

    La deroga riguardava esclusivamente i criteri di determinazione dei costi e delle tariffe del servizio rifiuti, consentendo la prosecuzione della TARSU nel 2013. Non comprendeva il ripristino dell'addizionale ex ECA, che restava soppressa.

  • Art. 7, comma 5, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano in relazione all'oggetto dedotto in giudizio.

    Il giudice tributario può disapplicare, nel caso concreto, la delibera comunale illegittima nella parte in cui prevede un tributo non dovuto, senza necessità di annullarla con efficacia generale.

  • Art. 15, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dal D.Lgs. 156/2015

    Le spese di giudizio possono essere compensate [...] qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate.

    Le spese sono state compensate perché la formulazione delle norme presentava margini di incertezza interpretativa tali da giustificare la condotta del Comune e l'adozione della relativa delibera.

Massime di principio

  • Quando una norma abroga espressamente un tributo, un Comune non può reintrodurlo o mantenerlo tramite una propria delibera, salvo una successiva norma statale chiara e specifica che lo consenta.
  • Una deroga che consente di conservare i criteri di calcolo e le tariffe di un precedente regime tributario non implica automaticamente la sopravvivenza di tutte le componenti aggiuntive del prelievo, soprattutto se una di esse è stata espressamente abrogata.
  • Occorre distinguere tra il tributo principale destinato a finanziare un servizio e le addizionali o maggiorazioni aventi autonoma disciplina: la conservazione del primo non comporta necessariamente la conservazione delle seconde.
  • Il giudice tributario può disapplicare, limitatamente alla controversia, una delibera comunale contrastante con la legge, anche se formalmente adottata dall'ente competente.
  • In presenza di una disciplina normativa obiettivamente ambigua, il giudice può confermare la non debenza del tributo ma compensare le spese di giudizio.

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