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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19209/2021 del 07/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2005, con recupero di una quota dei costi sostenuti per l'acquisto di bollini e premi relativi a un'operazione promozionale denominata in sentenza in modo anonimo. L'Ufficio ha ritenuto che l'operazione avesse durata pluriennale, tra 2004 e 2005, e che i relativi costi, qualificabili come spese di pubblicità e propaganda, dovessero essere dedotti solo in parte nel 2004 e per il residuo nel 2005, mediante apposito fondo per esercizio di formazione. La CTR ha accolto l'appello dell'Agenzia aderendo a tale impostazione. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 107, comma 3, 108, comma 2, e 109 TUIR, sostenendo che la CTR aveva applicato una norma non più vigente e che, comunque, i costi dovevano essere integralmente dedotti nell'anno 2005, essendo riferiti a quell'unico anno; la doglianza si fondava anche sulla contestazione della qualificazione della disciplina applicabile ai costi della campagna promozionale.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha precisato che l'accertamento della CTR sulla durata pluriennale dell'operazione promozionale è un accertamento di fatto non sindacabile in cassazione come violazione di legge; tuttavia ha osservato che l'art. 107, comma 3, TUIR è stato richiamato erroneamente, perché disciplina gli accantonamenti per operazioni a premio pluriennali e presuppone la formazione di un fondo distinto per esercizio, circostanza che nel caso non risultava. Poiché non era stato accertato che il contribuente avesse effettuato accantonamenti, e trattandosi comunque di spese di pubblicità o propaganda, doveva applicarsi l'art. 108 TUIR, che consente la deduzione nell'esercizio di sostenimento o in quote costanti nei quattro successivi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR dell'Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, affinché proceda a nuovo esame alla luce del corretto quadro normativo e degli accertamenti di fatto rilevanti.

Norme richiamate

  • art. 107, comma 3, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    «Gli accantonamenti a fronte degli oneri derivanti da operazioni a premio e da concorsi a premio sono deducibili in misura non superiore, rispettivamente, al 30 per cento e al 70 per cento dell'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio, a condizione che siano distinti per esercizio di formazione... »

    La disposizione riguarda gli accantonamenti relativi a operazioni a premio pluriennali e presuppone la distinzione per esercizio di formazione; non è applicabile quando non risulti effettuato alcun accantonamento.

  • art. 108, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    «Le spese di pubblicità e di propaganda sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi (...)»

    È la norma applicabile alle spese di pubblicità e propaganda quando non ricorrano i presupposti dell'art. 107 TUIR; consente la deduzione nell'esercizio di sostenimento o rateizzata.

  • art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Richiamato dal ricorrente insieme agli artt. 107 e 108 TUIR come parte del quadro normativo sulla deducibilità dei costi.

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    Norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 380 bis.1 cod. proc. civ.

    Richiamato con riferimento alla memoria illustrativa depositata in sede di legittimità.

Massime di principio

  • In tema di deducibilità fiscale dei costi relativi a operazioni promozionali, la disciplina degli accantonamenti per operazioni a premio presuppone che vi sia effettivamente un accantonamento in fondo distinto per esercizio di formazione; in difetto, non può essere applicata.
  • Le spese di pubblicità e propaganda, quando non ricadano nella disciplina speciale degli accantonamenti, sono deducibili nell'esercizio in cui sono sostenute oppure in quote costanti nei successivi esercizi, secondo la regola vigente ratione temporis.
  • L'accertamento della durata pluriennale di un'operazione promozionale e dell'interpretazione del relativo regolamento è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non può essere sovvertito in cassazione mediante una censura formalmente qualificata come violazione di legge.
  • Quando la decisione di merito applica una norma fiscale non pertinente rispetto alla natura del costo e al concreto meccanismo contabile adottato, la sentenza deve essere cassata con rinvio per nuovo esame alla luce della corretta disciplina sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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