Sentenza n. 1917/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento - del provvedimento di assegnazione delle ore di sostegno, comunicato in data 03-12-2025 (come da ricevuta consegna documenti – allegato 3), con cui il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” di -OMISSIS- riferiva essere state assegnate, per l’anno scolastico 2025/2026, all’alunno -OMISSIS- solamente n. 18 ore di sostegno didattico, a fronte delle n. 26 ore proposte dal GLO (allegato 2) e prescritte nel PEI del 18-11-2025 (allegato 1) per l’anno scolastico in corso, pari all’intera frequenza settimanale scolastica dell’alunno (allegato 1 – PEI del 18-11-2025; - dei provvedimenti ulteriori (dei quali non si conoscono gli estremi in quanto atti endoprocedimentali mai pubblicati) con i quali il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e l’Ambito Territoriale Provinciale di Napoli hanno determinato l'organico di fatto dei posti di sostegno per l'anno scolastico 2025/2026, assegnando all’Istituto Scolastico sopra indicato un numero di insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico agli studenti con disabilità iscritti presso tale scuola e, nel caso di specie, all’alunno -OMISSIS-; - di ogni altro atto, ancorché interno o non noto, comunque connesso, presupposto e consequenziale lesivo degli interessi del minore, ivi comprese eventuali determinazioni degli organi scolastici; PER L’ACCERTAMENTO - del diritto del minore -OMISSIS- a fruire del monte ore di sostegno e del relativo insegnante di sostegno secondo le sue esigenze ed in relazione al suo handicap, così come riconosciuti nel PEI del 18-11-2025 (26 ore – rapporto 1:1 – copertura oraria intera settimana scolastica); - dell'obbligo, in capo alle amministrazioni intimate, di dare corretta esecuzione al PEI (piano educativo individuale) in favore del piccolo -OMISSIS- e, pertanto, assegnare al minore il numero di ore di sostegno prescritto nel PEI (n. 26 ore – rapporto 1:1 - copertura oraria intera settimana di frequenza scolastica); PER LA CONDANNA, ANCHE CON PROVEDIMENTO CAUTELARE, dell’amministrazione scolastica alla piena ed effettiva attuazione del PEI per l’anno scolastico in corso 2025/2026 (PEI del 18-11-2025), con l’attribuzione delle ore di sostegno ivi indicate in favore del minore -OMISSIS- (intero orario settimanale di frequenza, pari a n. 26 ore – pag. 19 del PEI), con conseguente assegnazione allo stesso alunno di un insegnante specializzato per le attività didattiche di sostegno, per il numero di ore settimanali totali di frequenza (n. 26 ore), ritenuto ciò necessarie in relazione alla gravità dell’handicap riconosciuto ed alle esigenze didattiche specifiche dell’alunno (come sopra riportate);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno scolastico, anziché delle 26 ore indicate nel PEI e proposte dal GLO, nonché gli atti presupposti di determinazione dell'organico di sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori del minore)
Prevale il privato
La controversia
Il minore, affetto da disturbo dello spettro autistico e riconosciuto in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 104/1992, frequenta la scuola secondaria di primo grado per 26 ore settimanali. Il PEI adottato il 18 novembre 2025, sulla base di un'analitica valutazione del concreto fabbisogno, ha ritenuto necessaria la copertura totale dell'orario scolastico, con presenza costante dell'insegnante di sostegno in rapporto individualizzato, indicando 26 ore settimanali. Il dirigente scolastico ha tuttavia assegnato soltanto 18 ore, senza motivare la divergenza rispetto alle valutazioni del GLO e del PEI. Sono stati dedotti, in sostanza, la violazione della disciplina sul diritto all'inclusione scolastica e al sostegno proporzionato alle esigenze effettive dell'alunno, il difetto di motivazione e l'eccesso di potere per contraddittorietà, nonché l'illegittimità degli atti presupposti di determinazione dell'organico, nella parte in cui avrebbero comportato una dotazione insufficiente. Il ricorso comprendeva anche domande di accertamento del diritto del minore alla piena attuazione del PEI e di condanna dell'amministrazione all'assegnazione delle 26 ore.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ritenendo completa l'istruttoria e necessaria una tutela effettiva considerato l'avanzato stato dell'anno scolastico. Ha accolto il ricorso perché il provvedimento dirigenziale è palesemente contraddittorio rispetto alla valutazione del fabbisogno contenuta nel PEI, adottata dall'organo competente, e perché l'assegnazione di sole 18 ore è priva di adeguata e specifica motivazione riferita al caso concreto. Il giudice ha censurato anche la prassi di ancorare il sostegno al limite orario della cattedra dell'insegnante, anziché alle esigenze educative e inclusive dell'alunno. Gli atti impugnati sono stati annullati, con obbligo dell'amministrazione di riesercitare il potere entro 15 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, tenendo conto del fabbisogno effettivo accertato dal GLO e riformulando la determinazione delle ore di sostegno contenuta nel PEI 2025/2026. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre accessori. È stata inoltre disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, l. 104/1992
disabilità in situazione di gravità
Il riconoscimento della situazione di gravità costituisce il presupposto della specifica tutela scolastica del minore, da conformare alle sue esigenze concrete.
art. 60 c.p.a.
può definirsi il giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
Consente la definizione della controversia con sentenza semplificata, quando l'istruttoria è completa e le parti sono state sentite, anche per assicurare l'effettività della tutela.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
oscuramento delle generalità del minore
Giustifica l'oscuramento dei dati identificativi del minore, dei genitori o tutori e degli altri soggetti interessati.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
eventuale ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento
È richiamato quale ulteriore base per la protezione dei dati personali mediante oscuramento.
Massime di principio
- La quantificazione delle ore di sostegno scolastico deve essere determinata in rapporto alle effettive esigenze educative e inclusive dell'alunno con disabilità, come accertate nel PEI e dal GLO, e non può essere rigidamente parametrata al limite orario della cattedra dell'insegnante di sostegno.
- Quando l'amministrazione scolastica assegna un numero di ore di sostegno inferiore a quello indicato nel PEI, deve fornire una motivazione adeguata, specifica e riferita al caso concreto; l'omessa motivazione rende illegittima la determinazione.
- È illegittima, per contraddittorietà e difetto di motivazione, l'assegnazione di un monte ore di sostegno inferiore a quello ritenuto necessario dal PEI, qualora l'amministrazione non spieghi le ragioni della divergenza rispetto alla valutazione tecnica dell'organo competente.
- In caso di annullamento della determinazione sulle ore di sostegno, l'amministrazione deve riesercitare il potere entro il termine fissato dal giudice, conformandosi all'accertamento del fabbisogno effettivo dell'alunno contenuto nel PEI e adottato dal GLO.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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