Corte di giustizia, Sentenza C-236/24
Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell' 8 maggio 2025. — Provincie Oost-Vlaanderen e Sogent contro KG e WA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State. — Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2011/92/UE – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati – Progetti elencati nell’allegato II – Determinazione dei progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale (screening) – Articolo 9 bis – Prevenzione dei conflitti di interesse – Cumulo delle funzioni di committente e di autorità competente a procedere a tale determinazione – Appropriata separazione tra funzioni confliggenti. — Causa C-236/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta estensivamente l’articolo 9 bis della direttiva VIA e chiarisce che la regola di prevenzione dei conflitti di interesse opera anche nella fase di screening dei progetti dell’allegato II. Quando l’autorità competente coincide con il committente, la separazione delle funzioni deve essere reale e idonea a garantire obiettività. La pronuncia è rilevante per la validità delle strutture amministrative di rilascio delle autorizzazioni ambientali, in particolare nei casi di progetti promossi da enti pubblici.
Interpretazione dell’articolo 9 bis della direttiva VIA: la separazione appropriata delle funzioni confliggenti vale anche per la fase di screening dei progetti dell’allegato II quando l’autorità competente coincide con il committente.
La questione giuridica
Se l’articolo 9 bis della direttiva 2011/92/UE imponga, quando l’autorità competente è anche committente del progetto, che l’appropriata separazione tra funzioni confliggenti sia garantita anche nella fase in cui si determina se un progetto dell’allegato II debba essere sottoposto a valutazione di impatto ambientale (screening), e non solo nella successiva valutazione di impatto ambientale.
Principio di diritto
L’articolo 9 bis della direttiva 2011/92/UE, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE, si applica anche alla fase di screening dei progetti elencati nell’allegato II: pertanto, se l’autorità competente chiamata a determinare se il progetto debba essere sottoposto a VIA coincide con il committente, gli Stati membri devono prevedere almeno una separazione appropriata, nell’ambito della propria organizzazione amministrativa, tra le funzioni confliggenti, così da garantire l’obiettività della determinazione e prevenire conflitti di interesse.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2011/92/UE
- Articolo 4 della direttiva 2011/92/UE
- Articolo 9 bis della direttiva 2011/92/UE
- Direttiva 2014/52/UE
Interpretazione dell’articolo 9 bis della direttiva VIA e screening dei progetti dell’allegato II
La pronuncia, resa in un rinvio pregiudiziale del Raad van State (Belgio), riguarda la portata della clausola di prevenzione dei conflitti di interesse prevista dall’articolo 9 bis della direttiva 2011/92/UE, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE, nel contesto della procedura di screening dei progetti elencati nell’allegato II. La questione nasce da un progetto di riconversione di un sito di lavanderia promosso da un ente pubblico locale e autorizzato secondo una disciplina regionale fiamminga.
Fatti e procedimento principale
La Sogent ha presentato al comune di Gand una domanda di autorizzazione per un progetto di riconversione, allegando una nota di screening ambientale. Il funzionario ambientale comunale ha ritenuto che il progetto non producesse effetti ambientali significativi e la giunta del sindaco e degli assessori ha quindi rilasciato l’autorizzazione. KG e WA, proprietari di un immobile vicino, hanno impugnato l’autorizzazione.
La controversia interna verteva sul fatto che, secondo i giudici nazionali, la giunta comunale era anche, in sostanza, il committente del progetto. Il Raad voor Vergunningsbetwistingen aveva ritenuto che ciò rendesse incompatibile la competenza del comune a decidere sulla domanda, alla luce dell’articolo 9 bis della direttiva 2011/92 e delle norme regionali di trasposizione. Il Raad van State, investito dei ricorsi per cassazione, ha chiesto alla Corte se la separazione appropriata delle funzioni confliggenti debba operare anche nello screening.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto l’articolo 4 della direttiva 2011/92/UE, che distingue:
- i progetti dell’allegato I, soggetti sempre a VIA;
- i progetti dell’allegato II, per i quali gli Stati membri determinano caso per caso o mediante soglie/criteri se sia necessaria una VIA.
Per tali progetti, l’articolo 4, paragrafi 4 e 5, prevede che il committente fornisca informazioni sulle caratteristiche del progetto e sui probabili effetti significativi sull’ambiente, mentre l’autorità competente adotta una determinazione motivata e pubblica.
La disposizione centrale è l’articolo 9 bis, che impone agli Stati membri di garantire che l’autorità competente assolva i compiti della direttiva in modo obiettivo e senza conflitti di interesse e, quando l’autorità competente coincide con il committente, di separare almeno in modo appropriato, nell’organizzazione amministrativa, le funzioni confliggenti.
La Corte richiama anche i considerando 25 e 26 della direttiva 2014/52/UE, che sottolineano l’obiettività delle autorità competenti e la necessità di informazioni specifiche per consentire lo screening.
Ragionamento della Corte
La Corte afferma che il testo dell’articolo 9 bis si riferisce, al primo e al secondo comma, ai “compiti derivanti” dalla direttiva 2011/92. Poiché la determinazione se un progetto dell’allegato II debba essere sottoposto a VIA è essa stessa un compito previsto dalla direttiva, lo screening rientra nel campo di applicazione dell’articolo 9 bis.
Sul piano sistematico, la Corte osserva che il considerando 25 della direttiva 2014/52 conferma la stessa esigenza di separazione funzionale senza distinguere tra screening e valutazione piena. Inoltre, il meccanismo dell’articolo 4, paragrafi 4 e 5, implica che l’autorità competente decida sulla base delle informazioni fornite dal committente: proprio per questo, l’obiettività deve essere assicurata anche nella fase preliminare.
Sul piano teleologico, la Corte ricorda che la finalità dell’articolo 9 bis è garantire l’imparzialità dell’autorità competente e contribuire all’obiettivo essenziale della direttiva VIA, cioè evitare che progetti con possibili impatti ambientali rilevanti siano autorizzati senza adeguata valutazione. Se il presidio contro i conflitti di interesse fosse limitato alla sola VIA e non allo screening, l’effetto utile della norma sarebbe indebolito.
La Corte respinge anche gli argomenti tratti dalla genesi della disposizione: i lavori preparatori non consentono di limitare l’ambito dell’articolo 9 bis alla sola valutazione ambientale piena.
Infine, la Corte precisa che la separazione appropriata deve essere concreta e assicurare una reale autonomia dell’unità amministrativa incaricata, con mezzi e risorse propri, in linea con la giurisprudenza precedente richiamata per analogia.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che l’articolo 9 bis della direttiva 2011/92/UE deve essere interpretato nel senso che, qualora l’autorità competente a determinare se un progetto dell’articolo 4, paragrafo 2, debba essere sottoposto a VIA sia anche il committente del progetto, deve essere garantita almeno un’appropriata separazione tra funzioni confliggenti in relazione a tale determinazione.
Principio pratico per gli operatori
Per gli enti pubblici e le amministrazioni competenti in materia di autorizzazioni ambientali, la sentenza implica che non è sufficiente una separazione formale quando l’ente promuove il progetto: anche la decisione di screening deve essere affidata a una struttura amministrativa effettivamente autonoma, idonea a prevenire il conflitto di interessi e a preservare l’obiettività della determinazione.
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