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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24444/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero in parte non deducibili perché diretti a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove, e in parte comunque ripetitivi di questioni già correttamente disattese dal giudice di merito. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che l'aveva condannata per ricettazione, deducendo: (1) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla sussistenza del delitto presupposto della ricettazione; (2) vizio di motivazione e violazione di legge per l'omessa applicazione dell'art. 131-bis c.p.; (3) vizio di motivazione e violazione di legge per l'omessa applicazione dell'art. 62, n. 4, c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che tutti i motivi riproponevano censure già esaminate e disattese dal giudice di merito e che, nella sostanza, miravano a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La deduzione dell'eventuale particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non consentita in cassazione quando si risolva nella riproposizione di censure già esaminate e nel tentativo di ottenere una diversa valutazione del fatto.

  • art. 62, n. 4, c.p.

    La richiesta di applicazione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è stata ritenuta non consentita in sede di legittimità per le stesse ragioni, essendo censura già vagliata e disattesa dal giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte ha disposto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle prove, perché la rilettura degli elementi fattuali è riservata al giudice di merito.
  • Sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre censure già esaminate e motivatamente disattese nei precedenti gradi di merito, senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Le doglianze relative alla configurabilità del delitto presupposto della ricettazione non possono essere utilmente prospettate in cassazione se mirano soltanto a una diversa ricostruzione del materiale probatorio.
  • La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. e dell'art. 62, n. 4, c.p. è scrutinabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità; se la censura ripropone valutazioni di merito già respinte, il ricorso è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della provaOnere della prova

Testo integrale

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