Sentenza n. 705/2026 - Genova, Sezione 2
per l'annullamento della determinazione della Città di Rapallo - Settore 6 - Gestione del Territorio n. 1131 del 22.11.2021 avente oggetto “Determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi (ex art. 14-bis e seguenti della L. 241/1990 e s.m.i) e contestuale rilascio di permesso di costruire 4799/2021 per approvazione progetto di ‘rispristino della scogliera a difesa e presidio stabilimento balneare Bagna La Marina in via 18 a San Michele di Pagana”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione comunale di conclusione positiva della conferenza di servizi e contestuale rilascio del permesso di costruire per il ripristino di una scogliera a difesa di uno stabilimento balneare
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria e associazione)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti impugnavano la determinazione comunale che aveva approvato il progetto di ripristino della scogliera e rilasciato il permesso di costruire, comprendendo la posa di circa 100 tonnellate di nuovi massi. Tale previsione si poneva in contrasto con il parere espresso in conferenza di servizi dalla Soprintendenza, secondo cui la posa dei nuovi massi era incompatibile con i valori paesaggistici tutelati. Nel corso del giudizio il Comune, sulla base delle osservazioni della Soprintendenza, adottava una successiva determinazione di annullamento parziale in autotutela, limitando l'intervento al ripristino delle dimensioni originarie ed escludendo ogni ampliamento volumetrico. Le ricorrenti dichiaravano quindi soddisfatta la propria pretesa, chiedendo tuttavia la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché l'annullamento parziale in autotutela aveva integralmente soddisfatto la pretesa delle ricorrenti. Ai fini delle spese, il Collegio ha applicato il principio della soccombenza virtuale, ritenendo fondate le censure originarie: il Comune aveva autorizzato la posa di nuovi massi nonostante il contrario parere paesaggistico della Soprintendenza, dando luogo a una decisione contraddittoria poi corretta in autotutela. Il Comune di Rapallo è stato condannato al pagamento di 2.000 euro, oltre accessori di legge, mentre le spese sono state compensate nei confronti della Soprintendenza, il cui contributo era stato determinante per la rimozione dell'atto illegittimo.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, per effetto dell'attività amministrativa sopravvenuta, la pretesa azionata è integralmente soddisfatta.
art. 73 c.p.a.
Richiamato in relazione alla memoria conclusionale con cui le ricorrenti hanno dichiarato la soddisfazione della propria pretesa.
art. 14-bis e seguenti l. 241/1990
Disciplina richiamata per la conferenza di servizi conclusa con l'atto comunale impugnato.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione annulla o modifica l'atto impugnato in modo da soddisfare integralmente la pretesa del ricorrente, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
- In caso di cessazione della materia del contendere, il giudice può regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte sarebbe risultata prevalente sulla base della fondatezza delle censure originarie.
- È illegittima, per contraddittorietà e difetto di coerenza nell'esercizio del potere, l'approvazione di opere incompatibili con il parere paesaggistico espresso dalla Soprintendenza nell'ambito della conferenza di servizi.
- L'amministrazione che, dopo l'impugnazione, riconosce l'incompatibilità dell'atto con il parere paesaggistico e lo annulla parzialmente in autotutela può essere condannata alle spese processuali, anche se il giudizio si conclude per cessazione della materia del contendere.
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