Ordinanza n. 1733/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, -della Determinazione Dirigenziale prot. CA/249073/2025 del 23/12/2025 di Attuazione del Piano Municipale del Commercio su Area Pubblica, approvato con deliberazione del Consiglio municipale n. 34 del 18 dicembre 2025, deliberazione quest'ultima della quale anche si chiede l'annullamento, entrambe impugnate, unitamente ai loro allegati rilevanti ai fini del presente contenzioso, nelle parti in cui determinano la soppressione e/o la delocalizzazione dei posteggi a rotazione d'interesse per i ricorrenti appartenenti alla categoria della rotazione B; -di ogni nota, memoria, parere, verbale di Conferenza dei Servizi menzionati nella Determinazione Dirigenziale e nella deliberazione del Consiglio Municipale sopra indicati e che non sono stati comunicati e quindi non noti nel loro contenuto, nella parte in cui ostano ai ricorrenti; -di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo alla permanenza del posteggio dei ricorrenti nell'attuale collocazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha ritenuto sussistenti la propria giurisdizione e competenza, ma non ha definito la domanda cautelare nel merito mediante concessione o diniego della sospensione. Ha fissato l'udienza pubblica del 17 giugno 2026 per la trattazione di merito, ritenendo necessario approfondire la controversia in quella sede ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: Determinazione dirigenziale di attuazione del Piano Municipale del Commercio su Area Pubblica e deliberazione consiliare di approvazione del piano, nelle parti relative alla soppressione o delocalizzazione dei posteggi a rotazione della categoria B
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la determinazione dirigenziale del 23 dicembre 2025 e la deliberazione del Consiglio municipale del 18 dicembre 2025, nonché gli atti presupposti e connessi, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. La contestazione riguarda la soppressione e/o delocalizzazione dei posteggi a rotazione di interesse per gli operatori appartenenti alla categoria della rotazione B. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente esposti i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il TAR ha rilevato che la controversia richiede un approfondimento nella fase di merito.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
Quando la controversia cautelare richiede un approfondimento incompatibile con la definizione sommaria della fase cautelare, il giudice può fissare direttamente l'udienza di merito, senza adottare una misura cautelare positiva o negativa.
Massime di principio
- Quando la domanda cautelare richiede un approfondimento proprio della fase di merito, il giudice amministrativo può fissare l'udienza pubblica di trattazione della causa ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., rinviando alla sede di merito la valutazione compiuta della controversia.
- La fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. non equivale, di per sé, né all'accoglimento né al rigetto della domanda cautelare.
Come è indicizzato
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