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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33540/2024 del 20/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento relativi al periodo d'imposta 2007, con i quali l'Ufficio contestava a una società costi ritenuti non documentati o non di competenza e una maggiore IVA per l'utilizzo di fatture asseritamente relative a operazioni inesistenti emesse dall'altra società, nonché il disconoscimento di note di credito e di ulteriori deduzioni ritenute prive di logica imprenditoriale. Le società impugnavano gli accertamenti sostenendo, tra l'altro, che i costi fossero effettivi e di competenza anche in assenza di fatture, che la documentazione prodotta fosse sufficiente, che la sentenza penale intervenuta dovesse incidere sul giudizio tributario e che le note di credito dovessero comunque essere riconosciute. In cassazione, una delle società ha poi dato atto dell'intervenuta definizione agevolata della controversia, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse al ricorso; l'altra ha proposto cinque motivi, centrati sulla violazione dell'art. 109 TUIR, sul vizio motivazionale in ordine alla documentazione dei costi, sull'irrilevanza del giudicato penale, sulla prova dell'effettività delle operazioni e sull'applicabilità dell'art. 26 del d.P.R. n. 633/1972 alle note di credito.

La decisione

Il ricorso della società che aveva aderito alla definizione agevolata è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese e senza raddoppio del contributo unificato. Il ricorso dell'altra società è stato integralmente respinto: la Corte ha ritenuto inammissibili o manifestamente infondati i motivi relativi ai costi non documentati, al vizio motivazionale, alla rilevanza della sentenza penale, alla prova delle operazioni e all'utilizzo delle note di credito in presenza di operazioni inesistenti. In particolare, la Corte ha valorizzato la motivazione della CTR, giudicandola effettiva e non apparente, e ha confermato che, in tema di IVA, la sola documentazione cartolare e la regolarità formale di fatture, pagamenti e scritture non bastano a superare il quadro indiziario dell'Ufficio quando l'operazione sia contestata come oggettivamente inesistente; inoltre, lo storno con note di variazione è ritenuto inapplicabile alle operazioni inesistenti.

Norme richiamate

  • art. 109 TUIR

    richiamato come norma sulla competenza dei costi, ma la Corte osserva che la CTR non ne ha negato il principio; il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché le doglianze miravano a una rivalutazione del fatto e della documentazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la censura motivazionale è ammessa solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è più deducibile la mera insufficienza o erroneità della motivazione.

  • art. 425 c.p.p.

    la sentenza di non luogo a procedere è qualificata come provvedimento di natura processuale e, in quanto resa rebus sic stantibus, non ha efficacia accertativa sostanziale idonea a vincolare il giudizio tributario.

  • art. 26 d.P.R. n. 633/1972

    la procedura di variazione/storno presuppone operazioni effettive; non è applicabile alle operazioni inesistenti.

  • art. 6 d.l. n. 193 del 2016 conv. dalla l. n. 225 del 2016

    richiamato ai fini della definizione agevolata che ha determinato il sopravvenuto difetto di interesse di una delle ricorrenti.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel ragionamento sull'onere della prova: l'Amministrazione deve provare l'inesistenza dell'operazione anche per presunzioni, mentre il contribuente, per detrazione IVA e deduzione dei costi, deve provare l'effettività dell'operazione contestata.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario relativo a operazioni asseritamente inesistenti, l'Amministrazione può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, mentre il contribuente non può limitarsi a produrre fatture, bonifici e regolarità contabile, dovendo dimostrare l'effettiva realtà delle operazioni.
  • La deducibilità dei costi per servizi secondo il principio di competenza non esonera il contribuente dall'onere di provare, in modo specifico e documentato, che il costo sia realmente sorto e riferibile all'esercizio di competenza.
  • Il vizio di motivazione deducibile in cassazione richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è sufficiente denunciare una motivazione ritenuta insufficiente, errata o non condivisa, né sollecitare una nuova valutazione del merito.
  • La sentenza di non luogo a procedere pronunciata ai sensi dell'art. 425 c.p.p. ha natura processuale e non vale, di per sé, come accertamento sostanziale vincolante nel diverso giudizio tributario.
  • Le note di variazione e gli storni contabili ex art. 26 d.P.R. n. 633/1972 sono utilizzabili solo in relazione a operazioni effettive e non per regolarizzare operazioni inesistenti; la mera infrannualità dello storno non esclude il potenziale pregiudizio per l'erario.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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