Cassazione Civile, Ordinanza n. 18293/2023 del 27/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (investitore)
La controversia
Un investitore aveva ottenuto in primo grado la declaratoria di nullità di due operazioni di acquisto di bond argentini concluse nel 1996 e nel 1998, con condanna della banca alla restituzione di quanto versato. In appello, però, la domanda era stata respinta: la Corte territoriale aveva escluso la nullità dell’operazione, pur riconoscendo in astratto che la violazione degli obblighi informativi dell’intermediario può dar luogo a responsabilità risarcitoria, ma aveva ritenuto che, in concreto, una corretta informazione sul rischio dei titoli non avrebbe dissuaso il cliente dall’investimento, valorizzando una profilatura del cliente redatta anni dopo le operazioni e una sua supposta elevata propensione al rischio. Con il ricorso per cassazione l’investitore ha dedotto, con cinque motivi, vizi motivazionali e violazioni della normativa sui servizi di investimento: in sintesi, ha sostenuto che la corte d’appello avesse riconosciuto l’inadempimento informativo ma lo avesse poi reso irrilevante; che avesse male interpretato un documento Consob sul rischio dell’Argentina; che avesse illegittimamente fondato il giudizio sulla propensione al rischio su una profilatura successiva agli acquisti; che avesse omesso di esaminare richieste istruttorie rilevanti; e che avesse omesso di pronunciarsi sul tema delle cedole e sul loro trattamento ai fini della compensatio lucri cum damno. La banca ha resistito eccependo anche l’inammissibilità del ricorso per difetto di impugnazione dei capi di primo grado. La Cassazione ha ritenuto infondata l’eccezione preliminare, ha accolto il primo motivo e ha assorbito gli altri, affermando che, in caso di violazione degli obblighi informativi dell’intermediario, il nesso causale tra inadempimento e danno dell’investitore opera in via presuntiva e può essere vinto solo da prova contraria specifica della banca; non basta, invece, richiamare una generica propensione al rischio del cliente, specie se desunta da elementi successivi alle operazioni contestate.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri, ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Ancona e ha rinviato la causa alla stessa corte in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di appello che aveva respinto la domanda dell’investitore è stata quindi annullata per errata valutazione del nesso causale tra omissione informativa e danno, perché la prova contraria dell’intermediario non può essere fondata su una mera attitudine al rischio del cliente desunta da una profilatura successiva agli investimenti.
Norme richiamate
d.lgs. n. 415/1996, art. 17
richiamato come fonte degli obblighi informativi dell’intermediario nei servizi di investimento
d.lgs. n. 58/1998, artt. 21 e 23
richiamati come base normativa degli obblighi di correttezza, trasparenza e informazione dell’intermediario e della disciplina della responsabilità
reg. Consob n. 11522/1998, artt. 26, 27, 28, 29, 30 e 96
richiamato quale disciplina regolamentare degli obblighi informativi e di comportamento nella prestazione dei servizi di investimento
artt. 1175, 1176 e 1337 c.c.
richiamati come norme di correttezza, diligenza e buona fede rilevanti nel rapporto tra intermediario e cliente
art. 112 c.p.c.
richiamato per il dedotto vizio di omessa pronuncia su alcuni capi o questioni, ma non decisivo ai fini dell’accoglimento
art. 345, comma 2, c.p.c.
menzionato nel rigetto dell’eccezione di inammissibilità, in relazione al regime delle eccezioni non devolute
art. 329, comma 2, c.p.c.
richiamato dalla controricorrente e dalla Corte solo per spiegare il tema del giudicato interno, ritenuto non pertinente alla censura proposta
art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5
richiamato quale base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge, omessa pronuncia e vizi motivazionali
Massime di principio
- Nei servizi di investimento, l’inadempimento degli obblighi informativi dell’intermediario determina, di regola, una presunzione del nesso causale tra omissione e danno lamentato dall’investitore; spetta alla banca vincere tale presunzione con prova contraria specifica.
- La prova contraria non può consistere nella mera dimostrazione di una generica propensione al rischio del cliente: anche un investitore orientato al rischio deve poter scegliere consapevolmente tra le diverse opzioni speculative, alla luce delle informazioni dovute.
- Non è idonea a escludere il nesso causale una profilatura dell’investitore redatta dopo le operazioni contestate, perché il giudizio sulla consapevolezza dell’investimento deve riferirsi al momento dell’operazione.
- Quando la decisione di merito riconosce l’inadempimento informativo ma ne svuota gli effetti, il giudice deve motivare in modo coerente sulla prova liberatoria dell’intermediario e non può escludere il danno sulla base di affermazioni apodittiche o logicamente inconciliabili.
- In presenza di violazione degli obblighi di correttezza e informazione nella negoziazione di titoli rischiosi, il danno risarcibile può essere individuato nell’aver imposto al cliente un rischio che presumibilmente egli non avrebbe assunto.
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